Art. 9 Istituzione e gestione di dispensari farmaceutici stagionali e di farmacie succursali 1. I Comuni con le caratteristiche di stazione di soggiorno e di cura o balneari o d'interesse turistico e con popolazione residente non superiore a 12.500 abitanti, possono istituire, sentita l'Azienda USL, i dispensari farmaceutici stagionali previsti dall'art. 1 della legge n. 221 del 1968 qualora, in periodi individuati, si determini un'affluenza stagionale tale da comportare un bisogno di assistenza farmaceutica superiore rispetto a quello garantito dalle farmacie esistenti, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Aziende di promozione turistica territoriale e della classificazione di cui all'art. 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). 2. Il Comune autorizza l'apertura del dispensario indicando il periodo di apertura stagionale. La gestione del dispensario farmaceutico stagionale e' affidata al titolare della farmacia piu' vicina o, in caso di rinuncia, ai titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di distanza. Esperiti tre tentativi, il Comune decide se proseguire col medesimo criterio o gestire direttamente il dispensario. 3. I Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti che presentino le caratteristiche di cui al comma 1, possono istituire, sentita l'Azienda USL, una farmacia succursale aperta al pubblico per un periodo dell'anno determinato. 4. La farmacia succursale di cui al comma 3 e' assegnata tramite pubblico concorso, indetto dalla Regione su richiesta del Comune interessato, cui partecipano i titolari di farmacie del medesimo Comune. Al fine di evitare che il concorso vada deserto, il Comune puo' richiedere di estenderne la partecipazione ai titolari delle farmacie comprese nell'ambito territoriale dell'Azienda USL. 5. Lo svolgimento del concorso e la gestione della farmacia succursale sono disciplinati dalle disposizioni statali vigenti in materia. Nei Comuni ove esista una sola farmacia, la succursale e' assegnata al suo titolare ovvero, in caso di rinuncia, e' messa a concorso tra i titolari delle farmacie comprese nell'ambito territoriale dell'Azienda USL. 6. L'apertura della farmacia succursale e' autorizzata con provvedimento del Comune che indica il periodo di apertura durante l'anno. Il farmacista autorizzato all'apertura della farmacia succursale deve preporre alla sua direzione un farmacista iscritto all'albo professionale.