Art. 25 
 
                 Modificazioni alla legge regionale 
                        18 gennaio 2010, n. 2 
 
  1. Dopo il comma 10 dell'art. 3 della legge  regionale  18  gennaio
2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure  straordinarie  ed
urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie  e  alle
imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1,  ed  altri
interventi), e' inserito il seguente: 
    «10-bis. Al fine  di  garantire  l'effettiva  destinazione  delle
risorse erogate dalla Regione ai Consorzi garanzia fidi  della  Valle
d'Aosta, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8, della legge regionale  n.
1/2009, al sostegno dell'accesso al credito  delle  piccole  e  medie
imprese operanti nel territorio regionale, i fondi rischi  presso  di
essi costituiti sono restituiti alla Regione, oltre che nei  casi  di
cui al comma 10, anche nei  casi  di  operazioni  di  fusione  tra  i
predetti Consorzi garanzia fidi con Confidi operanti o aventi sede al
di fuori del territorio regionale, nei limiti e secondo le  modalita'
di cui al comma 10-ter; in ogni  caso,  a  decorrere  dalla  data  di
deliberazione della fusione, i  predetti  fondi  rischi  non  possono
essere utilizzati per la concessione di nuove garanzie.». 
  2. Dopo il comma  10-bis  dell'art.  3  della  legge  regionale  n.
2/2010, come introdotto dal comma 1, e' inserito il seguente: 
    «10-ter.   A   partire   dall'esercizio   finanziario   2015   e,
successivamente, al termine  di  ciascun  esercizio  finanziario,  le
somme presenti sui fondi rischi e non utilizzate per le finalita'  di
cui all'art. 2, commi 7 e 8, della legge regionale  n.  1/2009,  come
certificate  dal  collegio  sindacale,  comprensive  degli  interessi
maturati o di qualsivoglia altra utilita' o ricavo  connessi,  devono
essere restituite alla Regione entro  tre  mesi  dalla  chiusura  del
relativo esercizio, per essere da essa destinate  al  sostegno  delle
piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale.». 
  3. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 10-bis e 10-ter,  della
legge regionale n. 2/2010, come  introdotti  dai  commi  1  e  2  del
presente articolo, si applicano alle operazioni di fusioni deliberate
a far data dal 1° gennaio 2015.