Allegato 
 
Regolamento di attuazione per  l'accesso  al  Programma  di  sviluppo
  rurale 2014-2020  della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia
  mediante il pacchetto giovani, ai sensi  del  regolamento  (UE)  n.
  1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  17  dicembre
  2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo  europeo
  per lo sviluppo rurale (FEASR). 
(Omissis). 
 
                               CAPO I 
 
                        Disposizioni generali 
 
                               Art. 1. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di  attuazione
degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
di seguito denominato PSR, finalizzati a favorire l'insediamento  dei
giovani in agricoltura, mediante la modalita' di accesso a pacchetto,
denominata Pacchetto  giovani,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e in  conformita'  all'art.  30  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
    2. La tipologia di accesso di cui al comma  1  e'  finalizzata  a
promuovere il ricambio generazionale, con l'obiettivo di aumentare la
redditivita' e la competitivita'  del  settore  agricolo,  attraverso
l'insediamento di  giovani  agricoltori,  adeguatamente  qualificati,
supportandoli nella fase di  avvio  dell'impresa.  L'insediamento  di
giovani  agricoltori  contribuisce  anche  ad  orientare  i  processi
produttivi verso l'applicazione di metodi di lavorazione  sostenibile
e ad una maggiore attenzione al contesto ambientale di lavoro e  alla
qualita' delle produzioni. 
 
                               Art. 2. 
 
                          Pacchetto giovani 
                      e tipologie di intervento 
 
    1. Il Pacchetto giovani si attua, nel contesto di un  accesso  di
progettazione integrata, attraverso la concessione contestuale di: 
      a) un premio, concesso al beneficiario di cui all'art. 8, comma
1, lettera a) previsto dalla tipologia di intervento 6.1 del PSR, per
l'avviamento di imprese di giovani agricoltori; 
      b) un aiuto, concesso ai beneficiari di cui all'art.  8,  comma
1, lettera b), previsto dalla tipologia di intervento 4.1.1 del  PSR,
di miglioramento delle prestazioni  e  della  sostenibilita'  globale
delle imprese agricole, o dalla tipologia  di  intervento  4.1.2  del
PSR,  finalizzata  all'efficientamento  dell'uso   dell'acqua   nelle
aziende agricole o entrambe; 
      c) l'adesione  obbligatoria  ai  servizi  di  formazione  o  di
consulenza di cui alla tipologia di intervento 1.1 del PSR,  relativa
al sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione  di
competenze, o alla tipologia di intervento 2.1 del PSR,  relativa  ai
servizi di consulenza rivolti agli operatori  agricoli,  forestali  e
alle piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, attive nelle
aree rurali del PSR. 
 
                               Art. 3. 
 
                         Aree di intervento 
 
    1. Il  presente  regolamento  si  applica  ai  Pacchetti  giovani
attuati su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia. 
 
                               Art. 4. 
 
                        Strutture competenti 
 
    1. Ai fini di cui al presente regolamento,  sono  individuate  le
seguenti strutture competenti: 
      a) Autorita' di Gestione; 
      b) Struttura responsabile; 
      c) Ufficio attuatore; 
    2. L'Autorita' di Gestione e' individuata nel Servizio competente
in materia di politiche rurali e sistemi informativi  in  agricoltura
della Direzione centrale competente in materia di  risorse  agricole,
forestali e ittiche. 
    3. La struttura responsabile e' il Servizio competente in materia
di competitivita' sistema agro alimentare della Direzione centrale di
cui al comma 2. 
    4. L'Ufficio attuatore e' il servizio competente per l'attuazione
delle  misure  e  delle  azioni  del  programma  di  sviluppo  rurale
Direzione centrale di cui al comma 2. 
 
                               Art. 5. 
 
                          Funzioni delegate 
 
    1. Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti  ai  beneficiari,
l'esecuzione dei compiti dell'Organismo pagatore viene  delegata,  in
attuazione  dell'art.  7,  paragrafo  6,  del  Regolamento  (UE)   n.
1306/2013 e allegato I, punto C) al Regolamento di esecuzione (UE) n.
907/2014, all'Autorita' di Gestione, la quale affida  alla  Struttura
responsabile l'attuazione dei tipi di intervento di cui all'art. 2  e
all'Ufficio attuatore l'istruttoria  delle  domande  di  aiuto  e  di
pagamento,  fino  alla  definizione  dell'importo  da  liquidare   al
beneficiario. 
 
                               Art. 6. 
 
               Divieto generale di pluricontribuzione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 30, del regolamento (UE) 1306/2013, i costi
finanziati con il presente regolamento  non  possono  beneficiare  di
alcun altro finanziamento pubblico. 
    2. Ai sensi dell'art. 31 della legge  regionale  7/2000,  non  e'
ammissibile la concessione di aiuti a fronte  di  rapporti  giuridici
instaurati, a qualunque titolo,  tra  societa',  persone  giuridiche,
amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e  affini  sino  al
secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza  ai
fini della concessione degli incentivi. 
    3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge regionale  4  giugno
2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004  per  il  settore
delle attivita' economiche e produttive), il divieto di cui al  comma
2 non si applica agli aiuti in cui l'acquisto di  immobili  da  parte
del titolare di  azienda  agricola  sia  finalizzato  ad  evitare  il
frazionamento   dell'azienda   agricola,    ovvero    a    consentire
l'ampliamento o l'accorpamento con l'esclusivo fine  di  incrementare
il patrimonio  fondiario  utilizzabile  e  funzionale  alla  gestione
dell'azienda interessata. 
 
                               Art. 7. 
 
                 Protezione e valutazione ambientale 
 
    1. Ai sensi dell'art. 45 del regolamento (UE) 1305/2013,  qualora
un investimento rischi di avere effetti  negativi  sull'ambiente,  la
decisione circa la sua ammissibilita'  a  beneficiare  dell'aiuto  e'
preceduta  da   una   valutazione   dell'impatto   ambientale.   Tale
valutazione dell'impatto e' effettuata conformemente  alla  normativa
applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi. 
 
                               CAPO II 
 
               Beneficiari requisiti di ammissibilita' 
 
                               Art. 8. 
 
                             Beneficiari 
 
    1. I beneficiari di cui all'art. 2 sono: 
      a) il giovane agricoltore, definito dall'art. 2,  paragrafo  1,
lettera  n)  del  regolamento  (UE)  1305/2013,  in  relazione   alla
tipologia di intervento 6.1 e  che  al  momento  della  presentazione
della domanda di pacchetto giovani ha i requisiti di cui al comma 2; 
      b) le aziende agricole, di cui al comma 3,  in  relazione  alle
tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il giovane  agricoltore
possiede i seguenti requisiti: 
      a) alla  data  di  presentazione  della  domanda  di  pacchetto
giovani  ha  un'eta'  compresa  tra  diciotto  anni  compiuti  e  non
superiore a quarant'anni; 
      b) e' un agricoltore in attivita', ai  sensi  dell'art.  9  del
regolamento (UE) 1307/2013 o si impegna ad acquisire  tale  qualifica
entro diciotto mesi dalla data dell'insediamento, ai sensi  dell'art.
19, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1305/2013; 
      c) si  insedia,  per  la  prima  volta,  in  qualita'  di  capo
dell'azienda in un'azienda agricola con i requisiti di cui  al  comma
3; 
      d) possiede adeguate qualifiche e competenze professionali,  di
cui all'art. 11, comma 1, o le ottiene entro il  termine  di  cui  al
comma 2 dello stesso art. 11. 
    3. L'azienda neo costituita o in cui il giovane si insedia,  alla
data di presentazione della domanda pacchetto giovani: 
      a) e' iscritta  al  registro  delle  imprese  della  Camera  di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA); 
      b)  e'  piccola   impresa   o   microimpresa,   come   definite
nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014: 
        1) piccola impresa intesa come un'impresa che occupa meno  di
cinquanta persone e realizza  un  fatturato  annuo  o  un  totale  di
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; 
        2) microimpresa, intesa come un'impresa che  occupa  meno  di
dieci persone e realizza un  fatturato  annuo  oppure  un  totale  di
bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; 
      c) ha una dimensione economica, minima e massima,  espressa  in
termini di Standard Output, di cui al regolamento (UE) 1198/2014 e la
cui metodologia e' illustrata nell'Allegato A, pari a; 
        1) localizzazione della SAU prevalente nelle  are  rurali  D:
dimensione economica  minima  euro  10.000,00,  dimensione  economica
massima euro 200.000,00; 
        2) localizzazione della SAU prevalente nelle  are  rurali  C:
dimensione economica  minima  euro  13.000,00,  dimensione  economica
massima euro 200.000,00; 
        3) localizzazione  della  SAU  prevalente  nelle  altre  aree
rurali:  dimensione  economica  minima  euro  15.000,00,   dimensione
economica massima euro 200.000,00; 
      d) non e' impresa in  difficolta'  come  definita  all'art.  2,
paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformita'
all'art. 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo; 
      e) non e' destinataria di un  ordine  di  recupero  pendente  a
seguito di una precedente decisione della  Commissione  che  dichiara
gli aiuti illegittimi ed incompatibili  con  il  mercato  interno  in
conformita' all'art. 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014. 
    4. Qualora si insedino piu' giovani nella  medesima  azienda,  la
soglia minima di cui alla lettera c) del comma 3, e' da  considerarsi
relativa ad ogni singolo giovane insediato e la soglia massima rimane
invariata indipendentemente dal numero di giovani insediati. 
 
                               Art. 9. 
 
                      Agricoltore in attivita' 
 
    1. Sono considerati agricoltori in attivita' le persone fisiche o
giuridiche che, alla data di presentazione della domanda di pacchetto
giovani, possiedono i requisiti di cui  all'art.  9  del  regolamento
(UE) n. 1307/2013 e al capo I, sezione III del  regolamento  (UE)  n.
639/2014. 
 
                              Art. 10. 
 
                         Primo insediamento 
 
    1. Per primo insediamento, in qualita' di  capo  dell'azienda  di
cui all'art. 8, comma 2, lettera c), si intende la  prima  assunzione
di  responsabilita'  o  corresponsabilita'  civile   e   fiscale   di
un'azienda agricola del giovane in qualita' di: 
      a) titolare di un'impresa agricola individuale; 
      b) amministratore, unico  oppure  insieme  ad  altri  eventuali
giovani  agricoltori,  di  societa'  di  persone  avente  ad  oggetto
l'esercizio di attivita' agricola; 
      c) socio  amministratore,  unico  o  delegato  di  societa'  di
capitale avente ad oggetto l'esercizio di attivita' agricola, nonche'
titolare  di  quote  di  capitale  sufficienti  ad  assicurargli   la
maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria; 
      d)  socio  amministratore,  unico  o   delegato   di   societa'
cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attivita' agricola. 
    2. Ai sensi  dell'art.  2,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)
807/2014, ove un giovane agricoltore non si insedi nell'azienda  come
unico capo della stessa, le  condizioni  sono  equivalenti  a  quelle
richieste per un giovane agricoltore che si insedia come  unico  capo
dell'azienda.  In  ogni  caso,  spetta  ai  giovani  agricoltori   il
controllo dell'azienda. 
    3. Ai sensi  dell'art.  2,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
807/2014, se la  domanda  di  finanziamento  riguarda  un'azienda  di
proprieta' di una persona  giuridica,  il  giovane  agricoltore  deve
esercitare il controllo efficace e  a  lungo  termine  sulla  persona
giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici
ed ai rischi finanziari. Se piu' persone fisiche, incluse persone che
non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione
della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in  grado
di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da  solo  o
congiuntamente ad altri giovani agricoltori. 
    4. Ai sensi  dell'art.  2,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
807/2014, ove una persona giuridica sia, da  sola  o  congiuntamente,
controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti  per
il giovane si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo
sulla persona giuridica in parola. 
    5. Ove si insedino piu' giovani agricoltori nella stessa azienda,
le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  a  tutti  i  giovani
agricoltori insediati e ciascuno di essi puo' accedere alla tipologia
di intervento 6.1. 
    6. La nuova azienda, in cui  il  giovane  si  insedia,  non  puo'
derivare dal frazionamento, di un'azienda  familiare  preesistente  i
cui  titolari  o  soci  sono  parenti  entro  il  primo   grado   del
richiedente, salvo  il  trasferimento  della  conduzione  dell'intera
azienda familiare al giovane. 
    7. L'insediamento avviene nei dodici mesi precedenti alla data di
presentazione della  domanda  di  aiuto;  l'inizio  dell'insediamento
coincide: 
      a) con la data di apertura di partita I.V.A.  agricola  per  le
aziende individuali; 
      b) con la data di assunzione della carica di amministratore per
le societa' di persone o socio amministratore, unico o delegato,  per
le societa' di capitali e cooperative. 
    8. Qualora l'insediamento abbia luogo in una azienda gia' oggetto
di un precedente insediamento agevolato  dalla  misura  112  del  PSR
2007-2013, il cui beneficiario risulti ancora nel corso  del  periodo
vincolativo alla conduzione aziendale, il  grado  di  responsabilita'
del  nuovo  insediato  deve  risultare  condiviso  equamente  con  il
soggetto insediatosi precedentemente, equiparando questa situazione a
quelle di pluri insediamento contestuale. 
    9. Le condizioni di cui al presente  articolo  vengono  mantenute
per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale  di  cinque
anni  dal  pagamento  finale  dell'aiuto,  di  cui  all'art.  71  del
regolamento (UE) 1303/2013. 
 
                              Art. 11. 
 
