Art. 16 
Fondo per il contrasto alla poverta' e per il  sostegno  all'economia
  locale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 
  1. L'utilizzo del fondo regionale di cui  all'art.  3  della  legge
regionale n.  13/2014,  ridenominato  Fondo  per  il  contrasto  alla
poverta' e per il sostegno all'economia locale,  e'  prorogato  anche
per l'annualita' 2016. 
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate
anche per il finanziamento di  interventi  volti  al  sostegno  e  al
rilancio dei  settori  produttivi  dell'economia  locale,  in  quanto
diretti al mantenimento o all'incremento dei livelli occupazionali. 
  3. Gli oneri di cui al comma 1, valutati in  €  11.000.000  per  il
2016, sono finanziati con le disponibilita' a  valere  sul  fondo  di
dotazione della gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui  all'art.
6 della legge regionale 16  marzo  2006,  n.  7  (Nuove  disposizioni
concernenti  la  societa'  finanziaria  regionale  Finaosta   S.p.A..
Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982. n. 16). 
  4.  L'art.  2  della  legge  regionale  7  dicembre  2009,  n.   43
(Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante
concorso alle spese per il riscaldamento  domestico),  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 2 (Soggetti beneficiari). - 1. I contributi previsti  dalla
presente legge  sono  concessi  ai  nuclei  familiari  residenti  nel
territorio regionale. 
  2. In ogni caso, per ciascuna abitazione puo'  essere  concesso  un
solo contributo.». 
  5. Al comma 1 dell'art. 3 della  legge  regionale  n.  43/2009,  le
parole: «sulla base del numero dei componenti la famiglia  anagrafica
e dei limiti reddituali definiti con la medesima deliberazione»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «sulla   base   dell'indicatore   della
situazione   economica   equivalente   (ISEE),    risultante    dalla
dichiarazione sostitutiva unica (DSU). i  cui  limiti  massimi  delle
fasce di  accesso  sono  stabiliti  con  deliberazione  della  Giunta
regionale.».