Allegato Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR). (Omissis). CAPO I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, di seguito denominato PSR, finalizzati a favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura, mediante la modalita' di accesso a pacchetto, denominata Pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in conformita' all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. La tipologia di accesso di cui al comma 1 e' finalizzata a promuovere il ricambio generazionale, con l'obiettivo di aumentare la redditivita' e la competitivita' del settore agricolo, attraverso l'insediamento di giovani agricoltori, adeguatamente qualificati, supportandoli nella fase di avvio dell'impresa. L'insediamento di giovani agricoltori contribuisce anche ad orientare i processi produttivi verso l'applicazione di metodi di lavorazione sostenibile e ad una maggiore attenzione al contesto ambientale di lavoro e alla qualita' delle produzioni. Art. 2. Pacchetto giovani e tipologie di intervento 1. Il Pacchetto giovani si attua, nel contesto di un accesso di progettazione integrata, attraverso la concessione contestuale di: a) un premio, concesso al beneficiario di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) previsto dalla tipologia di intervento 6.1 del PSR, per l'avviamento di imprese di giovani agricoltori; b) un aiuto, concesso ai beneficiari di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), previsto dalla tipologia di intervento 4.1.1 del PSR, di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilita' globale delle imprese agricole, o dalla tipologia di intervento 4.1.2 del PSR, finalizzata all'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole o entrambe; c) l'adesione obbligatoria ai servizi di formazione o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 1.1 del PSR, relativa al sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, o alla tipologia di intervento 2.1 del PSR, relativa ai servizi di consulenza rivolti agli operatori agricoli, forestali e alle piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, attive nelle aree rurali del PSR. Art. 3. Aree di intervento 1. Il presente regolamento si applica ai Pacchetti giovani attuati su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia. Art. 4. Strutture competenti 1. Ai fini di cui al presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti: a) Autorita' di Gestione; b) Struttura responsabile; c) Ufficio attuatore; 2. L'Autorita' di Gestione e' individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche. 3. La struttura responsabile e' il Servizio competente in materia di competitivita' sistema agro alimentare della Direzione centrale di cui al comma 2. 4. L'Ufficio attuatore e' il servizio competente per l'attuazione delle misure e delle azioni del programma di sviluppo rurale Direzione centrale di cui al comma 2. Art. 5. Funzioni delegate 1. Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'Organismo pagatore viene delegata, in attuazione dell'art. 7, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e allegato I, punto C) al Regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014, all'Autorita' di Gestione, la quale affida alla Struttura responsabile l'attuazione dei tipi di intervento di cui all'art. 2 e all'Ufficio attuatore l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento, fino alla definizione dell'importo da liquidare al beneficiario. Art. 6. Divieto generale di pluricontribuzione 1. Ai sensi dell'art. 30, del regolamento (UE) 1306/2013, i costi finanziati con il presente regolamento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico. 2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 7/2000, non e' ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. 3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive), il divieto di cui al comma 2 non si applica agli aiuti in cui l'acquisto di immobili da parte del titolare di azienda agricola sia finalizzato ad evitare il frazionamento dell'azienda agricola, ovvero a consentire l'ampliamento o l'accorpamento con l'esclusivo fine di incrementare il patrimonio fondiario utilizzabile e funzionale alla gestione dell'azienda interessata. Art. 7. Protezione e valutazione ambientale 1. Ai sensi dell'art. 45 del regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilita' a beneficiare dell'aiuto e' preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione dell'impatto e' effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi. CAPO II Beneficiari requisiti di ammissibilita' Art. 8. Beneficiari 1. I beneficiari di cui all'art. 2 sono: a) il giovane agricoltore, definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento (UE) 1305/2013, in relazione alla tipologia di intervento 6.1 e che al momento della presentazione della domanda di pacchetto giovani ha i requisiti di cui al comma 2; b) le aziende agricole, di cui al comma 3, in relazione alle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il giovane agricoltore possiede i seguenti requisiti: a) alla data di presentazione della domanda di pacchetto giovani ha un'eta' compresa tra diciotto anni compiuti e non superiore a quarant'anni; b) e' un agricoltore in attivita', ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013 o si impegna ad acquisire tale qualifica entro diciotto mesi dalla data dell'insediamento, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1305/2013; c) si insedia, per la prima volta, in qualita' di capo dell'azienda in un'azienda agricola con i requisiti di cui al comma 3; d) possiede adeguate qualifiche e competenze professionali, di cui all'art. 11, comma 1, o le ottiene entro il termine di cui al comma 2 dello stesso art. 11. 3. L'azienda neo costituita o in cui il giovane si insedia, alla data di presentazione della domanda pacchetto giovani: a) e' iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA); b) e' piccola impresa o microimpresa, come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014: 1) piccola impresa intesa come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; 2) microimpresa, intesa come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; c) ha una dimensione economica, minima e massima, espressa in termini di Standard Output, di cui al regolamento (UE) 1198/2014 e la cui metodologia e' illustrata nell'Allegato A, pari a; 1) localizzazione della SAU prevalente nelle are rurali D: dimensione economica minima euro 10.000,00, dimensione economica massima euro 200.000,00; 2) localizzazione della SAU prevalente nelle are rurali C: dimensione economica minima euro 13.000,00, dimensione economica massima euro 200.000,00; 3) localizzazione della SAU prevalente nelle altre aree rurali: dimensione economica minima euro 15.000,00, dimensione economica massima euro 200.000,00; d) non e' impresa in difficolta' come definita all'art. 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformita' all'art. 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo; e) non e' destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformita' all'art. 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014. 4. Qualora si insedino piu' giovani nella medesima azienda, la soglia minima di cui alla lettera c) del comma 3, e' da considerarsi relativa ad ogni singolo giovane insediato e la soglia massima rimane invariata indipendentemente dal numero di giovani insediati. Art. 9. Agricoltore in attivita' 1. Sono considerati agricoltori in attivita' le persone fisiche o giuridiche che, alla data di presentazione della domanda di pacchetto giovani, possiedono i requisiti di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al capo I, sezione III del regolamento (UE) n. 639/2014. Art. 10. Primo insediamento 1. Per primo insediamento, in qualita' di capo dell'azienda di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), si intende la prima assunzione di responsabilita' o corresponsabilita' civile e fiscale di un'azienda agricola del giovane in qualita' di: a) titolare di un'impresa agricola individuale; b) amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di societa' di persone avente ad oggetto l'esercizio di attivita' agricola; c) socio amministratore, unico o delegato di societa' di capitale avente ad oggetto l'esercizio di attivita' agricola, nonche' titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria; d) socio amministratore, unico o delegato di societa' cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attivita' agricola. 2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 807/2014, ove un giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo della stessa, le condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda. 3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 807/2014, se la domanda di finanziamento riguarda un'azienda di proprieta' di una persona giuridica, il giovane agricoltore deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se piu' persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o congiuntamente ad altri giovani agricoltori. 4. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 807/2014, ove una persona giuridica sia, da sola o congiuntamente, controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti per il giovane si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola. 5. Ove si insedino piu' giovani agricoltori nella stessa azienda, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i giovani agricoltori insediati e ciascuno di essi puo' accedere alla tipologia di intervento 6.1. 6. La nuova azienda, in cui il giovane si insedia, non puo' derivare dal frazionamento, di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente, salvo il trasferimento della conduzione dell'intera azienda familiare al giovane. 7. L'insediamento avviene nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto; l'inizio dell'insediamento coincide: a) con la data di apertura di partita I.V.A. agricola per le aziende individuali; b) con la data di assunzione della carica di amministratore per le societa' di persone o socio amministratore, unico o delegato, per le societa' di capitali e cooperative. 8. Qualora l'insediamento abbia luogo in una azienda gia' oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013, il cui beneficiario risulti ancora nel corso del periodo vincolativo alla conduzione aziendale, il grado di responsabilita' del nuovo insediato deve risultare condiviso equamente con il soggetto insediatosi precedentemente, equiparando questa situazione a quelle di pluri insediamento contestuale. 9. Le condizioni di cui al presente articolo vengono mantenute per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale di cinque anni dal pagamento finale dell'aiuto, di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013. Art. 11. Adeguate competenze professionali 1. Le adeguate competenze e conoscenze professionali in campo agricolo del giovane agricoltore sono acquisite, in alternativa, dalla presenza di una delle seguenti condizioni: a) titolo di studio di perito agrario o agrotecnico oppure un diploma di laurea, triennale o quinquennale, in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario o titolo equipollente; b) corso di formazione della durata minima di centocinquanta ore, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla gestione di un'impresa agricola e alle pratiche agricole rispettose dell'ambiente, al corretto uso dei fertilizzanti e all'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, con attestazione di superamento di verifica finale. 2. Nel caso in cui il giovane non sia in possesso delle competenze e delle conoscenze professionali previste dal comma 1, tali competenze e conoscenze devono essere acquisite dal giovane entro trenta mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 30, comma 3, oppure entro il termine di conclusione del PA, ove tale termine sia inferiore ai trenta mesi, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (UE) 807/2014. Art. 12. Piano aziendale 1. Il piano aziendale, di seguito denominato PA, redatto sulla base del modello predisposto da ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e reperibile sul sito www.ismea.it, e' allegato alla domanda di premio a pena di inammissibilita'. 2. Il PA e' coerente con le operazioni per le quali vengono attivate, a pacchetto, le tipologie di intervento di cui all'art. 2. 