                  Adeguate competenze professionali 
 
    1. Le adeguate competenze e  conoscenze  professionali  in  campo
agricolo del giovane  agricoltore  sono  acquisite,  in  alternativa,
dalla presenza di una delle seguenti condizioni: 
      a) titolo di studio di perito agrario o agrotecnico  oppure  un
diploma di  laurea,  triennale  o  quinquennale,  in  campo  agrario,
forestale,  naturalistico,  ambientale   o   veterinario   o   titolo
equipollente; 
      b) corso di formazione della durata  minima  di  centocinquanta
ore, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze
relative  alla  gestione  di  un'impresa  agricola  e  alle  pratiche
agricole rispettose dell'ambiente, al corretto uso dei  fertilizzanti
e all'applicazione  delle  norme  obbligatorie  in  agricoltura,  con
attestazione di superamento di verifica finale. 
    2. Nel  caso  in  cui  il  giovane  non  sia  in  possesso  delle
competenze e delle conoscenze professionali  previste  dal  comma  1,
tali competenze e conoscenze  devono  essere  acquisite  dal  giovane
entro trenta mesi dalla data del provvedimento di concessione di  cui
all'art. 30, comma 3, oppure entro il termine di conclusione del  PA,
ove tale termine sia inferiore ai trenta mesi, ai sensi dell'art.  2,
paragrafo 3 del regolamento (UE) 807/2014. 
 
                              Art. 12. 
 
                           Piano aziendale 
 
    1. Il piano aziendale, di seguito denominato  PA,  redatto  sulla
base del modello predisposto da ISMEA - Istituto di  Servizi  per  il
Mercato Agricolo Alimentare e reperibile sul  sito  www.ismea.it,  e'
allegato alla domanda di premio a pena di inammissibilita'. 
    2. Il PA e' coerente con  le  operazioni  per  le  quali  vengono
attivate, a pacchetto, le tipologie di intervento di cui all'art. 2. 
    3. Il PA di cui al comma 1 contiene gli elementi di cui  all'art.
5 del regolamento delegato  (UE)  807/2014  ed  in  particolare,  con
riferimento all'impresa neocostituita o in cui si insedia il  giovane
agricoltore, i seguenti elementi essenziali: 
      a) la descrizione della situazione  di  partenza  dell'azienda,
coerente  con  quanto  riportato   a   fascicolo   aziendale,   quali
l'orientamento  produttivo,   inclusa   attivita'   di   allevamento,
trasformazione e  agriturismo,  la  situazione  occupazionale  ovvero
numero di personale assunto a tempo indeterminato, il volume d'affari
ai fini IVA, gli sbocchi di mercato; 
      b)  il  progetto  di  impresa,  con  l'evidenza   delle   tappe
essenziali  e  gli   obiettivi   per   lo   sviluppo   dell'attivita'
dell'azienda,  quali  il  mercato  di   riferimento,   la   strategia
commerciale, l'integrazione con il territorio,  l'organizzazione  del
ciclo produttivo ed aziendale nel suo complesso; 
      c) la  dimensione  economica  dell'impresa,  come  definita  in
Allegato A, espressa in standard output di cui all'art. 8,  comma  3,
lettera c), e la dimensione  economica  che,  presumibilmente,  sara'
raggiunta a conclusione del PA; 
      d) il settore produttivo prevalente  dell'azienda,  determinato
sulla base dello  standard  output,  come  definito  in  Allegato  A,
dell'azienda alla data di presentazione della domanda di aiuto: 
      e) la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti,
compresi   quelli   inerenti   alla   sostenibilita'   ambientale   e
all'efficienza delle risorse, per il raggiungimento  degli  obiettivi
di cui alla lettera d), rapportati ai tipi di  intervento  attivabili
con il pacchetto giovani; 
      f) un dettagliato piano finanziario distinto per  operazioni  e
pertinente agli interventi collegati: 
        1) alle tipologie di intervento attivate a pacchetto; 
        2) alle tipologie di intervento  del  PSR  per  le  quali  il
giovane prevede l'accesso individuale; 
        3) ai finanziamenti non previsti nel PSR; 
      g) l'indicazione dell'eventuale progetto di filiera del  PSR  a
cui il giovane intende partecipare o l'eventuale filiera o rete a cui
il giovane partecipa; 
      h) la descrizione degli investimenti immateriali programmati ed
evidenzia, con una disaggregazione per voce di  costo,  le  modalita'
operative che contrassegnano l'attivita' da svolgere, le  risorse  da
impegnare e le fasi in cui e' articolato il servizio; 
      i) la  descrizione  delle  esigenze  formative  e  l'impegno  a
utilizzare il servizio di formazione di cui alla sottomisura 1.1  del
PSR o  la  descrizione  delle  esigenze  di  consulenza  aziendale  e
l'impegno ad  utilizzare  il  servizio  di  consulenza  di  cui  alla
sottomisura 2.1 del PSR, entro il termine di conclusione del PA; 
      j)  un  dettagliato  cronoprogramma  di   realizzazione   degli
interventi programmati, declinato  per  le  tipologie  di  intervento
attivate e per eventuali interventi non finanziati con il PSR; 
      k) la descrizione della prevista  situazione  economica  finale
conseguente  all'attuazione  del  piano,  formulata  sulla  base   di
oggettive valutazioni e idonea a comprovare in  via  previsionale  il
miglioramento della sostenibilita' globale. 
    4. In  caso  di  pluralita'  di  insediamenti  contestuali  nella
medesima azienda  e'  prevista  la  presentazione  di  unico  PA  che
evidenzia l'apporto di ogni singolo giovane al processo  di  sviluppo
dell'azienda. 
 
                              CAPO III 
 
   Entita' del premio e degli aiuti, condizioni di ammissibilita' 
 
                              Art. 13. 
 
                         Entita' del premio 
 
    1. L'entita' del premio, riferito alla  tipologia  di  intervento
6.1,  e'  calcolato  sulla  base  dei  seguenti  criteri   tra   loro
cumulabili: 
      a) localizzazione della superficie agricola  utilizzata,  (SAU)
prevalente dell'azienda agricola neocostituita o in cui si insedia il
giovane, nel rispetto dei seguenti parametri: 
        1) euro 40.000,00 aree Natura 2000, parchi e riserve naturali
di cui alla legge regionale  30  settembre  1996,  n.  42  (Norme  in
materia di parchi e riserve naturali regionali) e aree caratterizzate
da svantaggi naturali di cui all'articolo 32,  paragrafo  1,  lettera
a), del regolamento (UE) 1305/2013; 
        2) euro 30.000,00 in aree rurali C diverse da quelle  di  cui
al punto 1); 
        3) euro 20.000,00 in aree diverse da quelle di cui  ai  punti
1) e 2); 
      b) euro 30.000,00 per aziende agricole neo costituite o in  cui
si insedia il giovane,  che  soddisfano  almeno  una  delle  seguenti
condizioni: 
        1) la prevalenza dei prodotti aziendali sono gia' certificati
biologico, DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT o AQUA; 
        2)  la  produzione  delle  materie  prime   necessarie   alla
realizzazione dei prodotti di cui al numero 1) e'  prevalente  ed  e'
gestita secondo i relativi disciplinari; 
        3) il cui PA preveda il raggiungimento  delle  condizioni  di
cui ai numeri 1) o 2) entro il termine di conclusione dello stesso. 
    2. Nel caso di insediamento di piu' giovani agricoltori,  di  cui
all'art. 10, comma 5, il premio, calcolato come previsto al comma  1,
e' concesso a ogni giovane insediato. 
 
                              Art. 14. 
 
             Costo minimo e massimo, entita' degli aiuti 
 
    1. Il costo minimo degli interventi  relativi  a  beni  mobili  e
immobili, previsti nel PA di cui  all'art.  12,  e  per  i  quali  e'
richiesto l'aiuto a valere sulla  tipologia  di  intervento  4.1.1  o
4.1.2 non e' inferiore all'entita' del premio di cui all'art. 13. 
    2. Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto: 
      a) per la tipologia di intervento 4.1.1 e' pari a: 
        1) euro 20.000,00 per aree soggette a svantaggi  naturali  di
cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013; 
        2) euro 40.000,00 per le altre aree; 
      b) per la tipologia di intervento 4.1.2 e' pari a: 
        1) euro 10.000,00 per aree soggette a svantaggi  naturali  di
cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013; 
        2) euro 15.000,00 per le altre aree. 
    3. Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto: 
      a) per  la  tipologia  di  intervento  4.1.1  e'  pari  a  euro
1.500.000; 
      b) per la tipologia di intervento 4.1.2 e' pari a euro 300.000. 
    4. L'entita' dell'aiuto per la tipologia di intervento  4.1.1  e'
pari: 
      a) al 60 per cento del costo  ritenuto  ammissibile  a  seguito
dello svolgimento  dell'istruttoria  e  dei  controlli  di  cui  agli
articoli  30,  42  e  43  per  operazioni  relative  alla  produzione
agricola; 
      b)  al  40  per  cento  per  operazioni  relative  alla   prima
lavorazione,   alla   trasformazione,   allo   stoccaggio   o    alla
commercializzazione di prodotti agricoli di provenienza aziendale. 
    5. L'entita' dell'aiuto per la tipologia di intervento  4.1.2  e'
pari al 60 per cento del costo ritenuto ammissibile a  seguito  dello
svolgimento dei controlli di cui agli articoli 30, 42 e 43. 
 
                              Art. 15. 
 
                   Operazioni ammissibili a valere 
                 sulla tipologia di intervento 4.1.1 
 
    1. A valere sulla tipologia di intervento 4.1.1, sono ammissibili
a finanziamento operazioni che prevedono interventi: 
      a) in fabbricati produttivi, funzionali  al  ciclo  produttivo,
serre e strutture zootecniche, in relazione  al  miglioramento  delle
prestazioni economiche e ambientali delle aziende; 
      b)  in  fabbricati  adibiti  alla   prima   lavorazione,   alla
trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli,
in  relazione  al  miglioramento  delle  prestazioni   economiche   e
ambientali delle aziende; 
      c) in macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi  quelli
informatici e l'impiantistica  di  collegamento  per  la  gestione  o
esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta
e all'allevamento; 
      d) in macchinari, attrezzature e impianti ivi  compresi  quelli
informatici e l'impiantistica di collegamento per la trasformazione o
la commercializzazione di prodotti agricoli; 
      e) per la realizzazione dei seguenti miglioramenti fondiari: 
        1) sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, finalizzate al
contenimento dell'erosione del suolo e che  non  abbiano  effetti  di
riduzione di habitat di interesse comunitario; 
        2) impianti frutticoli, escluse le short rotation, le colture
dedicate a biomassa in genere e gli impianti di piante annuali; 
        3) realizzazione degli elementi  strutturali  collegati  alla
gestione del pascolo; 
        4)   terrazzamenti,   ciglionamenti,   affossature   per   la
regimazione delle acque superficiali; 
        5) viabilita' aziendale ed elettrificazione aziendale; 
      f) di efficientamento energetico, mediante l'isolamento termico
degli  involucri  degli  edifici   agricoli   produttivi   funzionali
all'attivita'  aziendale  esistente,  comprese  le  serre,   relativi
strumenti di regolazione, ristrutturazione  di  impianti  termici  ed
elettrici  esistenti,  finalizzati  alla  riduzione  del  consumo  di
energia in azienda; 
      g)  per  la  realizzazione   di   impianti   solari-termici   e
fotovoltaici integrati su edifici  agricoli  e  strutture  produttive
aziendali, di impianti  microeolici  ed  idroelettrici,  di  impianti
geotermici, pompe di calore, di impianti  di  conversione  energetica
delle  biomasse  solide  e  liquide  sostenibili,  ivi  compresi  gli
impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero  dei  cascami
(residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione  nonche'  per
l'acquisto ed installazione di accumulatori dell'energia prodotta; 
      h) per aumentare il benessere degli animali oltre gli  standard
minimi fissati dalla normativa; 
      i)  in  schermature  vegetazionali  per  il  miglioramento  del
paesaggio e la mitigazione della  propagazione  dei  rumori  e  delle
emissioni odorigene e gassose derivanti dalle lavorazioni; 
      j) per  il  miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro  e  la
sicurezza degli addetti, oltre  gli  standard  minimi  fissati  dalla
normativa di settore vigente. 
 
                              Art. 16. 
 
                   Operazioni ammissibili a valere 
                 sulla tipologia di intervento 4.1.2 
 
    1. A valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 sono  ammissibili
a finanziamento operazioni che prevedono interventi: 
      a) di conversione degli impianti di  irrigazione  esistenti  da
scorrimento a impianti pluvirrigui di tipo fisso anche  a  scomparsa,
del tipo ad aspersione con macchine semoventi (cd rotoloni), del tipo
mobile (tipo ad ali imperniate o ad ali translanti), localizzata  del
tipo a goccia, puntuale  o  a  fascia,  o  per  subirrigazione  e  di
impianti di  microirrigazione  per  aspersione  compresi  i  relativi
sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione  del
consumo dell'acqua; 
      b) per la realizzazione di sistemi  di  irrigazione  innovativi
come in dettaglio specificati alla lettera a); 
      c) per la realizzazione di sistemi di  recupero  e  trattamento
delle acque reflue aziendali a scopo irriguo, quali gli  impianti  di
fitodepurazione, includendo in esse  quelle  derivanti  dal  recupero
delle acque di irrigazione in eccesso; 
      d) per la realizzazione  di  sistemi  di  irrigazione  a  ciclo
chiuso, senza dispersioni - flusso o riflusso a recupero d'acqua; 
      e) per la realizzazione di invasi aziendali, anche di  utilizzo
collettivo,  di  capacita'  utile  massima  di  250.000  metri   cubi
coerentemente  con  la   demarcazione   contenuta   nell'accordo   di
partenariato con l'Italia, di cui all'art. 14  del  regolamento  (UE)
1303/2013, per la raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti
di distribuzione di carattere esclusivamente aziendale; 
      f)  in  sistemi  per  la  programmazione,   la   gestione,   la
misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione  ivi
compresi i contatori; 
      g) per la realizzazione di tipologie  di  intervento  collegate
direttamente a quelle previste alle lettere da  a)  a  f),  quali  le
dotazioni e l'impiantistica. 
 
                              Art. 17. 
 
