Art. 20 Programma di sviluppo rurale 1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata, per il l'anno 2018, la spesa quale quota di cofinanziamento regionale, di € 20.000.000 (UPB 01.11.09.24 Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - spese investimento). 3. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di cui al comma 1 e' rideterminata, per il triennio 2016/2018, in € 660.000 (UPB 1.11.9.13 Programma sviluppo rurale 2014/2020 - spese correnti) annualmente cosi' suddivisa: anno 2016 € 220.000: anno 2017 € 220.000; anno 2018 € 220.000.