Art. 38 Disposizioni concernenti i complessi termali di Pre-Saint- Didier e Saint-Vincent 1. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale), le terme di Pre-Saint-Didier e di Saint-Vincent costituiscono complessi termali finalizzati alla cura, alla riabilitazione e alla promozione della salute. 2. Nelle more dell'adozione di una disciplina regionale organica del settore termale e, comunque, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le terme di Pre-Saint-Didier, autorizzate ai sensi degli articoli 194 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e delle cui acque le proprieta' terapeutiche per la balneofangoterapia sono state riconosciute con decreto del Ministro della sanita' 18 novembre 1998, acquisiscono l'autorizzazione all'impiego delle sorgenti idrominerali e idrotermali ai sensi della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).