Allegato 
 
Regolamento recante  modifiche  al  Testo  unico  delle  disposizioni
  regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore  del
  settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione
  25 gennaio 2012, n. 33. 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
      1. Il presente regolamento dispone le  necessarie  integrazioni
al «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia  di
incentivi e finanziamenti a favore del  settore  artigiano»,  emanato
con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n.  33,  al
fine di aggiornare la disciplina in materia di  rendicontazione,  con
particolare riferimento alle forme di transazione utilizzabili per il
pagamento della documentazione di spesa. 
 
                               Art. 2. 
 
                  Modifiche all'art. 17 del decreto 
                del Presidente della Regione 33/2012 
 
    1. All'art. 17  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
33/2012, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) Il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. Il pagamento e' effettuato  esclusivamente  dal  beneficiario
del contributo, pena  l'inammissibilita'  della  relativa  spesa.  Il
pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00
euro avviene  esclusivamente  tramite  le  seguenti  modalita',  pena
l'inammissibilita' della relativa spesa: bonifico bancario,  ricevuta
bancaria, bollettino postale,  vaglia  postale  e  carta  di  credito
collegata ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.»; 
      b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui
al comma 6 deve  indicare  gli  estremi  della  specifica  fattura  o
documento probatorio equivalente, oggetto  del  pagamento.  L'ufficio
competente valuta l'ammissibilita' di pagamenti singoli o cumulativi,
effettuati con le modalita' di cui al comma 6,  privi  degli  estremi
della  fattura,  a  condizione  che   l'impresa   produca   ulteriore
documentazione a supporto della spesa,  atta  a  comprovare  in  modo
certo e inequivocabile  l'avvenuta  esecuzione  del  pagamento  e  la
riferibilita'  dello  stesso  alla  specifica  fattura  o   documento
equivalente probatorio.». 
 
                               Art. 3. 
 
                   Efficacia ed entrata in vigore 
 
    1. Le disposizioni di cui  al  presente  regolamento  entrano  in
vigore il giorno successivo alla  sua  pubblicazione  sul  Bollettino
Ufficiale della  Regione  e  trovano  applicazione  per  i  pagamenti
effettuati a partire da tale data. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani