(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                 d'Aosta n. 52 del 29 dicembre 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                     Patto di stabilita' interno 
 
  1. Nelle  more  della  definizione  dell'accordo  tra  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Presidente della  Regione  per  il
patto di stabilita' interno per  gli  anni  2016  e  2017,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n.  228  (Legge
di stabilita' 2013), la spesa autorizzata  in  termini  di  obiettivo
eurocompatibile e' prudenzialmente determinata in €  632.242.000  per
l'anno 2016 e in € 616.242.000 per il 2017, al netto delle spese gia'
escluse  ai  sensi  della  legislazione  vigente  e   degli   importi
corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni
regolarmente  assunti  negli  esercizi   finanziari   precedenti   in
conformita' al limite  di  spesa  concordato  per  ciascun  esercizio
finanziario, anche al fine di garantire  il  rispetto  dei  tempi  di
pagamento dei debiti, secondo  quanto  stabilito  dal  capo  III  del
titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66  (Misure  urgenti
per la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  2. Per l'applicazione di quanto previsto dal  comma  1,  la  Giunta
regionale e' autorizzata ad adottare, con propria  deliberazione,  le
occorrenti misure di contenimento  della  spesa  sia  in  termini  di
impegni che in termini di pagamenti. La Giunta regionale e', inoltre,
autorizzata   ad    incrementare,    con    propria    deliberazione,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1,  al  fine  di  adeguarla
all'obiettivo eurocompatibile definitivamente stabilito  mediante  il
raggiungimento dell'accordo di cui all'art. 1, comma 454, della legge
n. 228/2012.