Art. 11 
 
         Fondo per Speciali Programmi di Investimento FoSPI) 
 
  1. Ai fini  dell'approvazione  e  del  finanziamento  dei  progetti
esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014,
la spesa complessiva gia'  rideterminata  in  €  8.713.800  ai  sensi
dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n.  13
(Legge  finanziaria   per   gli   anni   2015/2017)   (UPB   1.4.3.20
Trasferimento  agli   enti   locali   per   speciali   programmi   di
investimento), e' ulteriormente rideterminata negli anni 2012/2018 in
€ 4.965.517, di cui, per il triennio 2016/2018, € 3.901.717.  Sino  a
concorrenza del predetto importo. e' autorizzato il finanziamento per
la realizzazione delle  sole  opere  concernenti  gli  interventi  di
edilizia scolastica, con le modalita' di cui all'art. 17. 
  2. Ai fini della concessione dei contributi  per  le  progettazioni
preliminari ed esecutive degli interventi inclusi nel programma FoSPI
2012/2014 con deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2011, n.
1129,  e'  autorizzato  lo  stanziamento  di  €  1.000.000  a  valere
sull'annualita' 2018. 
  3. Per gli interventi previsti  dalla  legge  regionale  30  maggio
1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso  al  credito
degli enti  locali  e  degli  enti  ad  essi  strumentali  dotati  di
personalita'  giuridica),  e'  autorizzato   per   l'anno   2016   lo
stanziamento di € 2.025.547 (UPB  1.4.3.20  Trasferimenti  agli  enti
locali per speciali programmi di investimento).