Art. 5 
 
                 Sospensione dell'adeguamento Istat 
 
  1. Per il triennio 2016/2018 sono sospesi,  senza  possibilita'  di
recupero, l'adeguamento all'indice di variazione annua dei prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto  dei  tabacchi
determinatosi nell'anno precedente (Indice  Istat  -  anno  su  anno)
dell'assegno vitalizio, previsto dall'art. 18, comma 2,  della  legge
regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennita' spettanti  ai
membri  del  Consiglio  e  della  Giunta  e  sulla   previdenza   dei
consiglieri  regionali),  nonche'  l'adeguamento  dell'indennita'  di
carica, previsto dall'art.  6,  comma  2,  della  legge  regionale  8
settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa  in
materia  di  previdenza  dei  consiglieri   regionali.   Costituzione
dell'Istituto  dell'assegno  vitalizio.  Modificazioni   alla   legge
regionale 21 agosto 1995, n. 33).