Art. 23 Proroga del Piano straordinario di interventi di natura agricolo forestale e nel settore delle opere di pubblica utilita'. Legge regionale 5 giugno 2014, n. 1 1. Le disposizioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, della legge regionale n. 13/2014 si applicano anche per l'anno 2016. 2. L'autorizzazione di spesa per le finalita' di cui al comma 1 e' determinata, per l'anno 2016, in complessivi € 2.763.900 con stanziamento iscritto nelle seguenti UPB: a) 1.2.3.10 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore delle risorse naturali) per € 1.913.900; b) 1.2.3.11 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore dell'agricoltura) per € 235.000; c) 1.10.1.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente) per € 4.000; d) 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per € 45.000; e) 1.14.5.10 (Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico) per € 45.000; f) 1.14.5.20 (Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico - investimenti) per € 95.000; g) 1.14.6.20 (Interventi per la previsione e la prevenzione dei rischi naturali e antropici - parte investimento) per € 130.000; h) 1.2.3. 12 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore dei lavori pubblici) per € 260.000; i) 1.13.1.20 (Investimenti per la viabilita') per € 40.000.