Art. 10 
 
                    Determinazione delle risorse 
                    destinate alla finanza locale 
 
  1. Nelle more della revisione dei meccanismi di finanziamento degli
enti locali di cui alla legge  regionale  20  novembre  1995,  n.  48
(Interventi regionali in materia di finanza locale), per l'anno 2016,
l'ammontare delle risorse finanziarie destinate  agli  interventi  in
materia di finanza locale e' determinato,  in  deroga  alla  medesima
legge, in € 181.334.640,  di  cui  €  36.101.717  finanziati  con  le
modalita' di cui ai commi 2  e  3,  la  cui  ripartizione  e  la  cui
destinazione  sono  effettuate   con   deliberazione   della   Giunta
regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e
della Commissione consiliare competente. 
  2. Per l'anno 2016, e' autorizzata una spesa di  €  16.101.717  per
gli interventi di investimento previsti  dall'art.  11,  comma  1,  e
dalle leggi regionali 27 luglio 1989,  n.  44  (Norme  concernenti  i
cantieri forestali, lo stato giuridico e il trattamento economico dei
relativi addetti), 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi  a  favore  degli
enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere  minori  di
pubblica utilita'), e dall'art. 19 della legge regionale 10  dicembre
2010, n. 40 (Legge  finanziaria  per  gli  anni  2011/2013),  al  cui
finanziamento si provvede con le modalita' di cui all'art. 17. 
  3. Per  l'anno  2016,  gli  enti  locali  destinano  la  quota  non
vincolata dell'avanzo di amministrazione  risultante  dal  rendiconto
2014, non ancora utilizzata nell'anno 2015,  e  l'analoga  quota  che
risultera' dall'avanzo  di  amministrazione  2015,  al  finanziamento
delle spese per interventi di edilizia scolastica e di quelle di  cui
all'art. 2-bis, comma 3, della legge regionale n. 48/1995;  le  spese
cosi' finanziate non sono conteggiate ai fini del saldo  tra  entrate
finali  e  spese  finali  per  un  importo  di  €   20.000.000.   Con
deliberazione della Giunta regionale,  previo  parere  del  Consiglio
permanente  degli  enti  locali  e   della   Commissione   consiliare
competente,  sono  stabilite  le  modalita'   di   attuazione   della
disposizione  di  cui  al  periodo  precedente,  privilegiando,   ove
possibile, il finanziamento  da  parte  dei  Comuni  alla  Unite  des
communes valdôtaines di  appartenenza.  Per  il  finanziamento  delle
spese di cui all'art.  2-bis,  comma  3,  della  legge  regionale  n.
48/1995 e' inoltre autorizzato,  ove  necessario  in  relazione  agli
avanzi  certificati  degli  enti  locali,  l'utilizzo  dell'eventuale
avanzo di finanza locale di cui all'art. 6-ter, comma 1, della  legge
regionale n. 48/1995, per l'anno 2015 e, in subordine, dell'eventuale
avanzo di amministrazione della Regione per l'anno 2015. 
  4. I Comuni concorrono al finanziamento delle forme associative  di
appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. 
  5. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza,
al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini. 
  6. I contributi concessi ai Comuni, a  valere  sul  fondo  previsto
dall'art. 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n.  190  (Legge
di stabilita' 2015), sono direttamente corrisposti  alla  Regione  ai
sensi dell'art. 3, comma l, del decreto legislativo 28 dicembre 1989,
n. 431 (Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la  regione
Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali),  la  quale
provvedera' a ripartirli tra i Comuni beneficiari ai sensi del  comma
2 del medesimo articolo.