Art. 23 
Proroga del Piano straordinario  di  interventi  di  natura  agricolo
  forestale e nel settore delle opere  di  pubblica  utilita'.  Legge
  regionale 5 giugno 2014, n. 1 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 29, commi 1  e  2,  della  legge
regionale n. 13/2014 si applicano anche per l'anno 2016. 
  2. L'autorizzazione di spesa per le finalita' di cui al comma 1  e'
determinata,  per  l'anno  2016,  in  complessivi  €  2.763.900   con
stanziamento iscritto nelle seguenti UPB: 
    a) 1.2.3.10 (Personale assunto con CCNL nell'ambito  del  settore
delle risorse naturali) per € 1.913.900; 
    b) 1.2.3.11 (Personale assunto con CCNL nell'ambito  del  settore
dell'agricoltura) per € 235.000; 
    c) 1.10.1.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di  parte
corrente) per € 4.000; 
    d) 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve
naturali) per € 45.000; 
    e) 1.14.5.10 (Interventi per la gestione del patrimonio forestale
e faunistico) per € 45.000; 
    f) 1.14.5.20 (Interventi per la tutela del patrimonio forestale e
faunistico - investimenti) per € 95.000; 
    g) 1.14.6.20 (Interventi per la previsione e la  prevenzione  dei
rischi naturali e antropici - parte investimento) per € 130.000; 
    h) 1.2.3. 12 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del  settore
dei lavori pubblici) per € 260.000; 
    i) 1.13.1.20 (Investimenti per la viabilita') per € 40.000.