Art. 19 
 
                      Programmi di investimento 
            oggetto di cofinanziamento europeo e statale 
 
  1. La  Regione  attua,  nel  periodo  2007/2016,  gli  investimenti
definiti   nell'ambito   del   Programma   Competitivita'   regionale
2007/2013, cofinanziato  dal  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale
(FESR) e dal Fondo di rotazione  statale,  previsto  dal  regolamento
(CE) n. 1080/2006 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  5
luglio 2006, relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e
recante  abrogazione  del  regolamento  (CE)  n.  1783/1999,  e   dal
regolamento (CE) n. 1083/2006 del  Consiglio,  dell'11  luglio  2006,
recante  disposizioni  generali  sul  Fondo   europeo   di   sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di  coesione  e  che
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. 
  2. In relazione all'approvazione, con decisione  della  Commissione
europea C/2007/3867 del 7 agosto 2007, modificata  con  decisione  n.
C/2013/1238 del 1° marzo 2013, del Programma Competitivita' regionale
2007/2013, gli investimenti di cui al  comma  1  sono  attuati  anche
mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea  e
lo  Stato  italiano  rendono   disponibili,   in   applicazione   del
regolamento (CE) n. 1083/2006 e della legge 16 aprile  1987,  n.  183
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento  interno  agli
atti normativi comunitari). 
  3. Per le finalita' di cui al  comma  1,  e'  autorizzata,  per  il
periodo 2007/2018, la spesa complessiva a carico della Regione  di  €
41.089.087, cosi' suddivisa: 
    a) € 8.734.114, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano
finanziario del Programma e gia'  autorizzata  nelle  annualita'  dal
2007 al 2013; 
    b) € 32.354.973, quale quota aggiuntiva di risorse regionali  per
il periodo 2007/2018, di cui  €  31.549.973  gia'  autorizzati  nelle
annualita' dal 2010 al 2015 ed € 735.000 per l'anno  2016,  €  35.000
per l'anno  2017  ed  €  35.000  per  l'anno  2018  (UPB  01.11.09.20
Programma Competitivita' regionale 2007/2013). 
  4. La  Regione  attua,  nel  periodo  2014/2023,  gli  investimenti
definiti nell'ambito del Programma Investimenti  per  la  crescita  e
l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato  dal  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto
dai regolamenti (UE) n.  1301/2013  e  n.  1303/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni  e
specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale  e  sull'obiettivo
Investimenti per la crescita e l'occupazione. 
  5. In relazione all'approvazione, con decisione  della  Commissione
europea  C(2015)  907,  in  data  12  febbraio  2015,  del  Programma
Investimenti per la crescita e l'occupazione  2014/2020  (FESR),  gli
investimenti di cui al comma 4 sono attuati anche mediante l'utilizzo
delle risorse finanziarie che l'Unione europea e  lo  Stato  italiano
rendono   disponibili,   in   applicazione,   rispettivamente,    del
regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge n. 183/1987. 
  6. Per le finalita' di cui al  comma  4,  e'  autorizzata,  per  il
periodo 2014/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di €
12.652.643, cosi' suddivisa: 
    a) € 9.652.643, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano
finanziario del Programma, di cui € 2.622.658 gia' autorizzati per il
biennio  2014/2015  e  €  5.089.930  per   il   triennio   2016/2018,
annualmente cosi' suddivisa: 
      anno 2016 € 2.341.934,40; 
      anno 2017 € 1.102.384,30; 
      anno 2018 € 1.645.611,30; 
    b) € 3.000.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali,  per
l'anno 2017 (UPB 01.11.09.27 Programma Investimenti per la crescita e
l'occupazione 2014/2020 FESR e UPB 01.11.09.16 Programma Investimenti
per la crescita e l'occupazione 2014/2020 FESR - spese correnti). 
  7. La  Regione  attua,  nel  periodo  2007/2018,  gli  investimenti
definiti  nell'ambito  del  Programma  Valle   d'Aosta   oggetto   di
contributo del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  2007/2013  (ex
Fondo per le aree sottoutilizzate FAS). 
