Art. 21 
 
Concessione di contributi  su  domande  pregresse  a  sostegno  delle
                    attivita' turistico-ricettive 
 
  1. L'autorizzazione di cui all'art. 12, commi 2 e  3,  della  legge
regionale n. 18/2013, alla concessione dei contributi ai sensi  della
legge regionale 4 settembre  2001,  n.  19  (Interventi  regionali  a
sostegno  delle  attivita'  turistico-ricettive  e  commerciali),  e'
prorogata fino al 31 dicembre 2016: le eventuali  economie  di  spesa
possono essere destinate, sino al 31 dicembre 2016, al  finanziamento
delle domande di concessione di contributi, di importo superiore a  €
1.000,  a  valere  sulla  legge  regionale  20  aprile  2004,  n.   4
(Interventi  per  lo  sviluppo  alpinistico  ed   escursionistico   e
disciplina  della  professione  di   gestore   di   rifugio   alpino.
Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21 e 29  maggio
1996, n. 11), gia' presentate  e  istruite  al  31  dicembre  2013  e
sospese ai sensi dell'art. 12,  comma  1,  lettera  g),  della  legge
regionale n. 18/2013.