Art. 6 
 
             Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio 
 
  1. Per il triennio 2016/2018, gli assegni  vitalizi  diretti  e  di
reversibilita' sono ridotti, senza  possibilita'  di  recupero;  tale
riduzione si calcola sull'intero importo lordo  mensile  dell'assegno
vitalizio con le seguenti aliquote applicate a scaglioni: 
    a) 6 per cento di riduzione per  l'importo  lordo  fino  a  1.500
euro; 
    b) 9 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 1.500  euro
e fino a 3.500 euro; 
    e) 12 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 3.500 euro
e fino a 6.000 euro; 
    d) 15 per cento di riduzione  per  l'importo  lordo  oltre  6.000
euro. 
  2. Ai Consiglieri  che  raggiungano,  nel  triennio  2016/2018,  il
requisito  di  eta'   per   il   conseguimento   del   diritto   alla
corresponsione dell'assegno vitalizio e che esercitino l'opzione  per
l'erogazione dello stesso  in  forma  di  capitale,  si  applica  una
decurtazione pari alla riduzione, calcolata applicando le aliquote di
cui al comma 1, che avrebbe subito l'assegno vitalizio, convertito in
forma di rendita mensile, per un numero di mensilita' pari  a  quelle
in essere tra la data di conseguimento del diritto all'assegno  e  il
31 dicembre 2018. 
  3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate del 40 per cento
qualora il titolare  di  uno  dei  previsti  assegni  goda  di  altro
vitalizio, diretto o di reversibilita', percepito in dipendenza dalla
cessazione delle cariche elettive di parlamentare nazionale o europeo
o di consigliere di altra Regione. 
  4. I titolari di assegno vitalizio, diretto  o  di  reversibilita',
che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini IRPEF  inferiore
o pari a 18.000 euro, possono chiedere  l'esenzione  dalla  riduzione
temporanea di cui al comma 1, previa  presentazione  di  copia  della
dichiarazione dei redditi.