                Requisiti di ammissibilita' generali 
                          delle operazioni 
 
    1. Ai fini dell'ammissibilita' a  finanziamento  a  valere  sulle
tipologie di intervento 4.1.1 e 4.1.2 le operazioni: 
      a) sono realizzate interamente in Friuli Venezia Giulia; 
      b)  migliorano  le  prestazioni  e  la  sostenibilita'  globale
dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale. Le
prestazioni e la sostenibilita'  globale  dell'impresa  si  intendono
migliorate qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un
parametro produttivo tra quelli indicati ai numeri 1) o 2) unitamente
al  miglioramento  previsionale  di   almeno   un   parametro   della
sostenibilita' ambientale di cui al numero 3): 
        1) miglioramento del rendimento economico:  gli  investimenti
introducono  tecnologie   innovative   e   sostenibili,   favoriscono
innovazione di processo e di prodotto, ottimizzano  i  fattori  della
produzione, concorrono alla diversificazione delle produzioni o  allo
sviluppo di attivita' di commercializzazione; 
        2)  miglioramento  della  qualita'  delle   produzioni:   gli
investimenti favoriscono la riconversione  o  l'avvio  di  metodi  di
produzione  biologici,  contribuiscono  a  migliorare   la   qualita'
merceologica delle produzioni, favoriscono l'adozione di  sistemi  di
tracciabilita'  di  prodotto  o  di   certificazioni   volontarie   o
l'adeguamento  funzionale  all'adesione  di   sistemi   di   qualita'
riconosciuti  a  livello  comunitario  o   nazionale   e   regionale,
favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e  benessere
degli animali oltre gli  standard  minimi  previsti  dalla  normativa
comunitaria, nazionale e regionale; 
        3)  miglioramento  della   sostenibilita'   ambientale:   gli
investimenti  favoriscono  la  produzione  e  l'utilizzo   di   fonti
energetiche rinnovabili, l'efficientamento energetico,  la  riduzione
dell'inquinamento ambientale, l'efficientamento  della  gestione  dei
reflui  zootecnici  o  di  lavorazione,  l'adesione  a   sistemi   di
certificazione ambientale, la conversione al  metodo  biologico,  gli
interventi di adattamento e mitigazione  del  sistema  produttivo  ai
cambiamenti climatici. 
 
                              Art. 18. 
 
                   Tipologia di intervento 4.1.1 - 
                requisiti di ammissibilita' specifici 
 
    1. Oltre ai requisiti di ammissibilita' generali di cui  all'art.
17, ai  fini  dell'ammissibilita'  a  finanziamento  a  valere  sulla
tipologia di intervento 4.1.1, le operazioni: 
      a) relative alla  trasformazione  e  alla  commercializzazione,
sono ammissibili se i prodotti agricoli, in entrata e in uscita, sono
contenuti nell'allegato I del Trattato sul funzionamento  dell'Unione
europea e  sono  di  provenienza  aziendale  in  percentuale  pari  o
superiore  al  60  per  cento  del  totale,  verificata  mediante  un
confronto   in   termini   quantitativi   fra    prodotti    ottenuti
dall'attivita' agricola dell'azienda  ed  i  prodotti  acquistati  da
terzi; 
      b)  relative  all'efficientamento  energetico,  comportano   un
miglioramento del parametro di prestazione energetica di  almeno  una
classe al  termine  dell'operazione,  sulla  base  dell'attestato  di
prestazione energetica di cui decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
192 (Attuazione della direttiva  2002/91/CE  relativa  al  rendimento
energetico nell'edilizia); 
      c) relative all'efficientamento  energetico  rispettano  quanto
disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102  (Attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,  che  modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE
e 2006/32/CE); 
      d) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili: 
        1) sono dimensionati sul fabbisogno energetico  dell'azienda,
quindi  destinati  all'autoconsumo.  Il  fabbisogno   energetico   e'
determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti  alla
domanda. Nel caso di nuove aziende o di  nuove  linee  produttive  il
fabbisogno energetico e' stimato, nel PA, con riferimento ai  consumi
previsti a conclusione dell'investimento programmato; 
        2) hanno una potenza non superiore a 0,3 MWe per gli impianti
di digestione anaerobica e di 1 MWe per le altre tipologie; 
        3)  gli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  da
biomassa prevedono l'utilizzo, almeno, del 50 per cento  dell'energia
termica prodotta; 
        4) qualora utilizzino l'energia solare, non consumano suolo; 
      e) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di
energia da biomassa  di  origine  agricola,  solida  e  liquida,  gli
impianti utilizzano solo scarti della produzione, reflui zootecnici e
sottoprodotti, e' escluso il sostegno alla produzione di energia  con
utilizzo di colture dedicate; 
      f) che prevedono delle emissioni in atmosfera,  tali  emissioni
sono sempre verificate e autorizzate dalle  autorita'  competenti  in
materia, tenendo altresi' in considerazione i Piani per  la  qualita'
dell'aria, ove previsti; 
      g) che prevedono la  realizzazione  di  impianti  idroelettrici
sono realizzate nel  rispetto  di  quanto  disposto  dalla  direttiva
2000/60/CE, che istituisce un  quadro  per  l'azione  comunitaria  in
materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152 (Norme in materia ambientale). 
 
                              Art. 19. 
 
                   Tipologia di intervento 4.1.2 - 
                requisiti di ammissibilita' specifici 
 
    1. Oltre ai requisiti di ammissibilita' generali di cui  all'art.
17, ai  fini  dell'ammissibilita'  a  finanziamento  a  valere  sulla
tipologia di intervento 4.1.2: 
      a)  le  operazioni,  con  riferimento  al  risparmio  ed   alla
razionalizzazione dell'uso delle risorse  idriche,  sono  attuate  in
coerenza con gli indirizzi della direttiva 2000/60/CE,  recepita  con
decreto legislativo 152/2006, in attuazione del Piano di gestione del
bacino idrografico Alpi Orientali; 
      b) gli impianti irrigui e gli invasi aziendali sono ammissibili
a  finanziamento  qualora  siano  soddisfatte  entrambe  le  seguenti
condizioni: 
        1) il  contatore-misuratore  inteso  a  misurare  il  consumo
dell'acqua relativo all'investimento e' installato o  l'installazione
e' prevista dall'operazione; 
        2)  il  beneficiario  si  impegna  ad  utilizzare  l'impianto
secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il  risparmio  della
risorsa idrica; 
      c)  qualora   l'intervento   consista   nel   miglioramento   o
sostituzione di un  impianto  di  irrigazione  esistente,  lo  stesso
assicura un risparmio idrico potenziale,  calcolabile  in  base  alla
formula e al livello di  efficienza  idrica  dell'impianto  esistente
risultante nelle tabelle Tecniche irrigue riportate  in  Allegato  B,
pari almeno: 
        1) al 25 per cento per passaggio da un impianto di  categoria
bassa efficienza (B) ad uno delle categorie superiori; 
        2) al 10 per cento per passaggio tra impianti della  medesima
categoria media efficienza (M); 
        3) al 5 per cento per passaggio da un impianto  di  categoria
media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza  (A)  o  tra
impianti all'interno di quest'ultima (A). 
      d) se gli interventi riguardano  corpi  idrici  superficiali  e
sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano  di
gestione del bacino idrografico per motivi  inerenti  alla  quantita'
d'acqua: 
        1)  l'intervento  garantisce  una  riduzione  effettiva   del
consumo di acqua, a livello dell'intervento, pari ad almeno il 50 per
cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento; 
        2) in caso di intervento in  un  un'unica  azienda  agricola,
comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda
pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico  potenziale  reso
possibile a livello  dell'intervento.  Il  consumo  di  acqua  totale
dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda. 
      e) nessuna delle condizioni di cui alle  lettere  c)  e  d)  si
applicano a un intervento in un impianto esistente  che  incida  solo
sull'efficienza energetica cioe' a interventi nella creazione  di  un
bacino o a interventi nell'uso di acqua riciclata che non incidano su
un corpo idrico superficiale o sotterraneo; 
      f) in caso di realizzazione di invasi aziendali, questi  devono
avere una capacita' utile massima di 250.000 mc,  sono  finanziabili,
oltre all'esecuzione dell'invaso,  solo  le  opere  di  adduzione  di
pertinenza esclusivamente aziendale; 
      g) un'intervento che comporta un aumento netto della superficie
irrigata continua ad essere ammissibile  se  sussistono  le  seguenti
condizioni: 
        1)  l'intervento  e'  associato  ad  un  investimento  in  un
impianto di irrigazione esistente  se  da  una  valutazione  ex  ante
risulta offrire un risparmio idrico potenziale, calcolabile  in  base
al  livello  di  efficienza  idrica  dell'impianto  esistente,  pari,
almeno, alle percentuali indicate alla lettera c); 
        2)  l'intervento  garantisce  una  riduzione  effettiva   del
consumo di acqua, a  livello  dell'intervento  complessivo,  pari  ad
almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile
dall'intervento nell'impianto di irrigazione esistente; 
    2. La metodologia da adottare  per  il  calcolo  della  riduzione
effettiva di cui al comma 1, lettera d) e' esplicitata  nell'Allegato
B. 
 
                              Art. 20. 
 
                     Operazioni non ammissibili 
 
    1. Non sono considerate ammissibili le operazioni: 
      a) prive dei requisiti di ammissibilita' di cui  agli  articoli
17, 18 e 19; 
      b) inerenti a  tipologie  di  intervento  non  contemplate  nel
presente regolamento; 
      c)  inerenti  ad  interventi  di   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria; 
      d) che  non  migliorano  le  prestazioni  e  la  sostenibilita'
globale dell'azienda agricola  da  un  punto  di  vista  economico  e
ambientale; 
      e)  per  la  sola  tipologia  di  intervento  4.1.2,  che   non
comportano una riduzione del  consumo  dell'acqua  nelle  percentuali
minime previste nelle condizioni di ammissibilita'; 
      f) per la sola tipologia di  intervento  4.1.2,  inerenti  alla
realizzazione di infrastrutture a servizio di piu' aziende; 
      g) gli impianti per la produzione di energia  con  utilizzo  di
colture dedicate; 
      h) per la sola tipologia di  intervento  4.1.2,  inerenti  alla
realizzazione di impianti, non associati ad  interventi  in  impianti
esistenti o non serviti dagli invasi di cui  all'art.  16,  comma  1,
lettera  e),  che  comportano  un  aumento  netto  della   superficie
irrigata; 
      i) che  prevedono  le  short  rotation  e  colture  dedicate  a
biomassa in genere; 
      j) di impianto di piante annuali; 
      k)  che  prevedono  la  mera  sostituzione  di   macchinari   e
attrezzature; 
      l) inerenti alla trasformazione e alla  commercializzazione  di
prodotti che in entrata e in uscita non sono compresi nell'allegato I
al Trattato dell'Unione europea; 
      m) inerenti alla trasformazione e alla  commercializzazione  di
prodotti che sono di provenienza aziendale in misura inferiore al  60
per cento del totale. 
    2. Non  sono  ammissibili  a  finanziamento  le  operazioni  gia'
portate materialmente a termine o completamente attuate  prima  della
presentazione della domanda di aiuto. 
    3. Ai fini della  verifica  di  cui  al  comma  2,  si  considera
l'operazione portata materialmente a termine all'ultima data  tra  le
seguenti: 
      a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato
di collaudo o di  regolare  esecuzione,  redatto  dal  direttore  dei
lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda  o,  in
assenza, del protocollo in arrivo  del  competente  ufficio  comunale
della comunicazione di fine lavori; 
      b) per l'acquisto dei beni immobili: la data del contratto; 
      c) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione  o
della certificazione di conformita'; 
      d)  per  l'acquisto  di  beni  mobili,  esclusi  gli   impianti
tecnologici, immateriali e la fornitura di  servizi:  la  data  della
fattura di saldo. 
    4.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2  si  considera   l'operazione
completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima  fattura  di
saldo. 
 
                              Art. 21. 
 
                  Costi ammissibili a valere sulle 
                tipologie di intervento 4.1.1 e 4.1.2 
 
