Art. 21 Concessione di contributi su domande pregresse a sostegno delle attivita' turistico-ricettive 1. L'autorizzazione di cui all'art. 12, commi 2 e 3, della legge regionale n. 18/2013, alla concessione dei contributi ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attivita' turistico-ricettive e commerciali), e' prorogata fino al 31 dicembre 2016: le eventuali economie di spesa possono essere destinate, sino al 31 dicembre 2016, al finanziamento delle domande di concessione di contributi, di importo superiore a € 1.000, a valere sulla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21 e 29 maggio 1996, n. 11), gia' presentate e istruite al 31 dicembre 2013 e sospese ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 18/2013.