Art. 16 Fondo per il contrasto alla poverta' e per il sostegno all'economia locale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 1. L'utilizzo del fondo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 13/2014, ridenominato Fondo per il contrasto alla poverta' e per il sostegno all'economia locale, e' prorogato anche per l'annualita' 2016. 2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per il finanziamento di interventi volti al sostegno e al rilancio dei settori produttivi dell'economia locale, in quanto diretti al mantenimento o all'incremento dei livelli occupazionali. 3. Gli oneri di cui al comma 1, valutati in € 11.000.000 per il 2016, sono finanziati con le disponibilita' a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societa' finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982. n. 16). 4. L'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Soggetti beneficiari). - 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi ai nuclei familiari residenti nel territorio regionale. 2. In ogni caso, per ciascuna abitazione puo' essere concesso un solo contributo.». 5. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 43/2009, le parole: «sulla base del numero dei componenti la famiglia anagrafica e dei limiti reddituali definiti con la medesima deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU). i cui limiti massimi delle fasce di accesso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.».