  8. Per le finalita' di cui al  comma  7,  e'  autorizzata,  per  il
periodo 2007/2018, la spesa complessiva, a carico della  Regione,  di
euro 35.669.119, cosi' rideterminata e suddivisa: 
    a) € 18.790.167, quale  quota  di  cofinanziamento  prevista  dal
piano finanziario del Programma, di cui € 1.461.482 per l'anno 2017; 
    b) € 16.878.952, quale quota complessiva  aggiuntiva  di  risorse
regionali che, per il triennio  2016/2018,  viene  determinata  in  €
5.905.000, annualmente cosi' suddivisa: 
      anno 2016 € 10.000; 
      anno 2017 € 885.000; 
      anno 2018 € 5.010.000. 
  (UPB 01.11.09.22  Programma  Valle  d'Aosta  2007/2013  oggetto  di
cofinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - spese
di investimento e UPB  01.11.09.15  Interventi  correnti  oggetto  di
finanziamento  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la   coesione   (FSC
2007/2013). 
  9. La Regione attua, nel periodo  2014/2023,  gli  investimenti  da
definire nell'ambito degli Accordi  di  programma  quadro  2014/2020,
cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,  di  cui  al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di
risorse  aggiuntive  ed  interventi  speciali  per  la  rimozione  di
squilibri economici e sociali, a norma dell'art.  16  della  legge  5
maggio 2009, n. 42). 
  10. Per le finalita' di cui al comma 9 e per consentire l'avvio dei
primi interventi, e' autorizzata, per il periodo 2016/2018, la  spesa
di € 2.200.000, quale quota parziale  di  cofinanziamento,  a  carico
della Regione, annualmente cosi' suddivisa: 
    anno 2016 € 440.000; 
    anno 2017 € 880.000; 
    anno 2018 € 880.000. 
  (UPB   01.11.09.25   Interventi   per   investimenti   oggetto   di
cofinanziamento del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  (FSC)
2014/2020 e UPB 01.11.09.18 Interventi in parte corrente  oggetto  di
cofinanziamento del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  (FSC)
2014/20. 
  11. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi
di  cooperazione  territoriale   relativi   al   periodo   2014/2020,
cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo  regionale  (FESR)  e  dal
Fondo di  rotazione  statale  e  previsti  dai  regolamenti  (UE)  n.
1299/2013, n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, recanti fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche  sul
Fondo europeo di sviluppo  regionale  e  sull'obiettivo  Cooperazione
territoriale europea, sono determinati, per il periodo 2016/2018,  in
complessivi euro 162.500, annualmente cosi' suddivisi: 
    anno 2016 € 61.500; 
    anno 2017 € 50.500; 
    anno 2018 € 50.500. 
  (UPB 01.11.09.26 Programmi di cooperazione territoriale 2014/2020 -
spese di investimento e UPB  01.11.09.17  Programmi  di  cooperazione
territoriale 2014/2020 - spese correnti). 
  12. La Regione  attua,  nel  periodo  2014/2020,  gli  investimenti
definiti nell'ambito del Programma investimenti  per  la  crescita  e
l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo
(FSE) e dal Fondo di rotazione statale  e  previsto  dai  regolamenti
(UE) n. 1303/2013  e  n.  1304/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul
Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e
l'occupazione. Gli investimenti di cui al primo periodo sono  attuati
anche mediante l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  che  l'Unione
europea e lo Stato italiano  rendono  disponibili,  in  applicazione,
rispettivamente, del regolamento (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e della legge n. 183/1987. 
  13. Per le finalita' di cui al comma 12,  e'  autorizzata,  per  il
triennio 2016/2018, la spesa, a carico della Regione, di € 4.982.004,
annualmente cosi' suddivisa: 
    anno 2016 € 1.030.002; 
    anno 2017 € 2.000.001; 
    anno 2018 € 2.000.001. 
  (UPB 01.11.09.14 Programma investimenti in favore della crescita  e
dell'occupazione 2014/2020 FSE). 
  14. Le spese per interventi coerenti con  i  Programmi  di  cui  al
presente articolo, finanziate nell'ambito di unita'  previsionali  di
base anche diverse da quelle indicate dall'articolo  stesso,  possono
essere rendicontate dalla Regione, a valere sui  medesimi  Programmi,
purche' rispondenti  ai  criteri  di  ammissibilita'  previsti  dalla
normativa vigente. 
  15. Le variazioni tra gli  stanziamenti  nella  parte  entrata  del
bilancio, relative ai Programmi a cofinanziamento europeo e  statale,
all'interno della Macro area 1, nei  limiti  del  presente  articolo,
sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.