Art. 9 
 
          Istituzione e gestione di dispensari farmaceutici 
                 stagionali e di farmacie succursali 
 
  1. I Comuni con le caratteristiche di stazione di  soggiorno  e  di
cura o balneari o d'interesse turistico e con  popolazione  residente
non superiore a 12.500 abitanti, possono istituire, sentita l'Azienda
USL, i dispensari farmaceutici stagionali previsti dall'art. 1  della
legge n. 221 del 1968 qualora, in periodi individuati,  si  determini
un'affluenza stagionale tale da comportare un bisogno  di  assistenza
farmaceutica superiore rispetto a  quello  garantito  dalle  farmacie
esistenti,  tenuto  conto  della  media  giornaliera  delle  presenze
annuali rilevate dalle Aziende di promozione turistica territoriale e
della classificazione di cui all'art.  16  della  legge  regionale  5
luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina  del  commercio  in  sede
fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). 
  2. Il Comune autorizza  l'apertura  del  dispensario  indicando  il
periodo  di  apertura  stagionale.  La   gestione   del   dispensario
farmaceutico stagionale e' affidata al titolare della  farmacia  piu'
vicina o, in caso di rinuncia, ai titolari delle  farmacie  limitrofe
che si susseguono in ordine di distanza. Esperiti tre  tentativi,  il
Comune  decide  se  proseguire  col  medesimo  criterio   o   gestire
direttamente il dispensario. 
  3. I  Comuni  con  popolazione  superiore  a  12.500  abitanti  che
presentino le caratteristiche di cui al comma 1,  possono  istituire,
sentita l'Azienda USL, una farmacia succursale aperta al pubblico per
un periodo dell'anno determinato. 
  4. La farmacia succursale di cui al comma 3  e'  assegnata  tramite
pubblico concorso, indetto dalla  Regione  su  richiesta  del  Comune
interessato, cui partecipano i  titolari  di  farmacie  del  medesimo
Comune. Al fine di evitare che il concorso vada  deserto,  il  Comune
puo' richiedere di estenderne la  partecipazione  ai  titolari  delle
farmacie comprese nell'ambito territoriale dell'Azienda USL. 
  5. Lo  svolgimento  del  concorso  e  la  gestione  della  farmacia
succursale sono disciplinati dalle disposizioni  statali  vigenti  in
materia. Nei Comuni ove esista una sola farmacia,  la  succursale  e'
assegnata al suo titolare ovvero, in caso di  rinuncia,  e'  messa  a
concorso  tra  i  titolari  delle   farmacie   comprese   nell'ambito
territoriale dell'Azienda USL. 
  6.  L'apertura  della  farmacia  succursale  e'   autorizzata   con
provvedimento del Comune che indica il periodo  di  apertura  durante
l'anno.  Il  farmacista  autorizzato  all'apertura   della   farmacia
succursale deve preporre alla sua direzione  un  farmacista  iscritto
all'albo professionale.