Art. 9 
 
           Disposizioni in materia di personale regionale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 22/2010,
la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione  regionale  e'
definita in  2.917  unita'  di  personale,  di  cui  138  unita'  con
qualifica di dirigente, cosi' distribuite nei seguenti organici: 
    a) Giunta regionale: 2.039 unita' di personale, di cui 126 unita'
con qualifica di dirigente; 
    b) Consiglio regionale: 83 unita' di personale, di cui  8  unita'
con qualifica di dirigente; 
    c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 167 unita' di  personale,
di cui 2 unita' con qualifica di dirigente; 
    d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione:
396 unita' di personale; 
    e) personale professionista del Corpo valdostano dei  vigili  del
fuoco: 232 unita' di personale, di cui  2  unita'  con  qualifica  di
dirigente. 
  2. A decorrere dall'anno 2016, lo stanziamento relativo alla  spesa
del personale appartenente all'organico del personale  del  Consiglio
regionale e' iscritto nell'UPB 1.2.1.10 - Trattamento  economico  del
personale regionale,  fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge
regionale  28  febbraio  2011,  n.  3  (Disposizioni  in  materia  di
autonomia   funzionale   e   nuova   disciplina   dell'organizzazione
amministrativa del Consiglio regionale della  Valle  d'Aosta/  Vallee
d'Aoste. Abrogazione della legge regionale  30  luglio  1991,  n.  26
(Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)). 
  3. Ai sensi  dell'art.  12,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
22/2010, i segretari particolari, definiti in 10 unita' di  personale
di cui 1 unita' assegnata al Consiglio regionale, sono  collocati  al
di  fuori  della  dotazione  organica.  Per  l'anno  2016,  la  spesa
autorizzata e' pari a € 833.600 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi  per
il personale regionale - parz.), al netto dell'IRAP dovuta per legge. 
  4. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al
comma 1 e' comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2,  9,
comma e 11, commi 1  e  2-bis,  della  legge  regionale  n.  22/2010,
nonche' di quello i cui incarichi possono essere conferiti  ai  sensi
degli articoli 21, comma 2, e 22. comma 4, della medesima legge. 
  5. Per le finalita' di cui all'art.  6  della  legge  regionale  n.
22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al
comma 1 sono definiti in € 124.470.387 per  retribuzioni,  indennita'
accessorie e oneri di legge  a  carico  del  datore  di  lavoro,  ivi
comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'IRAP dovuta
per  legge  (UPB  1.2.1.10  -  Trattamento  economico  del  personale
regionale - parz.), di cui: 
    a) € 123.785.687 per il personale assegnato agli organici facenti
capo alla Giunta e al Consiglio regionale; 
    b)  €  684.700  per  il  personale  amministrato   dalla   Giunta
regionale, dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con
contratto di diritto privato, non ricompreso nella dotazione organica
della struttura regionale. 
  6. Le risorse finanziarie  destinate  annualmente  al  Fondo  unico
aziendale del personale regionale e del personale  dell'ex  Direzione
Agenzia regionale del lavoro non utilizzate  al  termine  di  ciascun
esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse
dell'esercizio  finanziario  successivo.  La  Giunta   regionale   e'
autorizzata  ad   apportare   le   occorrenti   variazioni   per   la
riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi, con
le modalita' di cui all'art. 29, comma 2,  della  legge  regionale  4
agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di  bilancio  e  di
contabilita' generale della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di  controllo
di gestione). 
  7. Per le finalita' di cui all'art. 15  della  legge  regionale  n.
22/2010, la spesa degli addetti alle attivita'  giornalistiche  e  di
informazione della Giunta regionale  e  del  Consiglio  regionale  e'
autorizzata, per l'anno 2016, per €  461.700  (UPB  1.02.01.12  Altri
interventi per il personale regionale -  parz.)  al  netto  dell'IRAP
dovuta per legge. 
  8. La  spesa  relativa  alla  gestione  e  al  funzionamento  della
Commissione indipendente di  valutazione  della  performance  di  cui
all'art. 36 della legge  regionale  n.  22/2010  e'  autorizzata  nel
limite di € 180.700 a decorrere  dall'anno  2016  (UPB  1.03.01.11  -
Comitati e commissioni - parz.), al netto dell'IRAP dovuta per legge. 
  9.  La  spesa  relativa  al  rinnovo  contrattuale  del   personale
regionale, del personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro e degli
addetti alle attivita' giornalistiche e di informazione della  Giunta
e del Consiglio regionale per  il  triennio  economico  2016/2018  e'
determinata complessivamente in € 1.765.000 per l'anno 2016  e  in  €
3.465.000 per l'anno 2017 e in  €  5.545.000  per  l'anno  2018  (UPB
1.02.01.11 - Rinnovi contrattuali del personale regionale). La  spesa
prevista e' cosi' ripartita: 
    a) anno 2016: personale regionale € 1.755.000, personale  dell'ex
Direzione  Agenzia  del  lavoro  €  6.000,  addetti  alle   attivita'
giornalistiche e di informazione € 4.000; 
    b) anno 2017: personale regionale € 3.445.000, personale  dell'ex
Direzione  Agenzia  del  lavoro  €  12.000,  addetti  alle  attivita'
giornalistiche e di informazione € 8.000; 
    c) anno 2018: personale regionale € 5.515.000, personale  dell'ex
Direzione  Agenzia  del  lavoro  €  18.000,  addetti  alle  attivita'
giornalistiche e di informazione € 12.000. 
  10. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale  n.  22/2010,  le
parole: «nonche' tra tali enti e l'Azienda USL» sono soppresse. 
  11. Dopo il comma 4 dell'art. 43 della legge regionale n.  22/2010,
e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  la  mobilita'
volontaria, mediante cessione del contratto individuale di lavoro, e'
anche consentita tra gli enti di cui all'art. 1, comma 1, e l'Azienda
USL, nel rispetto della categoria e della posizione  di  appartenenza
sulla base di apposite tabelle di corrispondenza concordate  tra  gli
enti interessati; in tali casi, e' ammesso il mutamento  del  profilo
professionale, purche' il dipendente interessato sia in possesso  dei
requisiti culturali e professionali prescritti. Nel caso  in  cui  la
mobilita' volontaria sia disposta per  la  ricollocazione,  anche  in
categoria  o  posizione  economica   immediatamente   inferiore,   di
personale  con  capacita'   lavorativa   ridotta.   certificata   dai
competenti organi sanitari, al dipendente interessato  e'  assicurato
un adeguato  percorso  di  riqualificazione.  Per  tutto  quanto  non
diversamente  disciplinato  dal  presente  comma,  si  applicano   le
disposizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.».