Art. 30 
 
               Controllo di gestione degli enti locali 
 
  1. Il controllo di gestione e'  il  processo  tramite  il  quale  i
responsabili dei servizi, in collaborazione con gli organi  dell'ente
locale,  verificano  periodicamente  lo  stato  di  attuazione  degli
obiettivi programmati, valutano l'efficienza con la quale avviene  la
gestione e l'efficacia dell'azione amministrativa e, in funzione  dei
risultati  di  tali  riscontri,  assumono   eventuali   provvedimenti
correttivi della gestione. 
  2.  E'  strumento  del  controllo  di  gestione   un   sistema   di
contabilita'  analitica  dei  costi,   integrato   con   informazioni
extracontabili relative alle risorse impiegate,  comprese  quelle  ad
utilizzo pluriennale, ai volumi dei  servizi  realizzati,  alle  loro
caratteristiche  qualitative,  ai  proventi  dei  servizi,  ove  cio'
rilevi, e all'efficacia dei programmi intrapresi. 
  3. Le caratteristiche del controllo di  gestione  sono  determinate
nel regolamento di contabilita' degli enti locali, nel  rispetto  dei
criteri approvati con deliberazione della  Giunta  regionale,  previo
parere del Consiglio permanente degli  enti  locali,  allo  scopo  di
garantire l'omogeneita' delle informazioni di base elaborate, a  fini
conoscitivi, a livello regionale. 
  4. Le informazioni annualmente elaborate dal controllo di  gestione
degli enti locali, con le  modalita'  stabilite  nei  regolamenti  di
contabilita' degli enti, sono utilizzate  per  la  relazione  annuale
redatta dall'organo esecutivo ai sensi dell'art. 151,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 267/2000. 
  5. Gli enti locali elaborano i  dati  di  sintesi  sulle  attivita'
realizzate annualmente e ne curano l'invio alla struttura competente,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  deliberazione  della   Giunta
regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti  locali.
Gli enti ricevono  annualmente  dalla  struttura  competente  i  dati
relativi a  tutti  gli  enti  locali,  per  individuare  parametri  e
standard  di  riferimento  utilizzabili  per   l'impostazione   della
programmazione locale.