Art. 31 
 
               Disposizioni transitorie e abrogazioni 
 
  1. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale
di cui alla legge regionale  n.  30/2009,  le  disposizioni  in  essa
contenute continuano a trovare applicazione ove  compatibili  con  le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011. 
  2. Per l'anno 2016, gli enti locali e  le  loro  forme  associative
possono, in alternativa: 
    a) adottare i soli schemi di bilancio e  di  rendiconto  previsti
dal decreto legislativo n. 267/2000, che assumono valore a tutti  gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
    b) adottare gli schemi di bilancio e di  rendiconto  vigenti  nel
2015, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche  con
riguardo alla funzione autorizzatoria,  ai  quali  affiancano  quelli
previsti dal  decreto  legislativo  n.  267/2000  cui  e'  attribuita
funzione conoscitiva e applicare  la  disciplina  regionale  relativa
alla contabilita' analitica. In tal caso, il bilancio pluriennale per
il triennio finanziario 2016/2018, adottato secondo lo schema vigente
nel 2015, svolge funzione autorizzatoria. Nell'anno 2016, come  prima
voce dell'entrata degli schemi di  bilancio,  e'  inserito  il  fondo
pluriennale  vincolato  come  definito  dal  decreto  legislativo  n.
267/2000 e nella parte spesa il  fondo  pluriennale  e'  incluso  nei
singoli stanziamenti del bilancio. 
  3. La scelta tra le alternative di cui al  comma  2  e'  effettuata
dalla Giunta dell'ente locale e deve essere la  stessa  per  tutti  i
Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale. 
  4. Gli enti locali informano la struttura competente  della  scelta
di cui al comma 2 entro il 1° febbraio 2016. La struttura  competente
pubblica sul sito istituzionale della  Regione  l'elenco  degli  enti
locali con indicazione per ciascuno di essi degli schemi di  bilancio
utilizzati nel 2016 e lo trasmette al Ministero dell'economia e delle
finanze. 
  5. Gli  enti  locali  applicano  il  titolo  VIII  del  regolamento
regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e  contabile
degli enti locali della Valle d'Aosta),  fino  all'adeguamento  della
disciplina regionale ai principi fondamentali di cui  alla  normativa
vigente in materia. 
  6. Nelle more della revisione della legge regionale n. 48/1995,  in
deroga alla medesima legge  per  l'anno  2016,  la  liquidazione  dei
trasferimenti  senza  vincolo  settoriale  di  destinazione  di   cui
all'art.   10   della   medesima   legge   regionale   e'   disposta,
compatibilmente con le disponibilita' di  cassa  della  Regione,  nel
modo seguente: 
    a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo; 
    b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30  giugno,
a condizione che l'ente locale abbia  comunicato  l'approvazione  del
bilancio di previsione; 
    c) un ulteriore acconto, fino  al  20  per  cento,  entro  il  31
agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso  il  conto  di
bilancio; 
    d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che  l'ente  locale
abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di
bilancio. 
  7. Sono abrogati: 
    a) gli articoli 9 e 15 della legge regionale n. 48/1995; 
    b) la legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40; 
    c) il r.r. 1/1999, fatto  salvo  quanto  previsto  dai  commi  2,
lettera b), e 5, del presente articolo; 
    d) il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio  2003,
n. 3; 
    e) l'art. 3 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18. 
  8. Alla rubrica e al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale  n.
54/1998, le parole: «e contabile» sono soppresse.