Art. 5 Sospensione dell'adeguamento Istat 1. Per il triennio 2016/2018 sono sospesi, senza possibilita' di recupero, l'adeguamento all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno) dell'assegno vitalizio, previsto dall'art. 18, comma 2, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), nonche' l'adeguamento dell'indennita' di carica, previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33).