Art. 29 
 
           Termini di approvazione dei documenti contabili 
                          degli enti locali 
 
  1. Gli enti locali approvano i documenti contabili entro i  termini
previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di
legge regionale. 
  2. Gli enti locali informano la struttura regionale  competente  in
materia di enti locali di seguito  denominata  struttura  competente,
dell'intervenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario,
del rendiconto della gestione e della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, con le modalita' indicate dalla medesima struttura. 
  3. Qualora la legge regionale di  cui  al  comma  1  stabilisca  un
termine finale per l'approvazione del bilancio di previsione  diverso
da quello  previsto  dalla  normativa  statale  vigente,  l'esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino alla scadenza
di tale termine e si applica l'art. 163 del  decreto  legislativo  n.
267/2000. 
  4. Nel caso in cui i Comuni non provvedano ad approvare nei termini
di legge il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e la
salvaguardia degli equilibri di bilancio, si applica l'art. 70, comma
2, della legge regionale  7  dicembre  1998,  n.  54  (Sistema  delle
autonomie in Valle d'Aosta). 
  5. Per gli altri enti locali e per le forme associative, qualora il
bilancio  di  previsione,  il  rendiconto   della   gestione   e   la
salvaguardia degli equilibri  non  siano  approvati  nei  termini  di
legge, il Presidente della Regione assegna all'organo  competente  un
termine  non  superiore  a  trenta  giorni  per  provvedere.  Decorso
inutilmente tale termine, il Presidente della  Regione  procede  alla
nomina di un commissario in sostituzione dell'organo inadempiente. 
  6. Per l'esercizio finanziario 2016, il termine di approvazione del
bilancio di previsione e posticipato al 31 marzo 2016.