Art. 28 
 
               Ordinamento contabile degli enti locali 
 
  1. Salvo quanto previsto dal presente capo, agli enti locali  della
Valle d'Aosta e alle loro forme associative si applica  la  normativa
statale in materia di ordinamento contabile di cui alla parte II  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti  locali);  ad  eccezione  delle  seguenti
disposizioni: 
    a) lettere c) e f) del comma 4 dell'art. 152; 
    h) comma 2 dell'art. 153; 
    c) articoli 155, 156 e 158; 
    d) articoli dal 196 al 198-bis; 
    e) articoli dal 234 al 238; 
    f) articoli dal 241 al 269. 
  2. I rinvii alle disposizioni della parte I del decreto legislativo
n.  267/2000  contenuti  nella  parte  II  del  medesimo  decreto  si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni  della  normativa
regionale vigente.