3. Il PA di cui al comma 1 contiene gli elementi di cui all'art. 5 del regolamento delegato (UE) 807/2014 ed in particolare, con riferimento all'impresa neocostituita o in cui si insedia il giovane agricoltore, i seguenti elementi essenziali: a) la descrizione della situazione di partenza dell'azienda, coerente con quanto riportato a fascicolo aziendale, quali l'orientamento produttivo, inclusa attivita' di allevamento, trasformazione e agriturismo, la situazione occupazionale ovvero numero di personale assunto a tempo indeterminato, il volume d'affari ai fini IVA, gli sbocchi di mercato; b) il progetto di impresa, con l'evidenza delle tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo dell'attivita' dell'azienda, quali il mercato di riferimento, la strategia commerciale, l'integrazione con il territorio, l'organizzazione del ciclo produttivo ed aziendale nel suo complesso; c) la dimensione economica dell'impresa, come definita in Allegato A, espressa in standard output di cui all'art. 8, comma 3, lettera c), e la dimensione economica che, presumibilmente, sara' raggiunta a conclusione del PA; d) il settore produttivo prevalente dell'azienda, determinato sulla base dello standard output, come definito in Allegato A, dell'azienda alla data di presentazione della domanda di aiuto: e) la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti, compresi quelli inerenti alla sostenibilita' ambientale e all'efficienza delle risorse, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera d), rapportati ai tipi di intervento attivabili con il pacchetto giovani; f) un dettagliato piano finanziario distinto per operazioni e pertinente agli interventi collegati: 1) alle tipologie di intervento attivate a pacchetto; 2) alle tipologie di intervento del PSR per le quali il giovane prevede l'accesso individuale; 3) ai finanziamenti non previsti nel PSR; g) l'indicazione dell'eventuale progetto di filiera del PSR a cui il giovane intende partecipare o l'eventuale filiera o rete a cui il giovane partecipa; h) la descrizione degli investimenti immateriali programmati ed evidenzia, con una disaggregazione per voce di costo, le modalita' operative che contrassegnano l'attivita' da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui e' articolato il servizio; i) la descrizione delle esigenze formative e l'impegno a utilizzare il servizio di formazione di cui alla sottomisura 1.1 del PSR o la descrizione delle esigenze di consulenza aziendale e l'impegno ad utilizzare il servizio di consulenza di cui alla sottomisura 2.1 del PSR, entro il termine di conclusione del PA; j) un dettagliato cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati, declinato per le tipologie di intervento attivate e per eventuali interventi non finanziati con il PSR; k) la descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all'attuazione del piano, formulata sulla base di oggettive valutazioni e idonea a comprovare in via previsionale il miglioramento della sostenibilita' globale. 4. In caso di pluralita' di insediamenti contestuali nella medesima azienda e' prevista la presentazione di unico PA che evidenzia l'apporto di ogni singolo giovane al processo di sviluppo dell'azienda. CAPO III Entita' del premio e degli aiuti, condizioni di ammissibilita' Art. 13. Entita' del premio 1. L'entita' del premio, riferito alla tipologia di intervento 6.1, e' calcolato sulla base dei seguenti criteri tra loro cumulabili: a) localizzazione della superficie agricola utilizzata, (SAU) prevalente dell'azienda agricola neocostituita o in cui si insedia il giovane, nel rispetto dei seguenti parametri: 1) euro 40.000,00 aree Natura 2000, parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e aree caratterizzate da svantaggi naturali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 1305/2013; 2) euro 30.000,00 in aree rurali C diverse da quelle di cui al punto 1); 3) euro 20.000,00 in aree diverse da quelle di cui ai punti 1) e 2); b) euro 30.000,00 per aziende agricole neo costituite o in cui si insedia il giovane, che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: 1) la prevalenza dei prodotti aziendali sono gia' certificati biologico, DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT o AQUA; 2) la produzione delle materie prime necessarie alla realizzazione dei prodotti di cui al numero 1) e' prevalente ed e' gestita secondo i relativi disciplinari; 3) il cui PA preveda il raggiungimento delle condizioni di cui ai numeri 1) o 2) entro il termine di conclusione dello stesso. 2. Nel caso di insediamento di piu' giovani agricoltori, di cui all'art. 10, comma 5, il premio, calcolato come previsto al comma 1, e' concesso a ogni giovane insediato. Art. 14. Costo minimo e massimo, entita' degli aiuti 1. Il costo minimo degli interventi relativi a beni mobili e immobili, previsti nel PA di cui all'art. 12, e per i quali e' richiesto l'aiuto a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 o 4.1.2 non e' inferiore all'entita' del premio di cui all'art. 13. 2. Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto: a) per la tipologia di intervento 4.1.1 e' pari a: 1) euro 20.000,00 per aree soggette a svantaggi naturali di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013; 2) euro 40.000,00 per le altre aree; b) per la tipologia di intervento 4.1.2 e' pari a: 1) euro 10.000,00 per aree soggette a svantaggi naturali di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013; 2) euro 15.000,00 per le altre aree. 3. Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto: a) per la tipologia di intervento 4.1.1 e' pari a euro 1.500.000; b) per la tipologia di intervento 4.1.2 e' pari a euro 300.000. 4. L'entita' dell'aiuto per la tipologia di intervento 4.1.1 e' pari: a) al 60 per cento del costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui agli articoli 30, 42 e 43 per operazioni relative alla produzione agricola; b) al 40 per cento per operazioni relative alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla commercializzazione di prodotti agricoli di provenienza aziendale. 5. L'entita' dell'aiuto per la tipologia di intervento 4.1.2 e' pari al 60 per cento del costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dei controlli di cui agli articoli 30, 42 e 43. Art. 15. Operazioni ammissibili a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 1. A valere sulla tipologia di intervento 4.1.1, sono ammissibili a finanziamento operazioni che prevedono interventi: a) in fabbricati produttivi, funzionali al ciclo produttivo, serre e strutture zootecniche, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende; b) in fabbricati adibiti alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende; c) in macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la gestione o esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta e all'allevamento; d) in macchinari, attrezzature e impianti ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti agricoli; e) per la realizzazione dei seguenti miglioramenti fondiari: 1) sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo e che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario; 2) impianti frutticoli, escluse le short rotation, le colture dedicate a biomassa in genere e gli impianti di piante annuali; 3) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo; 4) terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali; 5) viabilita' aziendale ed elettrificazione aziendale; f) di efficientamento energetico, mediante l'isolamento termico degli involucri degli edifici agricoli produttivi funzionali all'attivita' aziendale esistente, comprese le serre, relativi strumenti di regolazione, ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti, finalizzati alla riduzione del consumo di energia in azienda; g) per la realizzazione di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati su edifici agricoli e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili, ivi compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione nonche' per l'acquisto ed installazione di accumulatori dell'energia prodotta; h) per aumentare il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa; i) in schermature vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e delle emissioni odorigene e gassose derivanti dalle lavorazioni; j) per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti, oltre gli standard minimi fissati dalla normativa di settore vigente. Art. 16. Operazioni ammissibili a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 1. A valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 sono ammissibili a finanziamento operazioni che prevedono interventi: a) di conversione degli impianti di irrigazione esistenti da scorrimento a impianti pluvirrigui di tipo fisso anche a scomparsa, del tipo ad aspersione con macchine semoventi (cd rotoloni), del tipo mobile (tipo ad ali imperniate o ad ali translanti), localizzata del tipo a goccia, puntuale o a fascia, o per subirrigazione e di impianti di microirrigazione per aspersione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua; b) per la realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi come in dettaglio specificati alla lettera a); c) per la realizzazione di sistemi di recupero e trattamento delle acque reflue aziendali a scopo irriguo, quali gli impianti di fitodepurazione, includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso; d) per la realizzazione di sistemi di irrigazione a ciclo chiuso, senza dispersioni - flusso o riflusso a recupero d'acqua; e) per la realizzazione di invasi aziendali, anche di utilizzo collettivo, di capacita' utile massima di 250.000 metri cubi coerentemente con la demarcazione contenuta nell'accordo di partenariato con l'Italia, di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 1303/2013, per la raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti di distribuzione di carattere esclusivamente aziendale; f) in sistemi per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione ivi compresi i contatori; g) per la realizzazione di tipologie di intervento collegate direttamente a quelle previste alle lettere da a) a f), quali le dotazioni e l'impiantistica. Art. 17. Requisiti di ammissibilita' generali delle operazioni 1. Ai fini dell'ammissibilita' a finanziamento a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 e 4.1.2 le operazioni: a) sono realizzate interamente in Friuli Venezia Giulia; b) migliorano le prestazioni e la sostenibilita' globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale. Le prestazioni e la sostenibilita' globale dell'impresa si intendono migliorate qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo tra quelli indicati ai numeri 1) o 2) unitamente al miglioramento previsionale di almeno un parametro della sostenibilita' ambientale di cui al numero 3): 1) miglioramento del rendimento economico: gli investimenti introducono tecnologie innovative e sostenibili, favoriscono innovazione di processo e di prodotto, ottimizzano i fattori della produzione, concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attivita' di commercializzazione; 2) miglioramento della qualita' delle produzioni: gli investimenti favoriscono la riconversione o l'avvio di metodi di produzione biologici, contribuiscono a migliorare la qualita' merceologica delle produzioni, favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilita' di prodotto o di certificazioni volontarie o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualita' riconosciuti a livello comunitario o nazionale e regionale, favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; 3) miglioramento della sostenibilita' ambientale: gli investimenti favoriscono la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'efficientamento energetico, la riduzione dell'inquinamento ambientale, l'efficientamento della gestione dei reflui zootecnici o di lavorazione, l'adesione a sistemi di certificazione ambientale, la conversione al metodo biologico, gli interventi di adattamento e mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici. Art. 18. Tipologia di intervento 4.1.1 - requisiti di ammissibilita' specifici 1. Oltre ai requisiti di ammissibilita' generali di cui all'art. 17, ai fini dell'ammissibilita' a finanziamento a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1, le operazioni: a) relative alla trasformazione e alla commercializzazione, sono ammissibili se i prodotti agricoli, in entrata e in uscita, sono contenuti nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono di provenienza aziendale in percentuale pari o superiore al 60 per cento del totale, verificata mediante un confronto in termini quantitativi fra prodotti ottenuti dall'attivita' agricola dell'azienda ed i prodotti acquistati da terzi; b) relative all'efficientamento energetico, comportano un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione, sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia); c) relative all'efficientamento energetico rispettano quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE); d) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: 1) sono dimensionati sul fabbisogno energetico dell'azienda, quindi destinati all'autoconsumo. Il fabbisogno energetico e' determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico e' stimato, nel PA, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato; 2) hanno una potenza non superiore a 0,3 MWe per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MWe per le altre tipologie; 3) gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa prevedono l'utilizzo, almeno, del 50 per cento