Art. 24 
 
         Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi. 
                Legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 
 
  1. L'onere derivante dalla concessione dei contributi di  cui  alla
legge regionale 1° agosto 2011, n. 21  (Disposizioni  in  materia  di
contributi a sostegno  delle  imprese  e  dei  liberi  professionisti
aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi  -  Confidi  della
Regione autonoma Valle d'Aosta/  Vallee  d'Aoste.  Abrogazione  della
legge regionale 27 novembre 1990, n. 75), di  competenza  degli  anni
2015 e 2016 e' finanziato, per gli anni 2016 e 2017, nei limiti di  €
2.000.000 per ciascun anno e  trova  copertura  sulle  disponibilita'
presenti sul fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A., ai  sensi
dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2006.