Art. 29 Termini di approvazione dei documenti contabili degli enti locali 1. Gli enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale. 2. Gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di enti locali di seguito denominata struttura competente, dell'intervenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario, del rendiconto della gestione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con le modalita' indicate dalla medesima struttura. 3. Qualora la legge regionale di cui al comma 1 stabilisca un termine finale per l'approvazione del bilancio di previsione diverso da quello previsto dalla normativa statale vigente, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino alla scadenza di tale termine e si applica l'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000. 4. Nel caso in cui i Comuni non provvedano ad approvare nei termini di legge il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, si applica l'art. 70, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). 5. Per gli altri enti locali e per le forme associative, qualora il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri non siano approvati nei termini di legge, il Presidente della Regione assegna all'organo competente un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione procede alla nomina di un commissario in sostituzione dell'organo inadempiente. 6. Per l'esercizio finanziario 2016, il termine di approvazione del bilancio di previsione e posticipato al 31 marzo 2016.