    1. Ai fini dell'aiuto di cui  all'art.  14,  sono  ammissibili  a
finanziamento, nel  rispetto  di  quanto  disposto  all'art.  45  del
regolamento (UE) 1305/2013, i costi che: 
      a) sono sostenuti, dall'azienda neo costituita o in cui  si  e'
insediato il giovane,  successivamente  alla  data  di  presentazione
della domanda di aiuto e nel corso della durata dell'operazione fatti
salvi i costi generali sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data di
presentazione della domanda di aiuto e  connessi  alla  progettazione
dell'intervento proposto ivi compresi gli studi di fattibilita'; 
      b) sono preventivati e risultano necessari per la realizzazione
dell'operazione finanziata; 
      c) sono  imputabili  all'operazione  finanziata  e  vi  e'  una
diretta relazione tra il costo sostenuto, l'operazione  realizzata  e
gli obiettivi previsti; 
      d) sono pertinenti rispetto all'operazione finanziata; 
      e) sono identificabili  e  verificabili,  in  particolare  sono
iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono  determinati,
nel rispetto dei principi contabili vigenti; 
      f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della
sana  gestione  finanziaria,  in   particolare   sotto   il   profilo
dell'economia e dell'efficienza. 
    2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a: 
      a)  per  la  sola  tipologia  di  intervento  4.1.1,  acquisto,
compreso il leasing, di immobili; 
      b) per la sola  tipologia  di  intervento  4.1.1,  costruzione,
ampliamento, restauro e risanamento  conservativo,  ristrutturazione,
di cui all'art. 4 della legge  regionale  11  novembre  2009,  n.  19
(Codice  regionale  dell'edilizia)  di  fabbricati  funzionali   allo
svolgimento dell'attivita' aziendale; 
      c) per la sola tipologia  di  intervento  4.1.1,  miglioramenti
fondiari; 
      d) per la sola  tipologia  di  intervento  4.1.2,  costruzione,
ristrutturazione  e  ampliamento  di  stazioni  di  controllo  o   di
monitoraggio,  vasche  o  bacini  di  raccolta   delle   sole   acque
meteoriche,  impianti  di  fitodepurazione,  rete  di   adduzione   e
distribuzione irrigua esclusivamente aziendale o altri beni  immobili
strettamente connessi con l'operazione; 
      e) per la tipologia di intervento  4.1.1,  acquisto,  di  nuovi
impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia  da
fonti rinnovabili di nuovi macchinari  e  attrezzature  innovativi  e
funzionali allo svolgimento dell'attivita' aziendale in coerenza  con
il tipo di intervento programmato e fino a copertura  del  valore  di
mercato del bene; 
      f) per la tipologia di  intervento  4.1.2,  acquisto  di  nuovi
impianti,  contatori-misuratori,  macchinari  e  attrezzature   nuove
connesse  con   l'operazione   comprese   quelle   finalizzate   alla
programmazione, alla gestione,  alla  misurazione  al  controllo,  al
telecontrollo  e  all'automatizzazione  del  consumo  d'acqua,   alla
gestione della fertirrigazione; 
      g) i costi generali collegati ai costi di cui alle  lettere  da
a) a f), quali parcelle per  consulenze  legali,  parcelle  notarili,
onorari di architetti, ingegneri e consulenti,  costi  sostenuti  dal
beneficiario per  garanzie  fideiussorie  connesse  alla  concessione
degli anticipi,  costi  per  la  tenuta  di  conto  corrente  purche'
trattasi di conto  appositamente  aperto  e  dedicato  esclusivamente
all'intervento; i costi generali sono ammissibili nel limite  del  10
per cento dei costi di cui alle lettere da a) a f); 
      h) I costi per analisi  ambientali  al  fine  di  valutare  che
l'operazione non ha impatti significativi sull'ambiente; 
      i) per la sola tipologia di intervento  4.1.1,  gli  interventi
immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di
acquisizione di brevetti, licenze; 
      j) per la sola  tipologia  di  intervento  4.1.2,  acquisto  di
software. 
    3. L'acquisto  di  terreni  non  edificati,  ma  edificabili,  e'
ammissibile per le sole operazioni in attuazione della  tipologia  di
intervento 4.1.1: 
      a) ai soli fini della costruzione di  fabbricati,  comprese  le
pertinenze,  da   adibire   allo   svolgimento   dell'attivita'   del
richiedente,  ammissibili  a  finanziamento  e  facenti  parte  delle
operazioni per le quali e' chiesto l'aiuto; 
      b)  ai  sensi  dell'art.  69,  paragrafo  3,  lettera  b)   del
regolamento (UE) 1303/2013, entro il limite: 
        1)  del  10  per   cento   del   costo   totale   ammissibile
dell'operazione considerata; 
        2) del 15 per cento  del  costo  ammissibile  dell'operazione
considerata,  per  i  siti  in  stato  di  degrado   e   per   quelli
precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici. 
    4. Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di
cui al comma 3, lettera b), il richiedente  allega  alla  domanda  di
aiuto l'attestazione di un tecnico abilitato  indipendente  o  di  un
organismo autorizzato, che attesta che il prezzo di acquisto  non  e'
superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto
sia superiore, l'importo massimo ammissibile  e'  pari  a  quello  di
mercato. 
    5. L'acquisto di  fabbricati  e'  ammesso,  solo  per  operazioni
presentate a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1, se: 
      a) e' finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo; 
      b) e' funzionale allo svolgimento  dell'attivita'  aziendale  e
strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento; 
      c) costituisce  parte  integrante  dell'operazione  complessiva
programmata dal beneficiario; 
      d) il prezzo di acquisto non e' superiore al valore di  mercato
attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da  un  organismo
debitamente autorizzato; 
      e) l'immobile e' conforme alla  normativa  urbanistica  vigente
oppure sono evidenziati gli elementi di non conformita', nei casi  in
cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione; 
      f) l'immobile non ha fruito di un  finanziamento  pubblico  nel
corso dei dieci  anni  precedenti,  ad  eccezione  del  caso  in  cui
l'amministrazione concedente abbia revocato e  recuperato  totalmente
le agevolazioni medesime. 
    6. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 e' ammesso  fino  a
concorrenza del 50 per cento del  costo  ammissibile  dell'operazione
programmata e relativa alla tipologia di intervento 4.1.1. 
    7.  A  dimostrazione  dei  requisiti  di  cui  al  comma  5,   il
beneficiario allega alla domanda di aiuto: 
      a) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di  un
organismo debitamente  autorizzato,  per  i  requisiti  di  cui  alle
lettere d) ed e); 
      b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'  resa  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione  amministrativa),  per  il
requisito di cui alla lettera f); 
      c) un PA che, tra l'altro, dettaglia il rispetto dei  requisiti
di cui alle lettere da a) a c). 
    8. Relativamente a tutte le  tipologie  di  intervento,  per  gli
interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi  inerenti,
i richiedenti devono essere proprietari o titolari di  altro  diritto
reale coerente con  la  tipologia  di  operazione  finanziata  oppure
titolari di diritto personale di godimento con espressa  facolta'  di
eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilita'
giuridica dell'immobile e' garantita per un periodo almeno pari  alla
durata del vincolo di destinazione di cinque  anni  a  decorrere  dal
pagamento finale, di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013. 
 
                              Art. 22. 
 
                        Locazione finanziaria 
 
    1. Per la  sola  tipologia  di  intervento  4.1.1,  la  locazione
finanziaria,  di  seguito  denominata  leasing,  e'  ammissibile   al
sostegno per i costi sostenuti in relazione a operazioni di  acquisto
di macchine, attrezzature, anche informatiche, ed impianti. 
    2.  Il  leasing  e'  ammissibile  purche'  preveda  il  patto  di
riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing  e  fino  ad  un
massimo del valore di mercato del bene. 
    3. Il costo ammissibile e' rappresentato dalla somma  dei  canoni
pagati dall'utilizzatore al concedente  alla  data  di  presentazione
della domanda di  pagamento,  comprovati  da  una  fattura  o  da  un
documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati  al
netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente,
costi  di  rifinanziamento,  interessi,  spese   generali   e   oneri
assicurativi. 
    4.  Non  sono  ammissibili  i  costi  connessi  al  contratto  di
locazione finanziaria, quali il margine del concedente,  i  costi  di
rifinanziamento degli  interessi,  le  spese  generali  e  gli  oneri
assicurativi. 
 
                              Art. 23. 
 
                        Contributi in natura 
 
    1. I contributi in natura sotto forma di forniture di  opere,  di
beni e servizi, in relazione ai quali non e' stato  effettuato  alcun
pagamento giustificato da fatture o  documenti  di  spesa  di  valore
probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro  proprio  da
parte  del   beneficiario,   dei   coadiuvanti   familiari   iscritti
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)   e   dei
dipendenti, sono ammissibili se  rispettano  le  condizioni  previste
dall'articolo 69 del regolamento UE n. 1303/2013 e: 
      a)  sono  preventivati  e  quantificati  nella   documentazione
allegata alla domanda di aiuto; 
      b) consistano in  lavori  riconducibili  al  normale  esercizio
dell'attivita' agricola  con  esclusione  delle  opere  di  carattere
edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e  relativi
impianti tecnologici, e per la realizzazione di invasi artificiali; 
      c) sono pertinenti con le  strutture  ed  i  mezzi  tecnici  in
dotazione, anche temporanea, all'azienda; 
      d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli,
approvato con deliberazione di Giunta regionale e in vigore alla data
di presentazione della  domanda  di  aiuto,  per  la  valutazione  di
interventi relativi al tipo di operazione considerata; 
      e) il  valore  e  la  fornitura  degli  stessi  e'  valutata  e
verificata in modo indipendente; 
      f) gli interventi non sono collegati  a  misure  di  ingegneria
finanziaria. 
    2. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma  1,  lettera  a)
viene allegato alla domanda di aiuto il  computo  metrico  estimativo
inerente ai  lavori  eseguiti  in  economia  e  a  dimostrazione  dei
requisiti di cui al comma 1, lettere  da  b)  a  f),  viene  allegata
l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo
debitamente autorizzato. 
    3. I costi per l'acquisto di  materiale  e  attrezzature  per  la
realizzazione di  interventi  con  apporto  di  lavoro  proprio  sono
ammissibili, fatta salva la verifica di congruita'  di  cui  all'art.
24, a condizione che i costi medesimi non siano componente  implicita
nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione. 
    4. Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da  parte  della
famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purche'
risultanti  iscritti  al  relativo  regime  previdenziale   agricolo,
determinate  tenendo  conto  del  tempo  effettivamente  prestato  in
condizioni  di  ordinarieta'  e  delle  normali  tariffe   orarie   o
giornaliere  in  vigore  per  l'attivita'  eseguita,  stabilite   dal
prezzario regionale per i lavori agricoli. 
    5. Ai prezzi indicati nel prezzario di cui al  comma  1,  lettera
d),  per  i  contributi  in  natura  viene  applicata  una  riduzione
forfettaria del 15 per cento. 
    6. A norma dell'art. 69, comma 1,  lettera  a),  del  regolamento
(UE) 1303/2013, il sostegno pubblico totale a favore  dell'operazione
che comprende contributi in natura non supera  il  totale  dei  costi
ammissibili, esclusi l'importo dei contributi in  natura  al  termine
dell'operazione. 
 
                              Art. 24. 
 
                Congruita' e ragionevolezza dei costi 
 
    1. La valutazione della congruita'  e  ragionevolezza  dei  costi
sostenuti  a  valere  sulle  tipologie  di  intervento  attivate  nel
pacchetto avviene: 
      a) per investimenti materiali in beni immobili,  che  prevedono
la realizzazione di opere a  misura,  ivi  compresi  i  miglioramenti
fondiari, mediante la presentazione di progetti corredati da disegni,
planimetrie, da una relazione  tecnica  descrittiva  delle  opere  da
eseguire  e  da  computi  metrici  estimativi  analitici  preventivi,
redatti da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci
di  costo  contenute  negli  elenchi  dei  prezzi   unitari   massimi
ammissibili per la  determinazione  della  ragionevolezza  dei  costi
approvati con deliberazione di Giunta regionale e in vigore alla data
di presentazione della domanda di aiuto; 
      b) nel caso di lavori o prestazioni  particolari  non  previsti
negli elenchi di cui  alla  lettera  a),  mediante  presentazione  di
analisi  dei  prezzi  predisposta   da   un   tecnico   abilitato   e
indipendente, soggetta a verifica di congruita', redatta  utilizzando
i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a pie'
d'opera indicati nei suddetti elenchi; 
      c) per  investimenti  materiali  che  prevedono  l'acquisto  di
impianti,  attrezzature  e  macchinari  ivi  compresi  gli   impianti
tecnologici  stabilmente   infissi   negli   edifici,   mediante   la
presentazione di: 
        1) almeno  tre  preventivi  di  spesa  tra  loro  comparabili
rilasciati, antecedentemente  alla  presentazione  della  domanda  di
aiuto, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro,
contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura; 
        2) una breve relazione  tecnico-economica  del  beneficiario,
illustrante la  motivazione  della  scelta  del  preventivo  ritenuto
valido; la relazione tecnico-economica non e' necessaria se la scelta
del preventivo risulta essere quella con il prezzo piu' basso; 
      d)  per  macchinari  o  attrezzature  o  servizi  specialistici
innovativi, mediante la presentazione di documentazione attestante la
ricerca di mercato, attraverso listini prezzi  o  i  tre  preventivi,
finalizzata ad ottenere informazioni comparative e  indipendenti  sui
prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o  dei  servizi
specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta  da
un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la  congruita'
del costo; 
      e) nel caso di acquisizioni di beni altamente  specializzati  e
nel caso di investimenti a completamento di  forniture  preesistenti,
per i quali non sia possibile reperire o utilizzare  piu'  fornitori,
mediante la presentazione di una relazione tecnica,  sottoscritta  da
un  tecnico   abilitato   e   indipendente,   in   cui   si   attesta
l'impossibilita', debitamente motivata, di individuare altre  imprese
concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal  valore
del bene o della fornitura da acquistare; 
      f)  per  investimenti  in  beni  immateriali  quali  le   spese
tecniche, consulenze, studi di fattibilita', o similari,  in  assenza
degli elenchi di cui alla lettera a), mediante la presentazione di: 
        1) almeno tre preventivi, fra loro  comparabili,  forniti  da
professionisti diversi e indipendenti; 
        2) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una
relazione descrittiva  corredata  degli  elementi  necessari  per  la
valutazione, con la  quale  il  richiedente,  dopo  avere  effettuato
un'accurata indagine di mercato,  attesta,  motivandola  debitamente,
l'impossibilita' di individuare altri soggetti concorrenti  in  grado
di fornire i servizi oggetto del  finanziamento  e  indica  l'importo
degli stessi. 
    2.  Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  1,  in   caso   di
investimenti  in  beni   immobili   materiali,   che   prevedono   la
realizzazione  di  opere  a  misura,  ivi  compresi  i  miglioramenti
fondiari, in sede di rendicontazione la congruita'  e  ragionevolezza
dei  costi  sostenuti  e'  dimostrata  allegando  alla   domanda   di
pagamento, in acconto e a saldo: 
      a)  i  computi  metrici  analitici  redatti  sulla   base   dei
quantitativi  effettivamente  realizzati.   Ai   fini   del   calcolo
dell'aiuto liquidabile, e' assunto  a  riferimento  l'importo  totale
piu'  favorevole,  derivante  dal  raffronto  tra   computo   metrico
consuntivo  con  applicazione  dei  prezzi  approvati  in   sede   di
ammissione a finanziamento e le fatture  presentate.  In  ogni  caso,
l'aiuto liquidabile non puo' essere superiore all'aiuto concesso.  In
caso di appalti  di  lavori,  per  i  quali  si  applica  il  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), i prezzi unitari a cui fare  riferimento  a
consuntivo sono quelli previsti nel contratto; 
      b) la documentazione attestante la funzionalita', la qualita' e
la sicurezza dell'opera eseguita. 
 
