Art. 38 
 
            Disposizioni concernenti i complessi termali 
                di Pre-Saint- Didier e Saint-Vincent 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38
(Interventi regionali a favore del  settore  termale),  le  terme  di
Pre-Saint-Didier e di Saint-Vincent costituiscono  complessi  termali
finalizzati alla cura, alla riabilitazione e  alla  promozione  della
salute. 
  2. Nelle more dell'adozione di una  disciplina  regionale  organica
del settore termale e, comunque, entro sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  le  terme  di  Pre-Saint-Didier,
autorizzate ai sensi degli articoli 194 del regio decreto  27  luglio
1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e
43 della legge 23 dicembre 1978, n.  833  (Istituzione  del  servizio
sanitario nazionale), e delle cui acque  le  proprieta'  terapeutiche
per la balneofangoterapia sono state  riconosciute  con  decreto  del
Ministro   della   sanita'    18    novembre    1998,    acquisiscono
l'autorizzazione   all'impiego   delle   sorgenti   idrominerali    e
idrotermali ai sensi della  legge  regionale  13  marzo  2008,  n.  5
(Disciplina  delle  cave,  delle  miniere  e  delle  acque   minerali
naturali, di sorgente e termali).