Art. 6 Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio 1. Per il triennio 2016/2018, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilita' sono ridotti, senza possibilita' di recupero; tale riduzione si calcola sull'intero importo lordo mensile dell'assegno vitalizio con le seguenti aliquote applicate a scaglioni: a) 6 per cento di riduzione per l'importo lordo fino a 1.500 euro; b) 9 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 1.500 euro e fino a 3.500 euro; e) 12 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 3.500 euro e fino a 6.000 euro; d) 15 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 6.000 euro. 2. Ai Consiglieri che raggiungano, nel triennio 2016/2018, il requisito di eta' per il conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio e che esercitino l'opzione per l'erogazione dello stesso in forma di capitale, si applica una decurtazione pari alla riduzione, calcolata applicando le aliquote di cui al comma 1, che avrebbe subito l'assegno vitalizio, convertito in forma di rendita mensile, per un numero di mensilita' pari a quelle in essere tra la data di conseguimento del diritto all'assegno e il 31 dicembre 2018. 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate del 40 per cento qualora il titolare di uno dei previsti assegni goda di altro vitalizio, diretto o di reversibilita', percepito in dipendenza dalla cessazione delle cariche elettive di parlamentare nazionale o europeo o di consigliere di altra Regione. 4. I titolari di assegno vitalizio, diretto o di reversibilita', che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini IRPEF inferiore o pari a 18.000 euro, possono chiedere l'esenzione dalla riduzione temporanea di cui al comma 1, previa presentazione di copia della dichiarazione dei redditi.