                              Art. 25. 
 
                        Costi non ammissibili 
 
    1. Non sono considerati costi ammissibili; 
      a) i costi sostenuti  e  liquidati  in  data  antecedente  alla
presentazione della domanda di aiuto fatti  salvi  i  costi  generali
sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data  di  presentazione  della
domanda  di  aiuto  e  connessi  alla  progettazione  dell'intervento
proposto ivi compresi gli studi di fattibilita'; 
      b) i costi che non sono motivati, previsti e  quantificati  nel
PA di cui all'art. 12; 
      c) nel caso del leasing,  i  costi  connessi  al  contratto  di
locazione finanziaria, quali il margine del concedente,  i  costi  di
rifinanziamento degli  interessi,  le  spese  generali  e  gli  oneri
assicurativi; 
      d) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali
usati; 
      e) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di
terzi; 
      f) per la sola tipologia di  intervento  4.1.2,  l'acquisto  in
leasing; 
      g) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo,
inclusi gli alloggi e le abitazioni; 
      h) per la sola tipologia di  intervento  4.1.2,  l'acquisto  di
terreni e fabbricati; 
      i) i lavori, le opere o gli acquisti non direttamente  connessi
alla realizzazione dell'operazione; 
      j) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo
a  ciclo  breve  ovvero  che   esauriscono   normalmente   l'utilizzo
nell'ambito di un singolo ciclo produttivo, l'acquisto di contenitori
in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei  vini  comprese  le
barriques; 
      k) l'acquisto di mezzi di trasporto,  inclusi  i  camion  e  le
autovetture, anche se ad uso promiscuo; 
      l)  le  spese  e  gli  oneri  amministrativi  per   canoni   di
allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono; 
      m) gli onorari professionali per i quali non  sia  documentato,
se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto; 
      n) l'acquisto di diritti di  produzione  agricola,  di  diritti
all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora; 
      o) l'acquisto di animali  fatto  salvo  quanto  previsto  nella
scheda della tipologia di intervento 6.4.2 relativamente all'acquisto
di animali  destinati  esclusivamente  alle  attivita'  didattiche  e
sociali; 
      p) gli interessi passivi; 
      q) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi  in  cui
effettivamente  sostenuta  e  non  sia  recuperabile  in  base   alla
normativa nazionale sull'IVA. 
 
                              Art. 26. 
 
                  Accesso ai servizi di formazione 
                            e consulenza 
 
    1. A perfezionamento del pacchetto giovani di cui all'art. 2,  il
beneficiario aderisce obbligatoriamente, indicandolo nella domanda di
pacchetto, in alternativa: 
      a) ai servizi di formazione di cui alla tipologia di intervento
1.1.1 del PSR; 
      b) all'acquisizione  di  servizi  di  consulenza  di  cui  alla
tipologia di intervento 2.1.1 del PSR. 
    2. Con riferimento al comma 1, lettera a), sono previsti: 
      a)  corsi  collettivi  per  la  formazione  o   l'aggiornamento
contraddistinti dallo svolgimento di attivita'  in  aula,  integrate,
eventualmente, da visite sul campo. Le  attivita'  formative  vengono
anche attuate attraverso sperimentazioni, che  prevedano  il  ricorso
alla   modalita'   e-learning,   incontri   seminariali,   forum   di
discussione, anche online, tematici di carattere formativo; 
      b) percorsi di coaching, legati a bisogni espressi a livello di
singola azienda agricola. 
    3. I servizi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono  erogati  al
beneficiario da soggetti pubblici o privati aventi tra i propri  fini
statutari la formazione professionale. 
    4. Con riferimento al comma 1, lettera b), sono previsti  servizi
di   consulenza,   nei   modi,   termini   e    tematismi    previsti
dettagliatamente dal  PSR,  erogati  al  beneficiario  dalla  Regione
Friuli Venezia Giulia, con l'utilizzo di enti regionali, quali l'Ersa
oppure  attraverso  l'utilizzo  di   esperti   selezionati   mediante
procedure di evidenza pubblica. 
    5.  Entrambe   le   tipologie   di   intervento   sono   attivate
dall'Autorita'  di  Gestione  o  da  soggetti  da  essa  delegati   e
consentono ai beneficiari di ottenere, senza oneri a proprio  carico,
rispettivamente un attestato di qualifica e  frequenza  ad  un  corso
professionalizzante oppure un'attestazione di avvenuta consulenza  in
azienda. 
    6. Le attestazioni di cui al comma 5 sono richieste  prima  della
conclusione del I PA di cui all'art. 12. 
 
                               CAPO IV 
 
                   Procedimento per la concessione 
                       del premio e dell'aiuto 
 
                              Art. 27. 
 
                     Presentazione delle domande 
                        del pacchetto giovani 
 
    1.  Il  giovane,  in  qualita'   di   amministratore   e   legale
rappresentante dell'azienda in cui si e' insediato  o  neocostituita,
compila e rilascia, dal giorno 1 gennaio ed  entro  e  non  oltre  il
termine fissato annualmente con decreto del direttore della struttura
responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale  della  Regione,
la domanda di pacchetto redatta in formato  elettronico  sul  sistema
informativo agricolo nazionale, di seguito denominato SIAN, che viene
presentata,  corredata  della  documentazione  di  cui  all'art.  28,
secondo una delle seguenti modalita': 
      a) invio, mediante posta elettronica  certificata,  di  seguito
denominata PEC, in conformita' alle norme vigenti in  materia,  della
domanda di pacchetto, corredata delle domande di premio e  di  aiuto,
rilasciate a portale SIAN con  allegata  la  relativa  documentazione
all'indirizzo  PEC   agricoltura@certregione.fvg.it;   la   data   di
ricevimento della domanda e' determinata dalla  data  e  dall'ora  di
invio della domanda che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio,
con in allegato la relativa domanda di  pacchetto,  di  premio  e  di
aiuto e la documentazione richiesta; 
      b) invio tramite SIAN della  domanda  di  pacchetto,  corredata
delle domande di premio e di aiuto e  della  relativa  documentazione
all'indirizzo PEC selezionato in modo automatico da SIAN. La data  di
ricevimento della domanda e' determinata dalla  data  e  dall'ora  di
invio della domanda da SIAN che comprova l'avvenuta spedizione  della
domanda di pacchetto, di premio e di  aiuto  e  della  documentazione
richiesta. 
    2. La domanda di pacchetto contiene: 
      a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa  ai
sensi dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
445/2000 attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al premio
e all'aiuto; 
      b) l'adesione  obbligatoria  ai  servizi  di  formazione  o  di
consulenza di cui alla tipologia di intervento 1.1 del PSR,  relativa
al sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione  di
competenze, o alla tipologia di intervento 2.1 del PSR,  relativa  ai
servizi di consulenza rivolti agli operatori  agricoli,  forestali  e
alle piccole e medie imprese. 
    3. I soggetti di cui al  comma  1  sono  tenuti,  ai  fini  della
presentazione della domanda,  a  documentare  la  propria  posizione,
anche anagrafica e dell'azienda neo  costituita  o  in  cui  si  sono
insediati mediante la costituzione o l'aggiornamento e la  successiva
validazione del fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503  (Regolamento
recante norme per l'istituzione della Carta  dell'agricoltore  e  del
pescatore e  dell'anagrafe  delle  aziende  agricole,  in  attuazione
dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo  30  aprile  1998,  n.
173). 
    4. In caso di insediamento plurimo, nella domanda  del  pacchetto
sono indicati tutti i giovani agricoltori  che  si  insediano  e  che
chiedono, in qualita' di beneficiari, il premio. 
    5. Nei casi di cui al comma 4, la domanda di pacchetto contiene: 
      a) la domanda di premio da parte  di  ciascun  giovane  che  si
insedia; 
      b) la delega alla sottoscrizione della domanda da  parte  degli
altri soci, per quanto attiene il tipo di intervento 4.1.1 o 4.1.2. 
 
                              Art. 28. 
 
               Documentazione da allegare alle domande 
                        di premio e di aiuto 
 
    1. Alla domanda di premio e' allegata la seguente documentazione: 
      a) copia di un documento di identita', in corso  di  validita',
del soggetto che ha sottoscritto la domanda; 
      b) PA di cui all'art. 12; 
      c) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  resa  dal
richiedente ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
445/2000 attestante i seguenti fatti: 
        1) di non aver assunto precedentemente al primo  insediamento
responsabilita' o corresponsabilita' civile e fiscale nella  gestione
di un'azienda agricola; 
        2) che la nuova azienda, in cui il giovane  si  insedia,  non
deriva dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente  i  cui
titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente; 
        3) di essere agricoltore in attivita' ai  sensi  dell'art.  9
del regolamento (UE) 1307/2013, nel caso in cui il  beneficiario  sia
gia' in possesso del requisito; 
        4)  di  insediarsi  in   un   azienda   classificabile   come
microimpresa o piccola impresa, come definite dall'art. 8, comma 3. 
      d) dichiarazione di inizio attivita' ai fini IVA; 
      e) attestato di partecipazione al corso, nel caso di  corso  di
formazione della durata minima di 150 ore o dichiarazione  sostituiva
di certificazione relativa al possesso del titolo di  studio  di  cui
all'art. 11, comma 1, lettera  a)  con  indicazione  dell'Istituto  e
dell'anno di conseguimento, nel caso in cui il beneficiario sia  gia'
in possesso dello stesso, o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 attestante che le  adeguate  competenze  professionali  sono
acquisite entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2. 
    2. Alla domanda di aiuto  inerente  la  tipologia  di  intervento
4.1.1 o 4.1.2 e' allegata la documentazione indicata nell'Allegato C. 
 
                              Art. 29. 
 
                 Criteri di selezione e di priorita' 
 
    1. Gli aiuti sono  concessi  con  il  procedimento  valutativo  a
graduatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale  n.  7/2000,
in applicazione dei criteri di selezione e di  priorita'  individuati
nel presente regolamento. 
    2.  Ai  fini  della  selezione  dei   pacchetti   ammissibili   a
finanziamento e per la formazione della graduatoria di  cui  all'art.
31, vengono applicati  i  seguenti  criteri  di  selezione  descritti
all'Allegato D: 
      a) criteri di carattere trasversale; 
      b) positive ricadute ambientali; 
      c) miglioramento della qualita' delle produzioni; 
      d) focalizzazione dell'aiuto  e  miglioramento  del  rendimento
economico: 
    3. Il punteggio massimo assegnabile e' pari a 100 punti. 
    4. Il pacchetto che non raggiunge il punteggio minimo di 34 punti
non e' ammesso a finanziamento. 
    5. In caso di parita' di punteggio tra  due  o  piu'  domande  il
criterio di priorita' e' individuato nella minore eta'  del  giovane,
in caso di ulteriore parita', nel genere  femminile  e,  in  caso  di
ulteriore parita', nella domanda con costo inferiore. 
 
                              Art. 30. 
 
               Istruttoria della domanda e concessione 
                       del premio e dell'aiuto 
 
    1.  L'Ufficio  attuatore,  entro  centocinquanta   giorni   dalla
scadenza del termine di presentazione  della  domanda  di  pacchetto,
verifica l'ammissibilita', la  completezza  e  la  correttezza  della
domanda,  valutando,  in  particolare,  per  singola   tipologia   di
intervento attivata nel pacchetto  e  come  insieme  integrato  degli
stessi: 
      a) la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' del giovane o
dei giovani; 
      b) la sussistenza dei requisiti di ammissibilita'  dell'azienda
neocostituita o in cui si e' insediato il giovane o i giovani; 
      c) la sussistenza dei requisiti di ammissibilita'  inerenti  al
premio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),  e  delle  operazioni
per le quali  e'  richiesto  l'aiuto  a  valere  sulle  tipologie  di
intervento attivate a pacchetto  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera b); 
      d) la completezza e correttezza del PA di  cui  all'art.  12  e
della documentazione prevista a corredo delle  domande  presentate  a
valere sulle tipologie di intervento attivate; 
      e) la funzionalita' e la  coerenza  delle  operazioni  e  degli
interventi  proposti  rispetto  alle  finalita'   della   domanda   a
pacchetto, delle tipologie di intervento attivate o che si  intendono
attivare, agli obiettivi che si intendono perseguire e  ai  risultati
attesi; 
      f) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle
operazioni, rispetto alle finalita' della domanda di  aiuto  e  delle
tipologie di intervento attivate a pacchetto, siano: 
        1) coerenti e imputabili alle operazioni  e  agli  interventi
proposti; 
        2) pertinenti rispetto  alle  operazioni  e  agli  interventi
previsti; 
        3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla
dimensione dell'operazione. 
      g)  che  le  operazioni   non   comportino   effetti   negativi
sull'ambiente di cui all'art. 7; 
      h) la sussistenza dei criteri di selezione  e  degli  eventuali
criteri  di  priorita'  delle  tipologie  di  intervento  attivate  a
pacchetto, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), applicando  i
relativi punteggi; 
      i) l'adesione  obbligatoria  ai  servizi  di  formazione  o  di
consulenza di cui alla tipologia di intervento 1.1 del PSR,  relativa
al sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione  di
competenze, o alla tipologia di intervento 2.1 del PSR,  relativa  ai
servizi di consulenza rivolti agli operatori  agricoli,  forestali  e
alle piccole e medie imprese. 
    2. L'ufficio attuatore, in sede di valutazione di cui al comma 1: 
      a) chiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale
n. 7/2000; 
      b) determina il premio spettante al giovane  o  ai  giovani  al
primo insediamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); 
      c)  determina  il  costo  totale   ammesso   delle   operazioni
presentate a valere sulle singole tipologie di  intervento  attivate,
di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  con  l'evidenza  delle
motivazioni  per  cui  il  costo  delle  operazioni  dichiarato   dal
richiedente e' stato eventualmente ridotto; 
      d)  calcola  l'importo  dell'aiuto  spettante  a  valere  sulle
singole tipologie di intervento attivate; 
      e) determina il costo totale  del  pacchetto,  come  somma  dei
costi di cui alla lettera c), con l'evidenza  delle  motivazioni  per
cui il costo  del  pacchetto  dichiarato  dal  richiedente  e'  stato
eventualmente ridotto; 
      f) calcola l'importo  dell'aiuto  spettante  a  pacchetto  come
somma del premio di cui alla lettera b) e degli  aiuti  di  cui  alla
lettera d); 
      g) calcola il punteggio del pacchetto; 
      h) verifica il raggiungimento della soglia minima di  punteggio
di cui all'art. 29, comma 4; 
      i) predispone, approva e pubblica sul  Bollettino  Ufficiale  e
sul sito  istituzionale  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  la
graduatoria dei  pacchetti  ammissibili,  con  l'evidenza  di  quelli
finanziati; 
      j) comunica, ai richiedenti non  ammissibili  a  contributo  le
motivazioni  ostative  all'accoglimento  della  domanda,   ai   sensi
dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000. 
    3.  L'ufficio  attuatore,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
approvazione della graduatoria, con proprio provvedimento, concede il
premio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e  gli  aiuti  relativi
alle altre tipologie di intervento attivate di cui all'art. 2,  comma
1, lettera b). 
    4. L'ufficio attuatore comunica, entro quindici giorni dalla data
della concessione di cui al comma 3, ai giovani l'importo del  premio
e all'azienda neocostituita o in cui si e' insediato il  giovane  gli
aiuti concessi ovvero,  entro  quindici  giorni  dalla  pubblicazione
della graduatoria, la eventuale mancanza di copertura finanziaria per
il contributo ritenuto ammissibile. 
 
