Art. 4 
 
           Riduzione dei costi delle societa' partecipate 
 
  1. Al fine di razionalizzare e di contenere i costi delle  societa'
controllate,  anche  indirettamente,  dalla  Regione,   le   predette
societa' adeguano i rimborsi spese spettanti  al  proprio  personale,
anche di qualifica dirigenziale, se piu' onerosi, a  quelli  previsti
per il personale dipendente dagli enti del comparto unico  regionale.
Ai componenti degli organi  di  amministrazione,  il  rimborso  delle
spese sostenute e documentate dovuto alle  condizioni  e  nei  limiti
stabiliti per  i  consiglieri  regionali,  salvo  che  i  regolamenti
interni non prevedano gia'  condizioni  e  limiti  al  rimborso  meno
onerosi.