dell'energia termica prodotta; 4) qualora utilizzino l'energia solare, non consumano suolo; e) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, gli impianti utilizzano solo scarti della produzione, reflui zootecnici e sottoprodotti, e' escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate; f) che prevedono delle emissioni in atmosfera, tali emissioni sono sempre verificate e autorizzate dalle autorita' competenti in materia, tenendo altresi' in considerazione i Piani per la qualita' dell'aria, ove previsti; g) che prevedono la realizzazione di impianti idroelettrici sono realizzate nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Art. 19. Tipologia di intervento 4.1.2 - requisiti di ammissibilita' specifici 1. Oltre ai requisiti di ammissibilita' generali di cui all'art. 17, ai fini dell'ammissibilita' a finanziamento a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2: a) le operazioni, con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, sono attuate in coerenza con gli indirizzi della direttiva 2000/60/CE, recepita con decreto legislativo 152/2006, in attuazione del Piano di gestione del bacino idrografico Alpi Orientali; b) gli impianti irrigui e gli invasi aziendali sono ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 1) il contatore-misuratore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento e' installato o l'installazione e' prevista dall'operazione; 2) il beneficiario si impegna ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica; c) qualora l'intervento consista nel miglioramento o sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, lo stesso assicura un risparmio idrico potenziale, calcolabile in base alla formula e al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente risultante nelle tabelle Tecniche irrigue riportate in Allegato B, pari almeno: 1) al 25 per cento per passaggio da un impianto di categoria bassa efficienza (B) ad uno delle categorie superiori; 2) al 10 per cento per passaggio tra impianti della medesima categoria media efficienza (M); 3) al 5 per cento per passaggio da un impianto di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima (A). d) se gli interventi riguardano corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantita' d'acqua: 1) l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento; 2) in caso di intervento in un un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda. e) nessuna delle condizioni di cui alle lettere c) e d) si applicano a un intervento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica cioe' a interventi nella creazione di un bacino o a interventi nell'uso di acqua riciclata che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo; f) in caso di realizzazione di invasi aziendali, questi devono avere una capacita' utile massima di 250.000 mc, sono finanziabili, oltre all'esecuzione dell'invaso, solo le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale; g) un'intervento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se sussistono le seguenti condizioni: 1) l'intervento e' associato ad un investimento in un impianto di irrigazione esistente se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale, calcolabile in base al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente, pari, almeno, alle percentuali indicate alla lettera c); 2) l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento complessivo, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento nell'impianto di irrigazione esistente; 2. La metodologia da adottare per il calcolo della riduzione effettiva di cui al comma 1, lettera d) e' esplicitata nell'Allegato B. Art. 20. Operazioni non ammissibili 1. Non sono considerate ammissibili le operazioni: a) prive dei requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 17, 18 e 19; b) inerenti a tipologie di intervento non contemplate nel presente regolamento; c) inerenti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; d) che non migliorano le prestazioni e la sostenibilita' globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale; e) per la sola tipologia di intervento 4.1.2, che non comportano una riduzione del consumo dell'acqua nelle percentuali minime previste nelle condizioni di ammissibilita'; f) per la sola tipologia di intervento 4.1.2, inerenti alla realizzazione di infrastrutture a servizio di piu' aziende; g) gli impianti per la produzione di energia con utilizzo di colture dedicate; h) per la sola tipologia di intervento 4.1.2, inerenti alla realizzazione di impianti, non associati ad interventi in impianti esistenti o non serviti dagli invasi di cui all'art. 16, comma 1, lettera e), che comportano un aumento netto della superficie irrigata; i) che prevedono le short rotation e colture dedicate a biomassa in genere; j) di impianto di piante annuali; k) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature; l) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che in entrata e in uscita non sono compresi nell'allegato I al Trattato dell'Unione europea; m) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che sono di provenienza aziendale in misura inferiore al 60 per cento del totale. 2. Non sono ammissibili a finanziamento le operazioni gia' portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di aiuto. 3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, si considera l'operazione portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti: a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, del protocollo in arrivo del competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori; b) per l'acquisto dei beni immobili: la data del contratto; c) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione o della certificazione di conformita'; d) per l'acquisto di beni mobili, esclusi gli impianti tecnologici, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo. 4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo. Art. 21. Costi ammissibili a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 e 4.1.2 1. Ai fini dell'aiuto di cui all'art. 14, sono ammissibili a finanziamento, nel rispetto di quanto disposto all'art. 45 del regolamento (UE) 1305/2013, i costi che: a) sono sostenuti, dall'azienda neo costituita o in cui si e' insediato il giovane, successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto e nel corso della durata dell'operazione fatti salvi i costi generali sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto e connessi alla progettazione dell'intervento proposto ivi compresi gli studi di fattibilita'; b) sono preventivati e risultano necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata; c) sono imputabili all'operazione finanziata e vi e' una diretta relazione tra il costo sostenuto, l'operazione realizzata e gli obiettivi previsti; d) sono pertinenti rispetto all'operazione finanziata; e) sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati, nel rispetto dei principi contabili vigenti; f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza. 2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a: a) per la sola tipologia di intervento 4.1.1, acquisto, compreso il leasing, di immobili; b) per la sola tipologia di intervento 4.1.1, costruzione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, di cui all'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attivita' aziendale; c) per la sola tipologia di intervento 4.1.1, miglioramenti fondiari; d) per la sola tipologia di intervento 4.1.2, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di stazioni di controllo o di monitoraggio, vasche o bacini di raccolta delle sole acque meteoriche, impianti di fitodepurazione, rete di adduzione e distribuzione irrigua esclusivamente aziendale o altri beni immobili strettamente connessi con l'operazione; e) per la tipologia di intervento 4.1.1, acquisto, di nuovi impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attivita' aziendale in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene; f) per la tipologia di intervento 4.1.2, acquisto di nuovi impianti, contatori-misuratori, macchinari e attrezzature nuove connesse con l'operazione comprese quelle finalizzate alla programmazione, alla gestione, alla misurazione al controllo, al telecontrollo e all'automatizzazione del consumo d'acqua, alla gestione della fertirrigazione; g) i costi generali collegati ai costi di cui alle lettere da a) a f), quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purche' trattasi di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili nel limite del 10 per cento dei costi di cui alle lettere da a) a f); h) I costi per analisi ambientali al fine di valutare che l'operazione non ha impatti significativi sull'ambiente; i) per la sola tipologia di intervento 4.1.1, gli interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze; j) per la sola tipologia di intervento 4.1.2, acquisto di software. 3. L'acquisto di terreni non edificati, ma edificabili, e' ammissibile per le sole operazioni in attuazione della tipologia di intervento 4.1.1: a) ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, da adibire allo svolgimento dell'attivita' del richiedente, ammissibili a finanziamento e facenti parte delle operazioni per le quali e' chiesto l'aiuto; b) ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 1303/2013, entro il limite: 1) del 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione considerata; 2) del 15 per cento del costo ammissibile dell'operazione considerata, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici. 4. Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), il richiedente allega alla domanda di aiuto l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato, che attesta che il prezzo di acquisto non e' superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile e' pari a quello di mercato. 5. L'acquisto di fabbricati e' ammesso, solo per operazioni presentate a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1, se: a) e' finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo; b) e' funzionale allo svolgimento dell'attivita' aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento; c) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario; d) il prezzo di acquisto non e' superiore al valore di mercato attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato; e) l'immobile e' conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformita', nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione; f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. 6. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 e' ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata e relativa alla tipologia di intervento 4.1.1. 7. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 5, il beneficiario allega alla domanda di aiuto: a) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per i requisiti di cui alle lettere d) ed e); b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f); c) un PA che, tra l'altro, dettaglia il rispetto dei requisiti di cui alle lettere da a) a c). 8. Relativamente a tutte le tipologie di intervento, per gli interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i richiedenti devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facolta' di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilita' giuridica dell'immobile e' garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale, di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013. Art. 22. Locazione finanziaria 1. Per la sola tipologia di intervento 4.1.1, la locazione finanziaria, di seguito denominata leasing, e' ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione a operazioni di acquisto di macchine, attrezzature, anche informatiche, ed impianti. 2. Il leasing e' ammissibile purche' preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo del valore di mercato del bene. 3. Il costo ammissibile e' rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi. 4. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi. Art. 23. Contributi in natura 1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, in relazione ai quali non e' stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento UE n. 1303/2013 e: a) sono preventivati e quantificati nella documentazione allegata alla domanda di aiuto; b) consistano in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attivita' agricola con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici, e per la realizzazione di invasi artificiali; c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda; d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, approvato con deliberazione di Giunta regionale e in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata; e) il valore e la fornitura degli stessi e' valutata e verificata in modo indipendente; f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria. 2. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettera a) viene allegato alla domanda di aiuto il computo metrico estimativo inerente ai lavori eseguiti in economia e a dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a f), viene allegata l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato. 3. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruita' di cui all'art. 24, a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione. 4. Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purche' risultanti iscritti al relativo regime previdenziale agricolo, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarieta' e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attivita' eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli. 5. Ai prezzi indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d), per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento. 6. A norma dell'art. 69, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 1303/2013, il sostegno pubblico totale a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, esclusi l'importo dei contributi in natura al termine dell'operazione. Art. 24. Congruita' e ragionevolezza dei costi 1. La valutazione della congruita' e ragionevolezza dei costi sostenuti a valere sulle tipologie di intervento attivate nel pacchetto avviene: a) per investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, mediante la presentazione di progetti corredati da disegni, planimetrie, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire e da computi metrici estimativi analitici preventivi, redatti da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci di costo contenute negli elenchi dei prezzi unitari massimi ammissibili per la determinazione della ragionevolezza dei costi approvati con deliberazione di Giunta regionale e in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto; b) nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti negli elenchi di cui alla lettera a), mediante presentazione di analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, soggetta a verifica di congruita', redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a pie' d'opera indicati nei suddetti elenchi; c) per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari ivi compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, mediante la presentazione di: 1) almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura; 2) una breve relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione tecnico-economica non e' necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo piu' basso; d) per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi, mediante la presentazione di documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruita' del costo; e) nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare piu' fornitori, mediante la presentazione di una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilita', debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare; f) per investimenti in beni immateriali quali le spese tecniche, consulenze, studi di fattibilita', o similari, in assenza degli elenchi di cui alla lettera a), mediante la presentazione di: 1) almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti; 2) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la valutazione, con la quale il richiedente, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilita' di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, in caso di investimenti in beni immobili materiali, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, in sede di rendicontazione la congruita' e ragionevolezza dei costi sostenuti e' dimostrata allegando alla domanda di pagamento, in acconto e a saldo: a) i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo dell'aiuto liquidabile, e' assunto a riferimento l'importo totale piu' favorevole, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, l'aiuto liquidabile non puo' essere superiore all'aiuto concesso. In caso di appalti di lavori, per i quali si applica il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo sono quelli previsti nel contratto; b) la documentazione attestante la funzionalita', la qualita' e la sicurezza dell'opera eseguita. Art. 25. Costi non ammissibili 1. Non sono considerati costi ammissibili; a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto fatti salvi i costi generali sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto e connessi alla progettazione dell'intervento proposto ivi compresi gli studi di fattibilita'; b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nel PA di cui all'art. 12; c) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; d) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati; e) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi; f) per la sola tipologia di intervento 4.1.2, l'acquisto in leasing; g) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni; h) per la sola tipologia di intervento 4.1.2, l'acquisto di terreni e fabbricati; i) i lavori, le opere o gli acquisti non direttamente connessi alla realizzazione dell'operazione; j) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo, l'acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini comprese le barriques; k) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo; l) le spese e gli oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono; m) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto; n) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora; o) l'acquisto di animali fatto salvo quanto previsto nella scheda della tipologia di intervento 6.4.2 relativamente all'acquisto di animali destinati esclusivamente alle attivita' didattiche e sociali; p) gli interessi passivi; q) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA. Art. 26. Accesso ai servizi di formazione e consulenza 1. A perfezionamento del pacchetto giovani di cui all'art. 2, il beneficiario aderisce obbligatoriamente, indicandolo nella domanda di pacchetto, in alternativa: a) ai servizi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1.1 del PSR; b) all'acquisizione di servizi di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1.1 del PSR. 2. Con riferimento al comma 1, lettera a), sono previsti: a) corsi collettivi per la formazione o l'aggiornamento contraddistinti dallo svolgimento di attivita' in aula, integrate, eventualmente, da visite sul campo. Le attivita' formative vengono anche attuate attraverso sperimentazioni, che prevedano il ricorso alla modalita' e-learning, incontri seminariali, forum di discussione, anche online, tematici di carattere formativo; b) percorsi di coaching, legati a bisogni espressi a livello di singola azienda agricola. 3. I servizi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono erogati al beneficiario da soggetti pubblici o privati aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. 4. Con riferimento al comma 1, lettera b), sono previsti servizi di consulenza, nei modi, termini e tematismi previsti dettagliatamente dal PSR, erogati al beneficiario dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con l'utilizzo di enti regionali, quali l'Ersa oppure attraverso l'utilizzo di esperti selezionati mediante procedure di evidenza pubblica. 5. Entrambe le tipologie di intervento sono attivate dall'Autorita' di Gestione o da soggetti da essa delegati e consentono ai beneficiari di ottenere, senza oneri a proprio carico, rispettivamente un attestato di qualifica e frequenza ad un corso professionalizzante oppure un'attestazione di avvenuta consulenza in azienda. 6. Le attestazioni di cui al comma 5 sono richieste prima della conclusione del I PA di cui all'art. 12. CAPO IV Procedimento per la concessione del premio e dell'aiuto Art. 27. Presentazione delle domande del pacchetto giovani 1. Il giovane, in qualita' di amministratore e legale rappresentante dell'azienda in cui si e' insediato o neocostituita, compila e rilascia, dal giorno 1 gennaio ed entro e non oltre il termine fissato annualmente con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, la domanda di pacchetto redatta in formato elettronico sul sistema informativo agricolo nazionale, di seguito denominato SIAN, che viene presentata, corredata della documentazione di cui all'art. 28, secondo una delle seguenti modalita': a) invio, mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC, in conformita' alle norme vigenti in materia, della domanda di pacchetto, corredata delle domande di premio e di aiuto, rilasciate a portale SIAN con allegata la relativa documentazione all'indirizzo PEC agricoltura@certregione.fvg.it; la data di ricevimento della domanda e' determinata dalla data e dall'ora di invio della domanda che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di pacchetto, di premio e di aiuto e la documentazione richiesta; b) invio tramite SIAN della domanda di pacchetto, corredata delle domande di premio e di aiuto e della relativa documentazione all'indirizzo PEC selezionato in modo automatico da SIAN. La data di ricevimento della domanda e' determinata dalla data e dall'ora di invio della domanda da SIAN che comprova l'avvenuta spedizione della domanda di pacchetto, di premio e di aiuto e della documentazione richiesta. 2. La domanda di pacchetto contiene: a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al premio e all'aiuto; b) l'adesione obbligatoria ai servizi di formazione o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 1.1 del PSR, relativa al sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, o alla tipologia di intervento 2.1 del PSR, relativa ai servizi di consulenza rivolti agli operatori agricoli, forestali e alle piccole e medie imprese. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, ai fini della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione, anche anagrafica e dell'azienda neo costituita o in cui si sono insediati mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173). 4. In caso di insediamento plurimo, nella domanda del pacchetto sono indicati tutti i giovani agricoltori che si insediano e che chiedono, in qualita' di beneficiari, il premio. 5. Nei casi di cui al comma 4, la domanda di pacchetto contiene: a) la domanda di premio da parte di ciascun giovane che si insedia; b) la delega alla sottoscrizione della domanda da parte degli altri soci, per quanto attiene il tipo di intervento 4.1.1 o 4.1.2. Art. 28. Documentazione da allegare alle domande di premio e di aiuto 1. Alla domanda di premio e' allegata la seguente documentazione: a) copia di un documento di identita', in corso di validita', del soggetto che ha sottoscritto la domanda; b) PA di cui all'art. 12; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante i seguenti fatti: 1) di non aver assunto precedentemente al primo insediamento responsabilita' o corresponsabilita' civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola; 2) che la nuova azienda, in cui il giovane si insedia, non deriva dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente; 3) di essere agricoltore in attivita' ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013, nel caso in cui il beneficiario sia gia' in possesso del requisito; 4) di insediarsi in un azienda classificabile come microimpresa o piccola impresa, come definite dall'art. 8, comma 3. d) dichiarazione di inizio attivita' ai fini IVA; e) attestato di partecipazione al corso, nel caso di corso di formazione della durata minima di 150 ore o dichiarazione sostituiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) con indicazione dell'Istituto e dell'anno di conseguimento, nel caso in cui il beneficiario sia gia' in possesso dello stesso, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che le adeguate competenze professionali sono acquisite entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2. 2. Alla domanda di aiuto inerente la tipologia di intervento 4.1.1 o 4.1.2 e' allegata la documentazione indicata nell'Allegato C. Art. 29. Criteri di selezione e di priorita' 1. Gli aiuti sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorita' individuati nel presente regolamento. 2. Ai fini della selezione dei pacchetti ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'art. 31, vengono applicati i seguenti criteri di selezione descritti all'Allegato D: a) criteri di carattere trasversale; b) positive ricadute ambientali; c) miglioramento della qualita' delle produzioni; d) focalizzazione dell'aiuto e miglioramento del rendimento economico: 3. Il punteggio massimo assegnabile e' pari a 100 punti. 4. Il pacchetto che non raggiunge il punteggio minimo di 34 punti non e' ammesso a finanziamento. 5. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' domande il criterio di priorita' e' individuato nella minore eta' del giovane, in caso di ulteriore parita', nel genere femminile e, in caso di ulteriore parita', nella domanda con costo inferiore. Art. 30. Istruttoria della domanda e concessione del premio e dell'aiuto 1. L'Ufficio attuatore, entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di pacchetto, verifica l'ammissibilita', la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare, per singola tipologia di intervento attivata nel pacchetto e come insieme integrato degli stessi: a) la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' del giovane o dei giovani; b) la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' dell'azienda neocostituita o in cui si e' insediato il giovane o i giovani; c) la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' inerenti al premio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e delle operazioni per le quali e' richiesto l'aiuto a valere sulle tipologie di intervento attivate a pacchetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b); d) la completezza e correttezza del PA di cui all'art. 12 e della documentazione prevista a corredo delle domande presentate a valere sulle tipologie di intervento attivate; e) la funzionalita' e la coerenza delle operazioni e degli interventi proposti rispetto alle finalita' della domanda a pacchetto, delle tipologie di intervento attivate o che si intendono attivare, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi; f) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni, rispetto alle finalita' della domanda di aiuto e delle tipologie di intervento attivate a pacchetto, siano: 1) coerenti e imputabili alle operazioni e agli interventi proposti; 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti; 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione. g) che le operazioni non comportino effetti negativi sull'ambiente di cui all'art. 7; h) la sussistenza dei criteri di selezione e degli eventuali criteri di priorita' delle tipologie di intervento attivate a pacchetto, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), applicando i relativi punteggi; i) l'adesione obbligatoria ai servizi di formazione o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 1.1 del PSR, relativa al sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, o alla tipologia di intervento 2.1 del PSR, relativa ai servizi di consulenza rivolti agli operatori agricoli, forestali e alle piccole e medie imprese. 2. L'ufficio attuatore, in sede di valutazione di cui al comma 1: a) chiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000; b) determina il premio spettante al giovane o ai giovani al primo insediamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); c) determina il costo totale ammesso delle operazioni presentate a valere sulle singole tipologie di intervento attivate, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), con l'evidenza delle motivazioni per cui il costo delle operazioni dichiarato dal richiedente e' stato eventualmente ridotto; d) calcola l'importo dell'aiuto spettante a valere sulle singole tipologie di intervento attivate; e) determina il costo totale del pacchetto, come somma dei costi di cui alla lettera c), con l'evidenza delle motivazioni per cui il costo del pacchetto dichiarato dal richiedente e' stato eventualmente ridotto; f) calcola l'importo dell'aiuto spettante a pacchetto come somma del premio di cui alla lettera b) e degli aiuti di cui alla lettera d); g) calcola il punteggio del pacchetto; h) verifica il raggiungimento della soglia minima di punteggio di cui all'art. 29, comma 4; i) predispone, approva e pubblica sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, la graduatoria dei pacchetti ammissibili, con l'evidenza di quelli finanziati; j) comunica, ai richiedenti non ammissibili a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000. 3. L'ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, con proprio provvedimento, concede il premio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e gli aiuti relativi alle altre tipologie di intervento attivate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 4. L'ufficio attuatore comunica, entro quindici giorni dalla data della concessione di cui al comma 3, ai giovani l'importo del premio e all'azienda neocostituita o in cui si e' insediato il giovane gli aiuti concessi ovvero, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la eventuale mancanza di copertura finanziaria per il contributo ritenuto ammissibile. Art. 31. Graduatoria 1. La graduatoria, approvata ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera i), ha validita' di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Se un pacchetto risulta parzialmente non finanziato per esaurimento di risorse il beneficiario del pacchetto utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, puo', in alternativa: a) accettare espressamente il minore contributo assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazione previste a valere sulle tipologie di intervento attivate se viene mantenuta la finalita' dell'operazione e del pacchetto; b) accettare espressamente il minore contributo assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazione previste. In questo caso le eventuali sopravvenienze di economie o incrementi di disponibilita' finanziarie della graduatoria sono utilizzate prioritariamente per finanziare il pacchetto parzialmente finanziato fino a concorrenza dell'aiuto e del premio spettante; c) rinunciare all'aiuto. Art. 32. Contenuto del provvedimento di concessione del finanziamento 1. Il provvedimento di concessione di cui all'art. 30, comma 3, indica: a) le tipologie di intervento, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), che lo compongono; b) il giovane o i giovani beneficiari del premio e l'azienda beneficiaria dell'aiuto; c) l'ammontare del costo totale ammesso del pacchetto e quello per ogni tipologia di intervento attivata; d) l'ammontare dell'importo totale dell'aiuto spettante, distinto tra premio e aiuto relativo alle altre tipologie di intervento attivate; e) i termini, le modalita' e le eventuali prescrizioni per l'esecuzione degli interventi del pacchetto, distinti per tipologie di intervento attivate; f) le modalita' di liquidazione del premio e degli aiuti concessi; g) i termini e le modalita' di rendicontazione del premio e degli aiuti concessi; h) gli impegni essenziali ed accessori e gli obblighi a carico del beneficiario, con l'evidenza del vincolo di destinazione; i) le sanzioni in caso di inosservanza degli impegni e obblighi di cui alla lettera h), con l'evidenza dei casi di revoca e decadenza; j) i controlli che possono essere effettuati dall'Amministrazione regionale o da altri Enti; k) le modalita' della richiesta di eventuali proroghe e varianti, con l'evidenza della documentazione obbligatoria da allegare. CAPO V Attuazione del pacchetto Art. 33. Avvio e conclusione 1 Le operazioni previste in attuazione del PA vengono attivate entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto di cui all'art. 30, comma 3 e si concludono entro i termini fissati nel medesimo provvedimento. 2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di avvio di cui al comma 1, fa fede la data piu' favorevole tra le seguenti: a) per acquisto di terreni o di fabbricati, la data della proposta di acquisto firmata dalle parti; b) per frequenza di corsi di formazione aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il raggiungimento della capacita' professionale di cui all'art. 11, la data di avvio dei corsi medesimi; c) in caso di azioni previste per espandere l'azienda agricola, la data di stipula dei contratti sui terreni oggetto degli interventi, risultanti dal fascicolo aziendale, esclusi quelli costituenti la consistenza aziendale al momento della presentazione della domanda; d) per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente, la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi; e) per operazioni in beni immobili, a seconda dei casi la data di inizio attivita' protocollata in arrivo al Comune competente o delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente. 3. Entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni previste in attuazione del PA il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore: a) per acquisto di terreni o di fabbricati, copia della proposta di acquisto firmata dalle parti; b) per frequenza di corsi di formazione aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il raggiungimento della capacita' professionale di cui all'art. 11, certificazione rilasciata dal soggetto prestatore del servizio di formazione attestante la data di avvio dei corsi medesimi; c) in caso di azioni previste per espandere l'azienda agricola, copia dei relativi contratti di acquisto; d) per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente, copia dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi; e) per operazioni in beni immobili, dichiarazione sostituiva di atto di notorieta' attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente con i relativi estremi. 4. Le tipologie di intervento attivate a pacchetto sono concluse e rendicontate, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'art. 34, entro i seguenti termini massimi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione: a) dodici mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali; b) ventiquattro mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili oppure in beni immobili e mobili o immateriali, con costo totale ammesso inferiore o uguale a 500.000,00 euro; c) trenta mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili oppure in beni immobili e mobili o immateriali con costo totale ammesso superiore a 500.000,00 euro. 5. Il PA viene concluso entro il termine massimo di quarantadue mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto. 6. Il PA si considera concluso ad avvenuta realizzazione degli interventi programmati e ad avvenuto utilizzo dei servizi di formazione o di consulenza di cui alle tipologie di intervento 1.1 o 2.1 del PSR. 7. Il saldo del premio e degli aiuti concessi relativi alle tipologie di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) avviene solo a conclusione del PA. Art. 34. Proroghe 1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni, relative alle tipologie di intervento attivate a pacchetto, indicato nel provvedimento di concessione, puo' essere prorogato, su richiesta del beneficiario da presentarsi all'Ufficio attuatore entro trenta giorni dall'evento, per: a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013; b) motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purche' adeguatamente documentati. 2. Il termine di avvio delle operazioni previste dal PA, di cui all'art. 12 non e' prorogabile. 3. La proroga del termine per la conclusione e rendicontazione delle tipologie di intervento puo' essere concessa dall'Ufficio attuatore fino ad un massimo di: a) sei mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso; b) nove mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili oppure in beni immobili e mobili o immateriali il cui costo totale ammessa sia di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro; c) dodici mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili oppure in beni immobili e mobili o immateriali il cui costo totale ammesso sia di importo superiore a 500.000,00 euro. 4. Il provvedimento di concessione della proroga e' adottato dall'Ufficio attuatore entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 e comunicato al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione. Art. 35. Varianti sostanziali 1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate a valere sulle tipologie di intervento attivate a pacchetto: a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di aiuto; b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalita' e gli obiettivi dell'operazione finanziata; c) la modifica di attrezzature o macchinari rispetto a quelli indicati nella domanda con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalita' previste dall'operazione finanziata; d) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalita' di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'art. 36, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o un aumento superiore al 10 per cento; 2. Sono da considerarsi varianti sostanziali al PA, di cui all'art. 12, le modifiche: a) conseguenti alle varianti di cui al comma 1; b) collegate alla determinazione del premio; c) collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria; d) collegate agli obiettivi e ai risultati attesi. 3. La percentuale di cui al comma 1, lettera d) e' calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali. 4. Le economie derivanti dalle varianti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere utilizzate per la realizzazione di interventi non previsti nell'operazione ammessa a finanziamento. 5. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui ai commi 1 e 2 e' presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di impianti oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative autorizzazioni o comunicazioni. 6. