Art. 31 Disposizioni transitorie e abrogazioni 1. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale di cui alla legge regionale n. 30/2009, le disposizioni in essa contenute continuano a trovare applicazione ove compatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011. 2. Per l'anno 2016, gli enti locali e le loro forme associative possono, in alternativa: a) adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal decreto legislativo n. 267/2000, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; b) adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 cui e' attribuita funzione conoscitiva e applicare la disciplina regionale relativa alla contabilita' analitica. In tal caso, il bilancio pluriennale per il triennio finanziario 2016/2018, adottato secondo lo schema vigente nel 2015, svolge funzione autorizzatoria. Nell'anno 2016, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio, e' inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dal decreto legislativo n. 267/2000 e nella parte spesa il fondo pluriennale e' incluso nei singoli stanziamenti del bilancio. 3. La scelta tra le alternative di cui al comma 2 e' effettuata dalla Giunta dell'ente locale e deve essere la stessa per tutti i Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale. 4. Gli enti locali informano la struttura competente della scelta di cui al comma 2 entro il 1° febbraio 2016. La struttura competente pubblica sul sito istituzionale della Regione l'elenco degli enti locali con indicazione per ciascuno di essi degli schemi di bilancio utilizzati nel 2016 e lo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Gli enti locali applicano il titolo VIII del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), fino all'adeguamento della disciplina regionale ai principi fondamentali di cui alla normativa vigente in materia. 6. Nelle more della revisione della legge regionale n. 48/1995, in deroga alla medesima legge per l'anno 2016, la liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 10 della medesima legge regionale e' disposta, compatibilmente con le disponibilita' di cassa della Regione, nel modo seguente: a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo; b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione; c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio; d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 7. Sono abrogati: a) gli articoli 9 e 15 della legge regionale n. 48/1995; b) la legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40; c) il r.r. 1/1999, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettera b), e 5, del presente articolo; d) il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3; e) l'art. 3 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18. 8. Alla rubrica e al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «e contabile» sono soppresse.