                              Art. 31. 
 
                             Graduatoria 
 
    1. La graduatoria, approvata ai  sensi  dell'art.  30,  comma  2,
lettera i), ha validita' di due anni dalla data di pubblicazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione. 
    2. Se  un  pacchetto  risulta  parzialmente  non  finanziato  per
esaurimento  di  risorse  il  beneficiario  del  pacchetto  utilmente
posizionato  in  graduatoria  e  parzialmente  finanziato,  puo',  in
alternativa: 
      a) accettare espressamente il minore  contributo  assegnato  ed
effettuare una rimodulazione delle operazione previste a valere sulle
tipologie di intervento attivate  se  viene  mantenuta  la  finalita'
dell'operazione e del pacchetto; 
      b) accettare espressamente il  minore  contributo  assegnato  e
impegnarsi a realizzare comunque le operazione  previste.  In  questo
caso  le  eventuali  sopravvenienze  di  economie  o  incrementi   di
disponibilita'  finanziarie   della   graduatoria   sono   utilizzate
prioritariamente per finanziare il pacchetto parzialmente  finanziato
fino a concorrenza dell'aiuto e del premio spettante; 
      c) rinunciare all'aiuto. 
 
                              Art. 32. 
 
                     Contenuto del provvedimento 
                  di concessione del finanziamento 
 
    1. Il provvedimento di concessione di cui all'art. 30,  comma  3,
indica: 
      a) le tipologie di intervento, di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettere a) e b), che lo compongono; 
      b) il giovane o i giovani beneficiari del  premio  e  l'azienda
beneficiaria dell'aiuto; 
      c) l'ammontare del costo totale ammesso del pacchetto e  quello
per ogni tipologia di intervento attivata; 
      d)  l'ammontare  dell'importo  totale   dell'aiuto   spettante,
distinto  tra  premio  e  aiuto  relativo  alle  altre  tipologie  di
intervento attivate; 
      e) i termini, le modalita'  e  le  eventuali  prescrizioni  per
l'esecuzione degli interventi del pacchetto, distinti  per  tipologie
di intervento attivate; 
      f) le modalita'  di  liquidazione  del  premio  e  degli  aiuti
concessi; 
      g) i termini e le modalita' di  rendicontazione  del  premio  e
degli aiuti concessi; 
      h) gli impegni essenziali ed accessori e gli obblighi a  carico
del beneficiario, con l'evidenza del vincolo di destinazione; 
      i) le sanzioni in caso di inosservanza degli impegni e obblighi
di cui  alla  lettera  h),  con  l'evidenza  dei  casi  di  revoca  e
decadenza; 
      j)    i    controlli    che    possono    essere     effettuati
dall'Amministrazione regionale o da altri Enti; 
      k)  le  modalita'  della  richiesta  di  eventuali  proroghe  e
varianti,  con  l'evidenza  della  documentazione   obbligatoria   da
allegare. 
 
                               CAPO V 
 
                      Attuazione del pacchetto 
 
                              Art. 33. 
 
                         Avvio e conclusione 
 
    1 Le operazioni previste in attuazione del  PA  vengono  attivate
entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto
di cui all'art. 30, comma 3 e si concludono entro i  termini  fissati
nel medesimo provvedimento. 
    2. Ai fini della verifica del rispetto del termine  di  avvio  di
cui al comma 1, fa fede la data piu' favorevole tra le seguenti: 
      a) per acquisto di terreni  o  di  fabbricati,  la  data  della
proposta di acquisto firmata dalle parti; 
      b) per frequenza di corsi di formazione aggiuntivi  rispetto  a
quelli necessari per il raggiungimento della capacita'  professionale
di cui all'art. 11, la data di avvio dei corsi medesimi; 
      c) in caso di azioni previste per espandere l'azienda agricola,
la  data  di  stipula  dei  contratti  sui  terreni   oggetto   degli
interventi,  risultanti  dal  fascicolo  aziendale,  esclusi   quelli
costituenti la consistenza aziendale al momento  della  presentazione
della domanda; 
      d)   per   operazioni   in   beni    mobili    o    immateriali
alternativamente, la data dell'ordine, della  conferma  di  acquisto,
del documento di trasporto (DDT),  della  fattura  accompagnatoria  o
della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi; 
      e) per operazioni in beni immobili, a seconda dei casi la  data
di inizio attivita' protocollata in arrivo  al  Comune  competente  o
delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste  dalla  normativa
vigente. 
    3. Entro trenta giorni dall'avvio delle  operazioni  previste  in
attuazione del PA il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore: 
      a) per  acquisto  di  terreni  o  di  fabbricati,  copia  della
proposta di acquisto firmata dalle parti; 
      b) per frequenza di corsi di formazione aggiuntivi  rispetto  a
quelli necessari per il raggiungimento della capacita'  professionale
di cui all'art. 11, certificazione rilasciata dal soggetto prestatore
del servizio di formazione attestante la  data  di  avvio  dei  corsi
medesimi; 
      c) in caso di azioni previste per espandere l'azienda agricola,
copia dei relativi contratti di acquisto; 
      d)   per   operazioni   in   beni    mobili    o    immateriali
alternativamente, copia dell'ordine, della conferma di acquisto,  del
documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria  o  della
fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi; 
      e) per operazioni in beni immobili, dichiarazione sostituiva di
atto di notorieta' attestante  il  possesso  delle  autorizzazioni  o
delle comunicazioni previste dalla normativa vigente con  i  relativi
estremi. 
    4. Le tipologie di intervento attivate a pacchetto sono  concluse
e rendicontate, fatta salva la concessione di eventuali  proroghe  ai
sensi dell'art. 34, entro i seguenti termini massimi decorrenti dalla
data del provvedimento di concessione: 
      a) dodici mesi per operazioni che prevedono interventi in  beni
mobili o immateriali; 
      b) ventiquattro mesi per operazioni che prevedono interventi in
beni immobili oppure in beni immobili e  mobili  o  immateriali,  con
costo totale ammesso inferiore o uguale a 500.000,00 euro; 
      c) trenta mesi per operazioni che prevedono interventi in  beni
immobili oppure in beni immobili e mobili  o  immateriali  con  costo
totale ammesso superiore a 500.000,00 euro. 
    5. Il PA viene concluso entro il termine massimo  di  quarantadue
mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto. 
    6. Il PA si considera concluso ad  avvenuta  realizzazione  degli
interventi  programmati  e  ad  avvenuto  utilizzo  dei  servizi   di
formazione o di consulenza di cui alle tipologie di intervento 1.1  o
2.1 del PSR. 
    7. Il saldo del premio  e  degli  aiuti  concessi  relativi  alle
tipologie di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)  e  b)
avviene solo a conclusione del PA. 
 
                              Art. 34. 
 
                              Proroghe 
 
    1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle  operazioni,
relative alle tipologie di intervento attivate a pacchetto,  indicato
nel provvedimento di concessione, puo' essere prorogato, su richiesta
del beneficiario da presentarsi all'Ufficio  attuatore  entro  trenta
giorni dall'evento, per: 
      a) cause di forza maggiore e  circostanze  eccezionali  di  cui
all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
      b)  motivi  imprevisti  o  imprevedibili,  non  imputabili   al
beneficiario, purche' adeguatamente documentati. 
    2. Il termine di avvio delle operazioni previste dal PA,  di  cui
all'art. 12 non e' prorogabile. 
    3. La proroga del termine per la  conclusione  e  rendicontazione
delle tipologie  di  intervento  puo'  essere  concessa  dall'Ufficio
attuatore fino ad un massimo di: 
      a) sei mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi
in beni mobili  o  immateriali,  indipendentemente  dall'importo  del
costo totale ammesso; 
      b)  nove  mesi  nel  caso  di  operazioni  aventi  ad   oggetto
interventi in beni immobili  oppure  in  beni  immobili  e  mobili  o
immateriali il cui costo totale ammessa sia di  importo  inferiore  o
uguale a 500.000,00 euro; 
      c) dodici  mesi  nel  caso  di  operazioni  aventi  ad  oggetto
interventi in beni immobili  oppure  in  beni  immobili  e  mobili  o
immateriali il cui costo totale ammesso sia di  importo  superiore  a
500.000,00 euro. 
    4. Il provvedimento di  concessione  della  proroga  e'  adottato
dall'Ufficio attuatore entro trenta giorni dalla richiesta di cui  al
comma  1  e  comunicato  al  beneficiario  entro  i  quindici  giorni
successivi alla data di adozione. 
 
                              Art. 35. 
 
                        Varianti sostanziali 
 
    1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate a valere
sulle tipologie di intervento attivate a pacchetto: 
      a) la modifica della sede dell'operazione  finanziata  entro  i
limiti  territoriali  della  Regione  Friuli   Venezia   Giulia,   ad
esclusione  del  mero  riposizionamento  sul  sito  individuato   dal
beneficiario nella domanda di aiuto; 
      b) la modifica della destinazione d'uso di  beni  immobili,  se
coerente con le finalita' e gli obiettivi dell'operazione finanziata; 
      c) la modifica di attrezzature o macchinari rispetto  a  quelli
indicati nella domanda  con  altri  aventi  migliori  caratteristiche
tecniche  e  funzionali  ed  aventi  le  stesse  finalita'   previste
dall'operazione finanziata; 
      d) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalita'
di attuazione dell'operazione  che  comportano,  fatto  salvo  quanto
disposto all'art. 36, comma 1, lettera b), una  riduzione  del  costo
totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o  un
aumento superiore al 10 per cento; 
    2. Sono da  considerarsi  varianti  sostanziali  al  PA,  di  cui
all'art. 12, le modifiche: 
      a) conseguenti alle varianti di cui al comma 1; 
      b) collegate alla determinazione del premio; 
      c) collegate all'applicazione dei criteri di  selezione  e  dei
relativi  punteggi  assegnati  ai   fini   della   formazione   della
graduatoria; 
      d) collegate agli obiettivi e ai risultati attesi. 
    3. La percentuale di cui al comma 1, lettera d) e'  calcolata  al
netto degli importi riferiti alle spese generali. 
    4. Le economie derivanti dalle varianti di cui ai commi 1 e 2 non
possono essere utilizzate per  la  realizzazione  di  interventi  non
previsti nell'operazione ammessa a finanziamento. 
    5. La richiesta di autorizzazione della variante  sostanziale  di
cui ai commi  1  e  2  e'  presentata  dal  beneficiario  all'Ufficio
attuatore  prima  dell'esecuzione   della   variante,   prima   della
fatturazione nel caso di acquisti  o  di  installazione  di  impianti
oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro  la  data  di
presentazione della richiesta o deposito ai competenti  uffici  delle
relative autorizzazioni o comunicazioni. 
    6. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalla richiesta  di
cui al comma 5, valuta, ai fini  dell'autorizzazione  all'esecuzione,
anche parziale, della variante: 
      a)   la   pertinenza   della   variante    proposta    rispetto
all'operazione oggetto dell'aiuto; 
      b) la congruita' e ragionevolezza di eventuali ulteriori  costi
proposti per l'esecuzione della variante; 
      c)  il  mantenimento  dei  requisiti  di   ammissibilita'   del
beneficiario, del pacchetto, dell'operazione e degli  interventi  che
la compongono; 
      d) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di  selezione
del pacchetto, delle operazioni o in caso di riduzione  degli  stessi
il mantenimento del punteggio minimo previsto, di  cui  all'art.  29,
comma 4, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile  al
finanziamento del pacchetto; 
      e) il rispetto degli obblighi, degli impegni  e  dei  risultati
previsti   e   derivanti   dalla   realizzazione    del    pacchetto,
dell'operazione e dell'intervento modificato; 
      f) il rispetto della conformita' ai principi e  alle  finalita'
del PSR, al regolamento, alla scheda di  misura,  alla  tipologia  di
operazione. 
    7. Il  provvedimento  dell'Ufficio  attuatore  di  autorizzazione
della variante sostanziale e' adottato  entro  novanta  giorni  dalla
data della richiesta di cui al comma 5 e contiene: 
      a) la  rideterminazione,  esclusivamente  in  diminuzione,  del
premio, del costo totale ammesso e dell'aiuto concesso e rimanda alle
disponibilita'  del  programma  le   eventuali   economie   derivanti
dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti; 
      b) la modifica, eventuale,  solo  in  riduzione  del  punteggio
attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e  di
priorita'; 
      c) la rideterminazione, eventuale,  delle  tempistiche  fissate
per la conclusione e rendicontazione dell'operazione e del PA; 
      d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni  tecniche  per
l'attuazione dell'operazione e degli interventi; 
      e) la modifica  o  integrazione  degli  impegni  a  carico  del
beneficiario. 
    8. Non sono autorizzate le varianti che comportano: 
      a) il cambio del beneficiario; 
      b) la rinuncia al premio o agli aiuti  previsti  in  attuazione
delle  tipologie  di  intervento  obbligatorie   o   all'impegno   ad
utilizzare  i  servizi  di  formazione  o  di  consulenza   di   cui,
rispettivamente, alle tipologie di intervento 1.1 e 2.1 del PSR; 
      c) il venire meno di uno dei requisiti  di  ammissibilita'  del
beneficiario, del pacchetto, dell'operazione e dell'intervento; 
      d) la riduzione dei punteggi assegnati al di sotto della soglia
minima prevista per l'ammissibilita' a finanziamento; 
      e) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il
finanziamento; 
      f) una compensazione finanziaria tra le domande di aiuto di cui
e' formato il pacchetto; 
      g) la riduzione del costo  totale,  a  seguito  della  variante
proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al  comma  1,
lettera d). 
    9. Le varianti autorizzate non comportano un  aumento  del  costo
complessivo ammissibile, del premio e dell'aiuto concesso. 
    10.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  7  viene   comunicato
dall'Ufficio attuatore al beneficiario e alla struttura  responsabile
entro quindici giorni dall'adozione. 
    11.   L'ufficio   attuatore,   a   seguito   dell'adozione    del
provvedimento  di  cui  al  comma  7,  provvede,  se   sussistono   i
presupposti: 
      a) alla modifica della graduatoria; 
      b) all'utilizzo, previo parere  della  struttura  responsabile,
delle  eventuali  economie  per  lo  scorrimento  delle  domande   di
pacchetto ammesse ma non finanziate. 
    12. L'esecuzione di varianti  non  autorizzate  comporta  la  non
ammissibilita' a finanziamento dei relativi costi e nei casi  di  cui
al comma 8, anche la decadenza dall'aiuto. 
 