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 5, valuta, ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione, anche parziale, della variante: a) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto dell'aiuto; b) la congruita' e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante; c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilita' del beneficiario, del pacchetto, dell'operazione e degli interventi che la compongono; d) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione del pacchetto, delle operazioni o in caso di riduzione degli stessi il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'art. 29, comma 4, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento del pacchetto; e) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione del pacchetto, dell'operazione e dell'intervento modificato; f) il rispetto della conformita' ai principi e alle finalita' del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione. 7. Il provvedimento dell'Ufficio attuatore di autorizzazione della variante sostanziale e' adottato entro novanta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 5 e contiene: a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del premio, del costo totale ammesso e dell'aiuto concesso e rimanda alle disponibilita' del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti; b) la modifica, eventuale, solo in riduzione del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorita'; c) la rideterminazione, eventuale, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione e del PA; d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione e degli interventi; e) la modifica o integrazione degli impegni a carico del beneficiario. 8. Non sono autorizzate le varianti che comportano: a) il cambio del beneficiario; b) la rinuncia al premio o agli aiuti previsti in attuazione delle tipologie di intervento obbligatorie o all'impegno ad utilizzare i servizi di formazione o di consulenza di cui, rispettivamente, alle tipologie di intervento 1.1 e 2.1 del PSR; c) il venire meno di uno dei requisiti di ammissibilita' del beneficiario, del pacchetto, dell'operazione e dell'intervento; d) la riduzione dei punteggi assegnati al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilita' a finanziamento; e) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento; f) una compensazione finanziaria tra le domande di aiuto di cui e' formato il pacchetto; g) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera d). 9. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile, del premio e dell'aiuto concesso. 10. Il provvedimento di cui al comma 7 viene comunicato dall'Ufficio attuatore al beneficiario e alla struttura responsabile entro quindici giorni dall'adozione. 11. L'ufficio attuatore, a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al comma 7, provvede, se sussistono i presupposti: a) alla modifica della graduatoria; b) all'utilizzo, previo parere della struttura responsabile, delle eventuali economie per lo scorrimento delle domande di pacchetto ammesse ma non finanziate. 12. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilita' a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 8, anche la decadenza dall'aiuto. Art. 36. Varianti non sostanziali 1. Fatto salvo quanto disposto all'artico 35, si considerano varianti non sostanziali al pacchetto e alle tipologie di intervento attivate a pacchetto: a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza: 1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti; 2) del cambio di preventivo o del fornitore, purche' sia garantita la possibilita' di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali; b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformita' a quanto programmato; c) il passaggio dall'utilizzo dei servizi di formazione, di cui alla tipologia di intervento 1.1 all'utilizzo dei servizi di consulenza, di cui alla tipologia di intervento 2.1 e viceversa. 2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento. 3. Non sono ammesse varianti che comportano una compensazione finanziaria tra le domande di aiuto di cui e' formato il pacchetto. 4. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) e' calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali. 5. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo dell'operazione nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto. 6. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante con provvedimento che contiene, a seconda dei casi: a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e dell'aiuto concesso e rimanda alle disponibilita' del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti; b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi; c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario; d) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa. 7. Le varianti approvate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e dell'aiuto concesso. 8. L'ufficio attuatore comunica al beneficiario e alla Struttura responsabile il provvedimento di cui al comma 6 entro quindici giorni dall'adozione. 9. L'ufficio attuatore, a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6, provvede, se sussistono i presupposti: a) alla modifica della graduatoria; b) all'utilizzo, previo parere della struttura responsabile, delle eventuali economie per lo scorrimento delle domande di pacchetto ammesse ma non finanziate. Art. 37. Subentro e cambio del beneficiario del premio e dell'aiuto 1. Per la tipologia di intervento 6.1, nel corso della durata del vincolo di cui all'art. 10, comma 9, non e' consentito il cambio del beneficiario fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dalle norme comunitarie. 2. Per la tipologia di intervento 4.1.1 o 4.1.2, nel corso della durata del vincolo di cui all'art. 10, comma 9, non sono consentite variazioni soggettive dell'azienda beneficiaria anche a seguito di operazioni di subentro, fusioni o incorporazioni che comportino modifiche delle condizioni previste dall'art. 10. CAPO VI Rendicontazione e liquidazione Art. 38. Modalita' di rendicontazione dei costi 1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili a contributo se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di aiuto, fatti salvi i costi generali sostenuti nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto e connessi alla progettazione dell'intervento proposto ivi compresi gli studi di fattibilita'. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, e' ritenuta ammissibile la seguente documentazione: a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico e' corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente; b) copia della ricevuta bancaria; c) copia del bollettino di conto corrente postale; d) copia del vaglia postale; e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredato da copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente; f) copia dell'estratto conto, che comprovi l'addebito sul conto corrente, in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat. 2. Le fatture o altra equipollente documentazione fiscale, presentate ai fini della rendicontazione, indicano: a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo; b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene; c) che la fattura e' stata utilizzata ai fini della rendicontazione dell'aiuto richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato. 3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti dal beneficiario tramite conto corrente intestato all'azienda in cui il giovane e' insediato per la misura 4.1.1 e per la misura 4.1.2. Art. 39. Liquidazione dell'anticipo del premio 1. Il premio, concesso a valere sulla tipologia di intervento 6.1, e' liquidato in due rate previa presentazione, da parte del giovane, di una domanda di pagamento di anticipo e di una domanda di pagamento a saldo, nell'arco del termine per il completamento del PA secondo le seguenti modalita': a) prima rata, pari al 70 per cento del premio, previa costituzione di una garanzia bancaria o equivalente a favore dell'organismo pagatore, corrispondente al 100 per cento dell'importo erogato; b) seconda rata a saldo, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) attuazione del PA; 2) positiva verifica del rispetto degli impegni conseguenti all'assegnazione di punteggi nella fase di selezione dei pacchetti ammissibili a finanziamento; 3) verifica della corretta e coerente realizzazione delle attivita' previste nel piano ivi compreso la fruizione dei servizi di formazione o di consulenza di cui alle tipologie di intervento 1.1 e 2.1 del PSR; 4) verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi. 2. La domanda di pagamento dell'anticipo e' presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed e' corredata dalla garanzia bancaria o equivalente di cui al comma 1, lettera a). 3. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica: a) la correttezza della compilazione della domanda; b) la correttezza e completezza della garanzia bancaria o equivalente di cui al comma 1, lettera a). 4. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 3 l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento: a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorita' di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, dell'anticipo indicando, per ciascuna di esse: 1) l'importo dell'anticipo; 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione dell'anticipo. b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000. 5. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 4, lettera a), l'Autorita' di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione. Art. 40. Liquidazione del saldo del premio 1. La liquidazione del saldo del premio concesso al giovane avviene ad avvenuta conclusione delle operazioni finanziate a valere sulle tipologie di intervento attivate a pacchetto e ad avvenuta conclusione del PA di cui all'art. 12. 2. La domanda di pagamento del saldo del premio e' presentata dal giovane agricoltore, in formato elettronico sul SIAN, corredata della seguente documentazione: a) se non posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto: copia dell'attestato di frequenza del corso di centocinquanta ore di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) oppure dichiarazione sostituiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) con indicazione dell'Istituto e dell'anno di conseguimento; b) attestato di frequenza dei corsi di formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR o copia della consulenza di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR; c) se del caso copia del certificato di adesione ai regimi di qualita' di cui all'art. 29, comma 2, lettera c); d) dichiarazione attestante che il PA e' concluso indicando per ciascun intervento realizzato la relativa data di conclusione; e) copia delle fatture e della documentazione attestante l'avvenuta liquidazione delle stesse inerenti alle operazioni e agli interventi previsti nel PA e per le quali non e' stata presentata domanda di aiuto a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2; f) dichiarazione attestante l'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale, di seguito denominato IAP; g) relazione conclusiva contenente: 1) dettagliata descrizione dell'attivita' svolta; 2) dimostrazione di come gli obiettivi prefissati sono conseguiti; 3) quadro finanziario di raffronto tra operazioni e interventi programmati e operazioni e interventi realizzati; 4) dimostrazione della dimensione economica, espressa in termini di Standard Output di cui al regolamento (UE) 1198/2014, conseguita a seguito dell'attuazione delle operazioni; 5) dimostrazione del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilita' globale dell'azienda neo costituita o in cui si e' insediato il giovane come previsto all'art. 17, comma 1, lettera b). 3. L'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del premio verifica: a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata; b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilita' del giovane; c) l'avvenuta realizzazione delle operazioni finanziate a valere sulle tipologie di intervento attivate a pacchetto dall'azienda neocostituita o in cui il giovane si e' insediato; d) l'avvenuta realizzazione degli interventi e delle operazioni programmate nel PA di cui all'art. 12; e) il rispetto delle condizioni, degli impegni e degli obblighi collegati con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato l'ammissibilita' e il finanziamento del premio e del pacchetto giovani; f) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal giovane; g) l'acquisizione della qualifica di IAP; h) il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi; i) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'art. 6. 4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3, l'Ufficio attuatore, in attuazione dell'art. 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto: a) l'operazione e' compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 5; b) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilita' o di mancata realizzazione dell'operazione. 5. A seguito dell'istruttoria e dei controlli di cui ai commi 3 e 4, l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014. 