Art. 9 Disposizioni in materia di personale regionale 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale e' definita in 2.917 unita' di personale, di cui 138 unita' con qualifica di dirigente, cosi' distribuite nei seguenti organici: a) Giunta regionale: 2.039 unita' di personale, di cui 126 unita' con qualifica di dirigente; b) Consiglio regionale: 83 unita' di personale, di cui 8 unita' con qualifica di dirigente; c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 167 unita' di personale, di cui 2 unita' con qualifica di dirigente; d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unita' di personale; e) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unita' di personale, di cui 2 unita' con qualifica di dirigente. 2. A decorrere dall'anno 2016, lo stanziamento relativo alla spesa del personale appartenente all'organico del personale del Consiglio regionale e' iscritto nell'UPB 1.2.1.10 - Trattamento economico del personale regionale, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)). 3. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, i segretari particolari, definiti in 10 unita' di personale di cui 1 unita' assegnata al Consiglio regionale, sono collocati al di fuori della dotazione organica. Per l'anno 2016, la spesa autorizzata e' pari a € 833.600 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.), al netto dell'IRAP dovuta per legge. 4. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 e' comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma e 11, commi 1 e 2-bis, della legge regionale n. 22/2010, nonche' di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22. comma 4, della medesima legge. 5. Per le finalita' di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in € 124.470.387 per retribuzioni, indennita' accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'IRAP dovuta per legge (UPB 1.2.1.10 - Trattamento economico del personale regionale - parz.), di cui: a) € 123.785.687 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta e al Consiglio regionale; b) € 684.700 per il personale amministrato dalla Giunta regionale, dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, non ricompreso nella dotazione organica della struttura regionale. 6. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi, con le modalita' di cui all'art. 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione). 7. Per le finalita' di cui all'art. 15 della legge regionale n. 22/2010, la spesa degli addetti alle attivita' giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e' autorizzata, per l'anno 2016, per € 461.700 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) al netto dell'IRAP dovuta per legge. 8. La spesa relativa alla gestione e al funzionamento della Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'art. 36 della legge regionale n. 22/2010 e' autorizzata nel limite di € 180.700 a decorrere dall'anno 2016 (UPB 1.03.01.11 - Comitati e commissioni - parz.), al netto dell'IRAP dovuta per legge. 9. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale, del personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro e degli addetti alle attivita' giornalistiche e di informazione della Giunta e del Consiglio regionale per il triennio economico 2016/2018 e' determinata complessivamente in € 1.765.000 per l'anno 2016 e in € 3.465.000 per l'anno 2017 e in € 5.545.000 per l'anno 2018 (UPB 1.02.01.11 - Rinnovi contrattuali del personale regionale). La spesa prevista e' cosi' ripartita: a) anno 2016: personale regionale € 1.755.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro € 6.000, addetti alle attivita' giornalistiche e di informazione € 4.000; b) anno 2017: personale regionale € 3.445.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro € 12.000, addetti alle attivita' giornalistiche e di informazione € 8.000; c) anno 2018: personale regionale € 5.515.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro € 18.000, addetti alle attivita' giornalistiche e di informazione € 12.000. 10. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 22/2010, le parole: «nonche' tra tali enti e l'Azienda USL» sono soppresse. 11. Dopo il comma 4 dell'art. 43 della legge regionale n. 22/2010, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, la mobilita' volontaria, mediante cessione del contratto individuale di lavoro, e' anche consentita tra gli enti di cui all'art. 1, comma 1, e l'Azienda USL, nel rispetto della categoria e della posizione di appartenenza sulla base di apposite tabelle di corrispondenza concordate tra gli enti interessati; in tali casi, e' ammesso il mutamento del profilo professionale, purche' il dipendente interessato sia in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti. Nel caso in cui la mobilita' volontaria sia disposta per la ricollocazione, anche in categoria o posizione economica immediatamente inferiore, di personale con capacita' lavorativa ridotta. certificata dai competenti organi sanitari, al dipendente interessato e' assicurato un adeguato percorso di riqualificazione. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.».