Art. 11 Fondo per Speciali Programmi di Investimento FoSPI) 1. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014, la spesa complessiva gia' rideterminata in € 8.713.800 ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017) (UPB 1.4.3.20 Trasferimento agli enti locali per speciali programmi di investimento), e' ulteriormente rideterminata negli anni 2012/2018 in € 4.965.517, di cui, per il triennio 2016/2018, € 3.901.717. Sino a concorrenza del predetto importo. e' autorizzato il finanziamento per la realizzazione delle sole opere concernenti gli interventi di edilizia scolastica, con le modalita' di cui all'art. 17. 2. Ai fini della concessione dei contributi per le progettazioni preliminari ed esecutive degli interventi inclusi nel programma FoSPI 2012/2014 con deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 1129, e' autorizzato lo stanziamento di € 1.000.000 a valere sull'annualita' 2018. 3. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalita' giuridica), e' autorizzato per l'anno 2016 lo stanziamento di € 2.025.547 (UPB 1.4.3.20 Trasferimenti agli enti locali per speciali programmi di investimento).