6. In pendenza dei controlli in loco di cui al comma 5 i termini del procedimento sono sospesi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000. 7. Ai sensi dell'art. 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di piu' del 10% l'importo liquidabile dopo l'esame di ammissibilita' dei costi riportati nella domanda di pagamento l'Ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo dell'aiuto liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale dell'aiuto e non va oltre la revoca totale dell'aiuto. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'Ufficio attuatore accerta che il beneficiario non e' responsabile. 8. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 3 a 7, l'ufficio attuatore, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento: a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorita' di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, del premio indicando, per ciascuna di esse: 1) l'importo del premio; 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del premio; 3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilita' del PSR. b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000; c) comunica le eventuali economie alla struttura responsabile. 9. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 8, lettera a), l'Autorita' di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione. 10. Il rigetto della domanda di saldo che comporta la revoca del premio concesso comporta la revoca dell'intero pacchetto. Art. 41. Liquidazione dell'anticipo degli aiuti 1. Il giovane puo' chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento dell'aiuto concesso a condizione che abbia sostenuto costi per l'attuazione delle operazioni stesse per almeno il 10 per cento del costo ammesso all'aiuto. 2. Per la tipologia di intervento 4.1.2 il beneficiario puo' chiedere l'anticipo di cui al comma 1 a condizione che il costo ammesso a finanziamento non sia inferiore a euro 20.000,00. 3. Alla domanda di pagamento di anticipo e' allegata la seguente documentazione: a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta; b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione come di seguito indicato: 1) per operazioni in beni immobili: dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni, previste dalla normativa vigente con i relativi estremi; 2) per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente copia della dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi; c) fatture o altra documentazione di costo equipollente, come prevista all'art. 38 da cui si accerti un costo sostenuto e liquidato pari, almeno, al 10 per cento del costo ammissibile dell'operazione; d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o altra documentazione fiscale equipollente con le modalita' di cui all'art. 38. 4. La domanda di pagamento dell'anticipo dell'aiuto, per singola tipologia di intervento attivata a pacchetto, e' presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed e' corredata dalla garanzia bancaria o equivalente. 5. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica: a) la correttezza della compilazione della domanda; b) la correttezza e completezza della documentazione allegata alla domanda di pagamento. 6. Alla liquidazione dell'anticipo degli aiuti si applica l'art. 39, commi 4 e 5. Art. 42. Liquidazione in acconto degli aiuti 1. L'azienda beneficiaria, neocostituita o in cui il giovane si e' insediato, presenta la domanda di pagamento, in acconto, dell'aiuto concesso per l'attuazione delle tipologie di intervento attivate a pacchetto, in formato elettronico sul SIAN. 2. L'azienda di cui al comma 1 puo' chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazione finanziate a valere sulle singole tipologie di intervento attivate a pacchetto, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso: a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di eventuali varianti; b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di eventuali varianti. 3. La liquidazione del primo acconto e' comprensiva dell'eventuale anticipo concesso. 4. Alla domanda di pagamento in acconto l'azienda beneficiaria allega la documentazione in dettaglio indicata nell'Allegato E. 5. L'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica: a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata; b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilita' dell'azienda beneficiaria e delle operazioni finanziate; c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata; d) i pagamenti effettuati; e) la conformita' dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale e' stato concesso l'aiuto; f) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dall'azienda beneficiaria, se verificabili; g) il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti, se verificabili, collegati con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato l'ammissibilita' e il finanziamento del pacchetto; h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'art. 6. 6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'Ufficio attuatore, in attuazione dell'art. 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto: a) l'operazione e' compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8; b) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilita' o di mancata realizzazione dell'operazione. 7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano: a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione; b) preventivati in domanda di aiuto; c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione realizzata e agli obiettivi individuati; d) pertinenti all'operazione ammessa; e) congrui e commisurati all'entita' dell'operazione. 8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014. 9. In pendenza dei controlli in loco di cui al comma 8 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000. 10. Ai sensi dell'art. 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di piu' del 10 per cento l'importo liquidabile dopo l'esame di ammissibilita' dei costi riportati nella domanda di pagamento l'Ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo dell'aiuto liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale dell'aiuto e non va oltre la revoca totale dell'aiuto. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'Ufficio attuatore accerta che il beneficiario non e' responsabile. 11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 5 a 10, l'ufficio attuatore, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento: a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorita' di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, degli aiuti indicando, per ciascuna di esse: 1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'aiuto liquidabile; 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e dell'aiuto liquidabile; 3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilita' del PSR; b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000; c) comunica le eventuali economie alla struttura responsabile. 12. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 11, lettera a), l'Autorita' di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione. Art. 43. Liquidazione a saldo degli aiuti 1. La liquidazione a saldo degli aiuti concessi a valere sui tipo di intervento 4.1.1 o 4.1.2 attivati a pacchetto avviene ad avvenuta proposta in pagamento del saldo del premio concesso al giovane a valere sulla tipologia di intervento 6.1. 2. L'azienda, neocostituita o in cui il giovane si e' insediato, beneficiaria presenta la domanda di pagamento a saldo dell'aiuto concesso per l'attuazione delle tipologie di intervento attivate a pacchetto, in formato elettronico sul SIAN. 3. Alla domanda di pagamento l'azienda beneficiaria allega la documentazione in dettaglio indicata nell'Allegato E. 4. L'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica: a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata; b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilita' dell'azienda beneficiaria e delle operazioni finanziate; c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata; d) l'avvenuta completa attuazione del PA di cui all'art. 12; e) i pagamenti effettuati; f) la conformita' dell'operazione con quella per la quale e' stato concesso l'aiuto; g) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dall'azienda beneficiaria; h) il rispetto degli obblighi assunti e dei relativi impegni, con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato l'ammissibilita' e il finanziamento del pacchetto; i) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'art. 6; j) che il saldo del premio richiesto dal giovane a valere sulla tipologia di intervento 6.1 sia stato proposto al pagamento. 5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4 e in attuazione dell'art. 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto: a) l'operazione e' compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 7; b) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilita' o di mancata realizzazione dell'operazione. 6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano: a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione; b) preventivati in domanda di aiuto; c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione realizzata e agli obiettivi individuati; d) pertinenti all'operazione ammessa; e) congrui e commisurati all'entita' dell'operazione. 7. Alla liquidazione a saldo degli aiuti si applica l'art. 42, commi 8, 9, 10, 11 e 12. 8. Il rigetto delle domande di saldo che comportano la revoca dell'aiuto concesso a valere sulle tipologie di intervento comporta la revoca dell'intero pacchetto. Art. 44. Impegni essenziali 1. Gli impegni essenziali a carico del giovane al primo insediamento di cui all'art. 10 sono: a) avviare e concludere il PA entro i termini indicati nel provvedimento di concessione di cui all'art. 30, comma 4, fatta salva la concessione di eventuali proroghe di cui all'art. 34; b) possedere, se non gia' possedute, le adeguate competenze professionali, entro il termine indicato all'articolo 11; c) possedere, se non gia' posseduta, la qualifica di agricoltore in attivita' entro il termine stabilito all'art. 8, comma 2 lettera b); d) possedere, se non gia' posseduta, la qualifica IAP entro il termine di conclusione del PA; e) fruire dei servizi di formazione o di consulenza, di cui alle tipologie di intervento 1.1 o 2.1 del PSR, entro il termine di conclusione del PA; f) non creare artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di benefici previsti, nonche' non presentare prove false per ricevere l'aiuto oppure omettere per negligenza di fornire le necessarie informazioni; g) mantenere i requisiti di ammissibilita', fino alla liquidazione a saldo del premio e degli aiuti; h) realizzare il PA conformemente a quanto programmato, fatte salve le varianti sostanziali autorizzate di cui all'art. 35 e le varianti non sostanziali approvate di cui all'art. 36; i) rispettare le condizioni, gli impegni e gli obblighi collegati con l'assegnazione dei punteggi che hanno comportato l'ammissibilita' e il finanziamento del pacchetto giovani; j) garantire il mantenimento della piena disponibilita' e agibilita' dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica; k)rispettare la normativa in materia di aiuti di stato; l) rispettare, per il periodo di cinque anni a decorrere dal termine dell'ultimo pagamento inerente al pacchetto, quanto disposto dall'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013; m) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; n) predisporre o aggiornare il fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda di premio; o) restituire all'Organismo pagatore gli eventuali fondi indebitamente ricevuti. 