Art. 4 Riduzione dei costi delle societa' partecipate 1. Al fine di razionalizzare e di contenere i costi delle societa' controllate, anche indirettamente, dalla Regione, le predette societa' adeguano i rimborsi spese spettanti al proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, se piu' onerosi, a quelli previsti per il personale dipendente dagli enti del comparto unico regionale. Ai componenti degli organi di amministrazione, il rimborso delle spese sostenute e documentate dovuto alle condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali, salvo che i regolamenti interni non prevedano gia' condizioni e limiti al rimborso meno onerosi.