Art. 20 
 
                    Programma di sviluppo rurale 
 
  1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti
nell'ambito  del  Programma  di   sviluppo   rurale   2014/2020,   in
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del  Fondo
europeo agricolo per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  per  il  periodo
2014/2020. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  e'  autorizzata,  per  il
l'anno 2018, la spesa quale quota di cofinanziamento regionale,  di €
20.000.000 (UPB 01.11.09.24 Programma di sviluppo rurale 2014/2020  -
spese investimento). 
  3. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma  di  cui
al comma 1 e' rideterminata, per il triennio 2016/2018, in €  660.000
(UPB 1.11.9.13 Programma sviluppo rurale 2014/2020 - spese  correnti)
annualmente cosi' suddivisa: 
    anno 2016 € 220.000: 
    anno 2017 € 220.000; 
    anno 2018 € 220.000.