2. Gli impegni essenziali a carico dell'azienda neocostituita o in cui il giovane si e' insediato sono: a) predisporre o aggiornare il fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda di aiuto; b) non avere chiesto e non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione finanziata a valere sui tipo di intervento attivati a pacchetto, nel rispetto del divieto di cui all'art. 6; c) avviare e concludere le operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione di cui all'art. 30, comma 3, fatta salva la concessione di eventuali proroghe di cui all'art. 34; d) non creare artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di benefici previsti, nonche' non presentare prove false per ricevere l'aiuto oppure omettere per negligenza di fornire le necessarie informazioni; e) mantenere le condizioni previste all'art. 10 per l'intero periodo di vincolo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013; f) mantenere i requisiti di ammissibilita', fino alla liquidazione a saldo del premio e dell'aiuto, fatta salva la dimensione economica massima di cui all'art. 8, comma 3, lettera c), numeri 1), 2) e 3); g) realizzare le operazioni finanziate a valere sulle tipologie di intervento attivate a pacchetto conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti sostanziali autorizzate di cui all'art. 35 e le varianti non sostanziali approvate di cui all'art. 36; h) rispettare gli impegni e gli obblighi collegati con l'assegnazione dei punteggi, collegati con l'operazione finanziata, che hanno comportato l'ammissibilita' e il finanziamento del pacchetto; i) garantire il mantenimento della piena disponibilita' e agibilita' dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica per l'intero periodo di vincolo di cui alla lettera l); j) garantire, per tutta la durata del periodo di stabilita' delle operazioni di cui alla lettera l), la disponibilita' giuridica dei beni immobili e mobili oggetto dell'operazione e degli interventi finanziati, in base alle condizioni del presente regolamento; k) rispettare, la normativa in materia di aiuti di stato; l) rispettare, per il periodo di cinque anni a decorrere dal termine dell'ultimo pagamento inerente al pacchetto, quanto disposto dall'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013; m) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; n) non apportare varianti alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione dell'aiuto, superiore al 30 per cento; o) restituire all'Organismo pagatore gli eventuali fondi indebitamente ricevuti; p) rispettare, nei casi previsti dal decreto legislativo n. 163/2006, le norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara da parte di soggetti privati; q) per le operazioni relative alla tipologia di intervento 4.1.2, porre in opera, se non gia' esistenti, i contatori-misuratori del consumo d'acqua. 3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 e 2, gli Uffici attuatori revocano il provvedimento di concessione del finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente gia' liquidate. 4. Con regolamento sono individuate le modalita' di controllo del rispetto degli impegni essenziali, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale. Art. 45. Impegni accessori 1. Gli impegni accessori a carico del giovane al primo insediamento di cui all'art. 10 e dell'azienda neo costituita o in cui il giovane si insedia sono: a) chiedere preventivamente l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali di cui all'art. 35; b) chiedere l'approvazione di eventuali varianti non sostanziali, di cui all'art. 36; c) trasmettere la documentazione richiesta entro i termini fissati dal competente Ufficio attuatore o dal provvedimento di concessione di cui all'art. 30, comma 3, fatta salva la concessione di eventuali proroghe di cui all'art. 34; d) trasmettere, in relazione a quanto previsto all'art. 19, comma 1, lettere d), numero 1) e g), numero 2), al competente Ufficio attuatore ogni anno e per tutta la durata del periodo di vincolo di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013 i consumi d'acqua effettivi dell'impianto irriguo; e) trasmettere, in relazione a quanto previsto all'art. 19, comma 1, lettera d), numero 2), al competente Ufficio attuatore ogni anno e per tutta la durata del periodo di vincolo di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013 i consumi d'acqua effettivi dell'azienda agricola; f) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in conformita' a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 808/2014, ed in particolare durante l'attuazione dell'operazione: 1) riportare per ogni operazione finanziata, l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali; 2) fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalita' e risultati, con l'evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; 3) collocare, per le operazioni il cui aiuto supera 10.000 euro, almeno un poster con informazione sull'operazione che evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, in un luogo facilmente visibile al pubblico; esporre, per le operazioni il cui aiuto supera 50.000 euro, una targa contenente indicazioni sul progetto, che evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea; 4) esporre, per le operazioni di finanziamento in infrastrutture o opere di costruzione, il cui aiuto supera 500.000 euro, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione europea e, entro tre mesi dal completamento, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico, che indichi il nome e il principale obiettivo dell'operazione e metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione europea; g) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale fino alla liquidazione a saldo degli aiuti concessi; h) conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati; i) iscrivere la documentazione attestante i costi sostenuti nei registri contabili secondo i principi contabili vigenti; j) rendere disponibili e trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorita' di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma; k) comunicare all'ufficio attuatore le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali entro il termine indicato all'art. 49. 2. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi del comma 1, gli uffici attuatori revocano parzialmente il provvedimento di concessione del finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente gia' liquidate. 3. Con regolamento sono individuate le modalita' di controllo del rispetto degli impegni accessori, nonche' le percentuali di riduzione degli aiuti concessi, in attuazione della normativa nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale. Art. 46. Ritiro di domande di aiuto, di pagamento e dichiarazioni 1. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, una domanda di aiuto o di pagamento o una dichiarazione puo' essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. 2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN. 3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda. 4. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, non e' ammesso il ritiro della domanda di aiuto, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario e' gia' stato informato: a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1; b) che e' soggetto a controllo in loco; c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario. 5. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata. Art. 47. Errori palesi 1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorita' competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede. 2. Sono riconosciuti errori palesi quelli: a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata; b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore. 3. Sono da ritenersi errori palesi quelli derivanti, in particolare da: a) errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti; b) verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie. 4. Non sono considerati errori palesi, in particolare: a) l'errata o mancata indicazione del CUAA o della partita IVA, ove prevista; b) l'aggiornamento del fascicolo aziendale; c) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilita' del beneficiario o dell'operazione; d) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini valutazione dei criteri di selezione e di priorita' e per l'attribuzione dei relativi punteggi; e) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda; f) il mancato inserimento del possesso di superfici o capi il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, nrisulta scaduto; g) la richiesta di aiuto su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato erroneamente ancora in carico al beneficiario; h) gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse. Art. 48. Revoca dell'aiuto 1. L'ufficio attuatore revoca, entro il termine di trenta giorni dall'accertamento dell'evento, il provvedimento di concessione dell'aiuto nel caso di mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 44. 2. L'ufficio attuatore revoca parzialmente, entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento, il provvedimento di concessione dell'aiuto nel caso di mancato rispetto di uno degli impegni accessori di cui all'art. 45. 3. L'ufficio attuatore comunica, entro quindici giorni dal provvedimento di cui ai commi 1 e 2 al beneficiario e alla struttura responsabile, la revoca del provvedimento di concessione e l'eventuale rideterminazione dell'aiuto nei casi di cui al comma 2. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000. 4. L'ufficio attuatore provvede, provvede, se sussistono i presupposti: a) alla modifica della graduatoria; b) all'utilizzo, previo parere della struttura responsabile, delle eventuali economie per lo scorrimento delle domande di pacchetto ammesse ma non finanziate; c) alla pubblicazione della graduatoria secondo le procedure indicate all'art. 30, comma 2, lettera i). Art. 49. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi: a) il decesso del beneficiario; b) l'incapacita' professionale di lunga durata del beneficiario; c) una calamita' naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalita' o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario; f) l'esproprio della totalita' o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda. g) circostanze eccezionali, impreviste o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purche' adeguatamente documentate. 2. Il beneficiario o il suo rappresentante comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui e' in condizione di farlo. 3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso dell'aiuto concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'art. 4 del regolamento (UE) 640/2014. Art. 50. Controlli ex post 1. Ai sensi dell'art. 52 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, l'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 44 e 45, per i quali il beneficiario e' tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione dell'aiuto. CAPO VII Disposizioni finali Art. 51. Disposizione di rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) 1303/2013 e 1305/2013, i regolamenti comunitari delegati attuativi, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il decreto legislativo 163/2006. Art. 52. Norma transitoria 1. Il regolamento (CE) 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito del PSR 2007-2013 ai sensi dell'art. 88 del regolamento (UE) 1305/2013. 2. Per l'anno 2016 il giovane, in qualita' di amministratore e legale rappresentante dell'azienda in cui si e' insediato o neocostituita, presenta dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 giugno 2016, prorogabile con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, la domanda di pacchetto, secondo una delle seguenti modalita': a) compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, la domanda semplificata di pacchetto, redatta a pena di inammissibilita' utilizzando il modello di cui all'allegato F; entro il termine sopra indicato riproduce la domanda semplificata di pacchetto in formato elettronico sul SIAN e la presenta, corredata della documentazione di cui all'art. 28, secondo una delle modalita' indicate all'art. 27, comma 1), lettere a) e b); b) compila, sottoscrive e trasmette la domanda di pacchetto direttamente in formato elettronico su SIAN secondo una delle modalita' indicate all'art. 27, comma 1, lettere a) e b). 3. La domanda semplificata di pacchetto, di cui al comma 2, lettera a) contiene: a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al premio e all'aiuto; b) l'attivazione dei tipo di intervento 4.1.1 o 4.1.2 o entrambi con l'indicazione dei costi presunti totali; c) l'adesione obbligatoria ai servizi di formazione o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 1.1 del PSR, relativa al sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, o alla tipologia di intervento 2.1 del PSR, relativa ai servizi di consulenza rivolti agli operatori agricoli, forestali e alle piccole e medie imprese; d) gli interventi previsti per l'attuazione del PA di cui all'art. 12. 4. Nel caso di cui al comma 2, lettera a) la mancata riproduzione della domanda a pacchetto in formato elettronico su SIAN e presentazione della stessa, corredata della documentazione richiesta, entro il termine previsto comporta l'inammissibilita' della domanda a pacchetto. 5. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'art. 10, comma 7, la domanda di pacchetto, di cui al comma 2, puo' essere presentata anche da giovani che hanno iniziato l'insediamento dal 1 gennaio 2015 ed entro i quindici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda. 6. L'ammissibilita' delle domande di pacchetto presentate dai giovani di cui al comma 5 e' condizionata all'approvazione, da parte della Commissione europea secondo le procedure previste dall'art. 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 1305/2013, del PSR modificato con l'introduzione della deroga di cui al comma 5. Art. 53. Trattamento dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Art. 54. Rinvio dinamico 1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 55. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani