Art. 24 Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi. Legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 1. L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75), di competenza degli anni 2015 e 2016 e' finanziato, per gli anni 2016 e 2017, nei limiti di € 2.000.000 per ciascun anno e trova copertura sulle disponibilita' presenti sul fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A., ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2006.