Art. 30 Controllo di gestione degli enti locali 1. Il controllo di gestione e' il processo tramite il quale i responsabili dei servizi, in collaborazione con gli organi dell'ente locale, verificano periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, valutano l'efficienza con la quale avviene la gestione e l'efficacia dell'azione amministrativa e, in funzione dei risultati di tali riscontri, assumono eventuali provvedimenti correttivi della gestione. 2. E' strumento del controllo di gestione un sistema di contabilita' analitica dei costi, integrato con informazioni extracontabili relative alle risorse impiegate, comprese quelle ad utilizzo pluriennale, ai volumi dei servizi realizzati, alle loro caratteristiche qualitative, ai proventi dei servizi, ove cio' rilevi, e all'efficacia dei programmi intrapresi. 3. Le caratteristiche del controllo di gestione sono determinate nel regolamento di contabilita' degli enti locali, nel rispetto dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, allo scopo di garantire l'omogeneita' delle informazioni di base elaborate, a fini conoscitivi, a livello regionale. 4. Le informazioni annualmente elaborate dal controllo di gestione degli enti locali, con le modalita' stabilite nei regolamenti di contabilita' degli enti, sono utilizzate per la relazione annuale redatta dall'organo esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000. 5. Gli enti locali elaborano i dati di sintesi sulle attivita' realizzate annualmente e ne curano l'invio alla struttura competente, secondo le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. Gli enti ricevono annualmente dalla struttura competente i dati relativi a tutti gli enti locali, per individuare parametri e standard di riferimento utilizzabili per l'impostazione della programmazione locale.