Art. 28 Ordinamento contabile degli enti locali 1. Salvo quanto previsto dal presente capo, agli enti locali della Valle d'Aosta e alle loro forme associative si applica la normativa statale in materia di ordinamento contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); ad eccezione delle seguenti disposizioni: a) lettere c) e f) del comma 4 dell'art. 152; h) comma 2 dell'art. 153; c) articoli 155, 156 e 158; d) articoli dal 196 al 198-bis; e) articoli dal 234 al 238; f) articoli dal 241 al 269. 2. I rinvii alle disposizioni della parte I del decreto legislativo n. 267/2000 contenuti nella parte II del medesimo decreto si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della normativa regionale vigente.