Art. 10 Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale 1. Nelle more della revisione dei meccanismi di finanziamento degli enti locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per l'anno 2016, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale e' determinato, in deroga alla medesima legge, in € 181.334.640, di cui € 36.101.717 finanziati con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, la cui ripartizione e la cui destinazione sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente. 2. Per l'anno 2016, e' autorizzata una spesa di € 16.101.717 per gli interventi di investimento previsti dall'art. 11, comma 1, e dalle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico e il trattamento economico dei relativi addetti), 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilita'), e dall'art. 19 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), al cui finanziamento si provvede con le modalita' di cui all'art. 17. 3. Per l'anno 2016, gli enti locali destinano la quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014, non ancora utilizzata nell'anno 2015, e l'analoga quota che risultera' dall'avanzo di amministrazione 2015, al finanziamento delle spese per interventi di edilizia scolastica e di quelle di cui all'art. 2-bis, comma 3, della legge regionale n. 48/1995; le spese cosi' finanziate non sono conteggiate ai fini del saldo tra entrate finali e spese finali per un importo di € 20.000.000. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalita' di attuazione della disposizione di cui al periodo precedente, privilegiando, ove possibile, il finanziamento da parte dei Comuni alla Unite des communes valdôtaines di appartenenza. Per il finanziamento delle spese di cui all'art. 2-bis, comma 3, della legge regionale n. 48/1995 e' inoltre autorizzato, ove necessario in relazione agli avanzi certificati degli enti locali, l'utilizzo dell'eventuale avanzo di finanza locale di cui all'art. 6-ter, comma 1, della legge regionale n. 48/1995, per l'anno 2015 e, in subordine, dell'eventuale avanzo di amministrazione della Regione per l'anno 2015. 4. I Comuni concorrono al finanziamento delle forme associative di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. 5. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini. 6. I contributi concessi ai Comuni, a valere sul fondo previsto dall'art. 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilita' 2015), sono direttamente corrisposti alla Regione ai sensi dell'art. 3, comma l, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), la quale provvedera' a ripartirli tra i Comuni beneficiari ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.