                              Art. 36. 
 
                      Varianti non sostanziali 
 
    1. Fatto salvo quanto  disposto  all'artico  35,  si  considerano
varianti non sostanziali al pacchetto e alle tipologie di  intervento
attivate a pacchetto: 
      a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione  ritenuto
ammissibile  a  finanziamento  inferiore  al  10  per   cento   quale
conseguenza: 
        1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi
ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per  beni
immobili e impianti; 
        2) del cambio di preventivo  o  del  fornitore,  purche'  sia
garantita la possibilita' di identificare il bene, per i beni  mobili
o immateriali; 
      b) le modifiche al quadro economico originario  dell'operazione
ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del  prezzo
degli interventi realizzati in conformita' a quanto programmato; 
      c) il passaggio dall'utilizzo dei servizi di formazione, di cui
alla  tipologia  di  intervento  1.1  all'utilizzo  dei  servizi   di
consulenza, di cui alla tipologia di intervento 2.1 e viceversa. 
    2. Le economie derivanti dalle varianti di cui  al  comma  1  non
possono essere utilizzate per  la  realizzazione  di  interventi  non
previsti dall'operazione ammessa a finanziamento. 
    3. Non sono ammesse varianti  che  comportano  una  compensazione
finanziaria tra le domande di aiuto di cui e' formato il pacchetto. 
    4. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) e'  calcolata  al
netto degli importi riferiti alle spese generali. 
    5. La variante di cui al comma 1 viene comunicata  da  parte  del
beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione
della domanda di pagamento a saldo dell'operazione  nel  rispetto  di
quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto. 
    6. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente,  la  variante
con provvedimento che contiene, a seconda dei casi: 
      a) la  rideterminazione,  esclusivamente  in  diminuzione,  del
costo complessivo  ammesso  e  dell'aiuto  concesso  e  rimanda  alle
disponibilita'  del  programma  le   eventuali   economie   derivanti
dall'approvazione all'esecuzione delle varianti; 
      b)  l'indicazione   di   eventuali   nuove   prescrizioni   per
l'attuazione degli interventi; 
      c) la modifica o l'integrazione  degli  impegni  a  carico  del
beneficiario; 
      d) la comunicazione alla Struttura  responsabile  di  eventuali
economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa. 
    7. Le varianti approvate non  comportano  un  aumento  del  costo
complessivo ammissibile e dell'aiuto concesso. 
    8. L'ufficio attuatore comunica al beneficiario e alla  Struttura
responsabile il provvedimento di cui al comma 6 entro quindici giorni
dall'adozione. 
    9. L'ufficio attuatore, a seguito dell'adozione del provvedimento
di cui al comma 6, provvede, se sussistono i presupposti: 
      a) alla modifica della graduatoria; 
      b) all'utilizzo, previo parere  della  struttura  responsabile,
delle  eventuali  economie  per  lo  scorrimento  delle  domande   di
pacchetto ammesse ma non finanziate. 
 
                              Art. 37. 
 
                 Subentro e cambio del beneficiario 
                       del premio e dell'aiuto 
 
    1. Per la tipologia di intervento 6.1, nel corso della durata del
vincolo di cui all'art. 10, comma 9, non e' consentito il cambio  del
beneficiario fatti salvi i casi  di  forza  maggiore  previsti  dalle
norme comunitarie. 
    2. Per la tipologia di intervento 4.1.1 o 4.1.2, nel corso  della
durata del vincolo di cui all'art. 10, comma 9, non  sono  consentite
variazioni soggettive dell'azienda beneficiaria anche  a  seguito  di
operazioni di  subentro,  fusioni  o  incorporazioni  che  comportino
modifiche delle condizioni previste dall'art. 10. 
 
                               CAPO VI 
 
                   Rendicontazione e liquidazione 
 
                              Art. 38. 
 
               Modalita' di rendicontazione dei costi 
 
    1.  I  costi  sostenuti  dal  beneficiario  sono  ammissibili   a
contributo  se   comprovati   da   fatture   o   altra   equipollente
documentazione fiscale di data successiva  alla  presentazione  della
domanda di aiuto, fatti salvi i costi generali sostenuti  nei  dodici
mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto  e
connessi alla progettazione dell'intervento proposto ivi compresi gli
studi di fattibilita'.  Ai  fini  della  dimostrazione  dell'avvenuto
pagamento, e' ritenuta ammissibile la seguente documentazione: 
      a) copia del bonifico bancario; in  caso  di  ricorso  all'home
banking, il bonifico e' corredato di copia  dell'estratto  conto  che
comprovi il relativo addebito sul conto corrente; 
      b) copia della ricevuta bancaria; 
      c) copia del bollettino di conto corrente postale; 
      d) copia del vaglia postale; 
      e) copia dell'assegno circolare  o  bancario  non  trasferibile
corredato da copia  dell'estratto  conto  che  comprovi  il  relativo
addebito sul conto corrente; 
      f) copia dell'estratto conto, che comprovi l'addebito sul conto
corrente, in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat. 
    2.  Le  fatture  o  altra  equipollente  documentazione  fiscale,
presentate ai fini della rendicontazione, indicano: 
      a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti  e  il  relativo
costo; 
      b)  il  numero  seriale  o  di  matricola,  in  funzione  della
tipologia del bene; 
      c)  che  la  fattura  e'  stata  utilizzata   ai   fini   della
rendicontazione dell'aiuto richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della
Regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  indicando  la  specifica
tipologia di intervento effettuato. 
    3.  Non  sono  ammessi  pagamenti  in  contanti,  tramite   carte
prepagate o  sostenuti  mediante  conti  correnti  cointestati.  Sono
riconosciuti  esclusivamente  i  costi  sostenuti  dal   beneficiario
tramite conto corrente intestato all'azienda in  cui  il  giovane  e'
insediato per la misura 4.1.1 e per la misura 4.1.2. 
 
                              Art. 39. 
 
                Liquidazione dell'anticipo del premio 
 
    1. Il premio, concesso a valere  sulla  tipologia  di  intervento
6.1, e' liquidato in due rate  previa  presentazione,  da  parte  del
giovane, di una domanda di pagamento di anticipo e di una domanda  di
pagamento a saldo, nell'arco del termine per il completamento del  PA
secondo le seguenti modalita': 
      a) prima  rata,  pari  al  70  per  cento  del  premio,  previa
costituzione  di  una  garanzia  bancaria  o  equivalente  a   favore
dell'organismo pagatore, corrispondente al 100 per cento dell'importo
erogato; 
      b) seconda rata a saldo, subordinatamente al verificarsi  delle
seguenti condizioni: 
        1) attuazione del PA; 
        2) positiva verifica del rispetto degli  impegni  conseguenti
all'assegnazione di punteggi nella fase di  selezione  dei  pacchetti
ammissibili a finanziamento; 
        3) verifica della corretta  e  coerente  realizzazione  delle
attivita' previste nel piano ivi compreso la fruizione dei servizi di
formazione o di consulenza di cui alle tipologie di intervento 1.1  e
2.1 del PSR; 
        4)  verifica  del  raggiungimento  degli  obiettivi   e   dei
risultati attesi. 
    2.  La  domanda  di   pagamento   dell'anticipo   e'   presentata
all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed e' corredata
dalla garanzia bancaria o equivalente di cui al comma 1, lettera a). 
    3. L'ufficio attuatore, entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
della domanda di pagamento, verifica: 
      a) la correttezza della compilazione della domanda; 
      b) la correttezza  e  completezza  della  garanzia  bancaria  o
equivalente di cui al comma 1, lettera a). 
    4. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli  svolti  ai  sensi
del  comma  3  l'ufficio  attuatore,  entro  novanta   giorni   dalla
presentazione della domanda di pagamento: 
      a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso
l'Autorita' di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione,  per
le  domande  di   pagamento   ritenute   ammissibili,   dell'anticipo
indicando, per ciascuna di esse: 
        1) l'importo dell'anticipo; 
        2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale  riduzione
dell'anticipo. 
      b)  adotta  il  provvedimento  di  rigetto  delle  domande   di
pagamento   dell'anticipo   ritenute    non    ammissibili,    previa
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art.
16-bis della legge regionale 7/2000. 
    5. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento  di  cui
al  comma  4,  lettera  a),   l'Autorita'   di   gestione   trasmette
all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione. 
 
                              Art. 40. 
 
                  Liquidazione del saldo del premio 
 
    1. La liquidazione del  saldo  del  premio  concesso  al  giovane
avviene ad avvenuta conclusione delle operazioni finanziate a  valere
sulle tipologie di intervento attivate  a  pacchetto  e  ad  avvenuta
conclusione del PA di cui all'art. 12. 
    2. La domanda di pagamento del saldo del premio e' presentata dal
giovane agricoltore, in formato elettronico sul SIAN, corredata della
seguente documentazione: 
      a) se non posseduto alla data di presentazione della domanda di
aiuto: copia dell'attestato di frequenza del corso di  centocinquanta
ore di cui all'art. 11, comma  1,  lettera  b)  oppure  dichiarazione
sostituiva di certificazione  relativa  al  possesso  del  titolo  di
studio di cui all'art.  11,  comma  1,  lettera  a)  con  indicazione
dell'Istituto e dell'anno di conseguimento; 
      b) attestato di frequenza dei corsi di  formazione  di  cui  al
tipo di intervento 1.1 del PSR o copia della  consulenza  di  cui  al
tipo di intervento 2.1 del PSR; 
      c) se del caso copia del certificato di adesione ai  regimi  di
qualita' di cui all'art. 29, comma 2, lettera c); 
      d) dichiarazione attestante che il PA e' concluso indicando per
ciascun intervento realizzato la relativa data di conclusione; 
      e)  copia  delle  fatture  e  della  documentazione  attestante
l'avvenuta liquidazione delle stesse inerenti alle operazioni e  agli
interventi previsti nel PA e per le quali  non  e'  stata  presentata
domanda di aiuto a valere  sulle  tipologie  di  intervento  4.1.1  o
4.1.2; 
      f) dichiarazione attestante l'acquisizione della  qualifica  di
imprenditore agricolo professionale, di seguito denominato IAP; 
      g) relazione conclusiva contenente: 
        1) dettagliata descrizione dell'attivita' svolta; 
        2)  dimostrazione  di  come  gli  obiettivi  prefissati  sono
conseguiti; 
        3)  quadro  finanziario  di  raffronto   tra   operazioni   e
interventi programmati e operazioni e interventi realizzati; 
        4) dimostrazione  della  dimensione  economica,  espressa  in
termini di Standard Output di  cui  al  regolamento  (UE)  1198/2014,
conseguita a seguito dell'attuazione delle operazioni; 
        5) dimostrazione del miglioramento delle prestazioni e  della
sostenibilita' globale dell'azienda neo costituita o  in  cui  si  e'
insediato il giovane come previsto all'art. 17, comma 1, lettera b). 
    3.   L'ufficio   attuatore,   entro   centoventi   giorni   dalla
presentazione della domanda di pagamento a saldo del premio verifica: 
      a)  la  completezza  e  correttezza  della  domanda   e   della
documentazione allegata; 
      b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilita' del giovane; 
      c)  l'avvenuta  realizzazione  delle  operazioni  finanziate  a
valere  sulle  tipologie   di   intervento   attivate   a   pacchetto
dall'azienda neocostituita o in cui il giovane si e' insediato; 
      d) l'avvenuta realizzazione degli interventi e delle operazioni
programmate nel PA di cui all'art. 12; 
      e) il rispetto delle condizioni, degli impegni e degli obblighi
collegati  con  l'assegnazione  di  punteggi  che  hanno   comportato
l'ammissibilita' e  il  finanziamento  del  premio  e  del  pacchetto
giovani; 
      f) il rispetto degli  impegni  e  degli  obblighi  assunti  dal
giovane; 
      g) l'acquisizione della qualifica di IAP; 
      h) il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi; 
      i)  il  rispetto  del  divieto  di  pluricontribuzione  di  cui
all'art. 6. 
    4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui  al  comma  3,
l'Ufficio attuatore, in attuazione  dell'art.  48,  paragrafo  5  del
regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno  una  visita
sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non
effettuare  tale  visita  per  le  seguenti  ragioni  riportate   nel
provvedimento di liquidazione dell'aiuto: 
      a) l'operazione e' compresa nel  campione  selezionato  per  il
controllo in loco di cui al comma 5; 
      b) l'Ufficio attuatore ritiene,  motivandolo,  che  vi  sia  un
rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di  ammissibilita'
o di mancata realizzazione dell'operazione. 
    5. A seguito dell'istruttoria e dei controlli di cui ai commi 3 e
4, l'organismo pagatore, o l'eventuale  soggetto  delegato  svolge  a
campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53  del
regolamento di esecuzione (UE) 809/2014. 
    6. In pendenza dei controlli in loco di cui al comma 5 i  termini
del procedimento sono sospesi ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  1,
lettera g) della legge regionale 7/2000. 
    7. Ai sensi dell'art.  63  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
809/2014, qualora l'importo liquidabile al  beneficiario  sulla  base
della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione  supera
di piu' del 10% l'importo liquidabile dopo l'esame di  ammissibilita'
dei costi riportati nella domanda di  pagamento  l'Ufficio  attuatore
applica una riduzione dell'importo dell'aiuto liquidabile  pari  alla
differenza tra i due importi, fino ad  un  massimo  pari  all'importo
totale dell'aiuto e non va oltre  la  revoca  totale  dell'aiuto.  La
riduzione non si applica se il beneficiario dimostra  di  non  essere
responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non
ammissibili o se l'Ufficio attuatore accerta che il beneficiario  non
e' responsabile. 
    8. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti  ai  sensi
dei commi da 3 a 7, l'ufficio attuatore, entro centocinquanta  giorni
dalla presentazione della domanda di pagamento: 
      a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso
l'Autorita' di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione,  per
le domande di pagamento ritenute ammissibili, del  premio  indicando,
per ciascuna di esse: 
        1) l'importo del premio; 
        2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale  riduzione
del premio; 
        3) lo storno delle eventuali  economie  e  il  rimando  delle
stesse alle disponibilita' del PSR. 
      b)  adotta  il  provvedimento  di  rigetto  delle  domande   di
pagamento ritenute non ammissibili previa  comunicazione  dei  motivi
ostativi all'accoglimento  ai  sensi  dell'art.  16-bis  della  legge
regionale 7/2000; 
      c) comunica le eventuali economie alla struttura responsabile. 
    9. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento  di  cui
al  comma  8,  lettera  a),   l'Autorita'   di   gestione   trasmette
all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione. 
    10. Il rigetto della domanda di saldo che comporta la revoca  del
premio concesso comporta la revoca dell'intero pacchetto. 
 
                              Art. 41. 
 
               Liquidazione dell'anticipo degli aiuti 
 
    1. Il giovane puo' chiedere la liquidazione di un anticipo  nella
misura massima del 50 per cento dell'aiuto concesso a condizione  che
abbia sostenuto costi per l'attuazione delle  operazioni  stesse  per
almeno il 10 per cento del costo ammesso all'aiuto. 
    2. Per la tipologia di  intervento  4.1.2  il  beneficiario  puo'
chiedere l'anticipo di cui al comma  1  a  condizione  che  il  costo
ammesso a finanziamento non sia inferiore a euro 20.000,00. 
    3. Alla domanda di pagamento di anticipo e' allegata la  seguente
documentazione: 
      a)  garanzia  bancaria  o  equivalente   stipulata   a   favore
dell'organismo pagatore per un importo pari al 100  per  cento  della
somma richiesta; 
      b) documentazione attestante l'avvio  dell'operazione  come  di
seguito indicato: 
        1) per operazioni in beni immobili: dichiarazione sostitutiva
di  atto  di  notorieta'  sottoscritta  dal   legale   rappresentante
attestante il possesso delle autorizzazioni  o  delle  comunicazioni,
previste dalla normativa vigente con i relativi estremi; 
        2)   per   operazioni   in   beni   mobili   o    immateriali
alternativamente copia della dell'ordine, della conferma di acquisto,
del documento di trasporto (DDT),  della  fattura  accompagnatoria  o
della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi; 
      c) fatture o altra documentazione di costo  equipollente,  come
prevista all'art. 38 da cui si accerti un costo sostenuto e liquidato
pari, almeno, al 10 per cento del costo ammissibile dell'operazione; 
      d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture
o altra documentazione fiscale equipollente con le modalita'  di  cui
all'art. 38. 
    4. La domanda di pagamento dell'anticipo dell'aiuto, per  singola
tipologia  di  intervento  attivata  a   pacchetto,   e'   presentata
all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed e' corredata
dalla garanzia bancaria o equivalente. 
    5. L'ufficio attuatore, entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
della domanda di pagamento, verifica: 
      a) la correttezza della compilazione della domanda; 
      b) la correttezza e completezza della  documentazione  allegata
alla domanda di pagamento. 
    6. Alla liquidazione dell'anticipo degli aiuti si applica  l'art.
39, commi 4 e 5. 
 
                              Art. 42. 
 
                 Liquidazione in acconto degli aiuti 
 
    1. L'azienda beneficiaria, neocostituita o in cui il  giovane  si
e'  insediato,  presenta  la  domanda  di  pagamento,   in   acconto,
dell'aiuto concesso per l'attuazione delle  tipologie  di  intervento
attivate a pacchetto, in formato elettronico sul SIAN. 
    2. L'azienda di cui al comma 1 puo' chiedere,  fino  a  tre  mesi
prima del termine di conclusione delle operazione finanziate a valere
sulle singole  tipologie  di  intervento  attivate  a  pacchetto,  la
liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso: 
      a) una volta  sostenuto  almeno  il  50  per  cento  del  costo
ritenuto   ammissibile,   eventualmente   rideterminato   a   seguito
dell'autorizzazione all'esecuzione di eventuali varianti; 
      b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto
ammissibile,     eventualmente      rideterminato      a      seguito
dell'autorizzazione all'esecuzione di eventuali varianti. 
    3.   La   liquidazione   del   primo   acconto   e'   comprensiva
dell'eventuale anticipo concesso. 
    4. Alla domanda di pagamento in  acconto  l'azienda  beneficiaria
allega la documentazione in dettaglio indicata nell'Allegato E. 
    5.   L'ufficio   attuatore,   entro   centoventi   giorni   dalla
presentazione della domanda di pagamento verifica: 
      a)  la  completezza  e  correttezza  della  domanda   e   della
documentazione allegata; 
      b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilita' dell'azienda
beneficiaria e delle operazioni finanziate; 
      c) l'avvenuta realizzazione,  anche  parziale,  dell'operazione
rendicontata; 
      d) i pagamenti effettuati; 
      e)  la  conformita'  dell'operazione,   anche   se   realizzata
parzialmente, con quella per la quale e' stato concesso l'aiuto; 
      f)  il  rispetto  degli  impegni  e  degli   obblighi   assunti
dall'azienda beneficiaria, se verificabili; 
      g) il rispetto degli  obblighi  e  degli  impegni  assunti,  se
verificabili, collegati con  l'assegnazione  di  punteggi  che  hanno
comportato l'ammissibilita' e il finanziamento del pacchetto; 
      h)  il  rispetto  del  divieto  di  pluricontribuzione  di  cui
all'art. 6. 
    6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di  cui  al  comma  5
l'Ufficio attuatore, in attuazione  dell'art.  48,  paragrafo  5  del
regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno  una  visita
sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non
effettuare  tale  visita  per  le  seguenti  ragioni  riportate   nel
provvedimento di liquidazione dell'aiuto: 
      a) l'operazione e' compresa nel  campione  selezionato  per  il
controllo in loco di cui al comma 8; 
      b) l'Ufficio attuatore ritiene,  motivandolo,  che  vi  sia  un
rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di  ammissibilita'
o di mancata realizzazione dell'operazione. 
    7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di  cui  al  comma  5
l'ufficio attuatore verifica che i costi siano: 
      a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque,
entro i termini fissati dal provvedimento di concessione; 
      b) preventivati in domanda di aiuto; 
      c) imputabili all'operazione finanziata e vi  sia  una  diretta
imputazione dei costi  sostenuti  all'operazione  realizzata  e  agli
obiettivi individuati; 
      d) pertinenti all'operazione ammessa; 
      e) congrui e commisurati all'entita' dell'operazione. 
    8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5,
6 e 7 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge  a
campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53  del
regolamento di esecuzione (UE) 809/2014. 
    9. In pendenza dei controlli in loco di cui al comma 8 i  termini
del procedimento sono sospesi, ai sensi  dell'articolo  7,  comma  1,
lettera g) della legge regionale 7/2000. 
    10. Ai sensi dell'art. 63  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
809/2014, qualora l'importo liquidabile al  beneficiario  sulla  base
della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione  supera
di piu' del 10  per  cento  l'importo  liquidabile  dopo  l'esame  di
ammissibilita'  dei  costi  riportati  nella  domanda  di   pagamento
l'Ufficio attuatore applica  una  riduzione  dell'importo  dell'aiuto
liquidabile pari alla differenza  tra  i  due  importi,  fino  ad  un
massimo pari all'importo totale dell'aiuto e non va oltre  la  revoca
totale dell'aiuto. La riduzione non si  applica  se  il  beneficiario
dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di
pagamento di costi non ammissibili o se l'Ufficio  attuatore  accerta
che il beneficiario non e' responsabile. 
    11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai  sensi
dei commi da 5 a 10, l'ufficio attuatore, entro centocinquanta giorni
dalla presentazione della domanda di pagamento: 
      a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso
l'Autorita' di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione,  per
le domande di pagamento ritenute ammissibili, degli aiuti  indicando,
per ciascuna di esse: 
        1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento  e
l'aiuto liquidabile; 
        2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale  riduzione
del costo ammesso e dell'aiuto liquidabile; 
        3) lo storno delle eventuali  economie  e  il  rimando  delle
stesse alle disponibilita' del PSR; 
      b)  adotta  il  provvedimento  di  rigetto  delle  domande   di
pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione  dei  motivi
ostativi all'accoglimento  ai  sensi  dell'art.  16-bis  della  legge
regionale 7/2000; 
      c) comunica le eventuali economie alla struttura responsabile. 
    12. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di  cui
al  comma  11,  lettera  a),  l'Autorita'   di   gestione   trasmette
all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione. 
 
                              Art. 43. 
 
                  Liquidazione a saldo degli aiuti 
 
    1. La liquidazione a saldo degli aiuti concessi a valere sui tipo
di intervento 4.1.1 o 4.1.2 attivati a pacchetto avviene ad  avvenuta
proposta in pagamento del saldo del  premio  concesso  al  giovane  a
valere sulla tipologia di intervento 6.1. 
    2. L'azienda, neocostituita o in cui il giovane si e'  insediato,
beneficiaria presenta la domanda  di  pagamento  a  saldo  dell'aiuto
concesso per l'attuazione delle tipologie di  intervento  attivate  a
pacchetto, in formato elettronico sul SIAN. 
    3. Alla domanda di pagamento  l'azienda  beneficiaria  allega  la
documentazione in dettaglio indicata nell'Allegato E. 
    4.   L'ufficio   attuatore,   entro   centoventi   giorni   dalla
presentazione della domanda di pagamento verifica: 
      a)  la  completezza  e  correttezza  della  domanda   e   della
documentazione allegata; 
      b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilita' dell'azienda
beneficiaria e delle operazioni finanziate; 
      c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata; 
      d) l'avvenuta completa attuazione del PA di cui all'art. 12; 
      e) i pagamenti effettuati; 
      f) la conformita' dell'operazione con quella per  la  quale  e'
stato concesso l'aiuto; 
      g)  il  rispetto  degli  impegni  e  degli   obblighi   assunti
dall'azienda beneficiaria; 
      h) il rispetto degli obblighi assunti e dei  relativi  impegni,
con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato  l'ammissibilita'
e il finanziamento del pacchetto; 
      i)  il  rispetto  del  divieto  di  pluricontribuzione  di  cui
all'art. 6; 
      j) che il saldo del premio richiesto dal giovane a valere sulla
tipologia di intervento 6.1 sia stato proposto al pagamento. 
    5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma  4  e
in attuazione dell'art. 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione
(UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul  luogo  dell'operazione
finanziata, fatta salva la decisione di non  effettuare  tale  visita
per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento  di  liquidazione
dell'aiuto: 
      a) l'operazione e' compresa nel  campione  selezionato  per  il
controllo in loco di cui al comma 7; 
      b) l'Ufficio attuatore ritiene,  motivandolo,  che  vi  sia  un
rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di  ammissibilita'
o di mancata realizzazione dell'operazione. 
    6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di  cui  al  comma  4
l'ufficio attuatore verifica che i costi siano: 
      a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque,
entro i termini fissati dal provvedimento di concessione; 
      b) preventivati in domanda di aiuto; 
      c) imputabili all'operazione finanziata e vi  sia  una  diretta
imputazione dei costi  sostenuti  all'operazione  realizzata  e  agli
obiettivi individuati; 
      d) pertinenti all'operazione ammessa; 
      e) congrui e commisurati all'entita' dell'operazione. 
    7. Alla liquidazione a saldo degli aiuti si  applica  l'art.  42,
commi 8, 9, 10, 11 e 12. 
    8. Il rigetto delle domande di saldo  che  comportano  la  revoca
dell'aiuto concesso a valere sulle tipologie di  intervento  comporta
la revoca dell'intero pacchetto. 
 
                              Art. 44. 
 
                         Impegni essenziali 
 
    1.  Gli  impegni  essenziali  a  carico  del  giovane  al   primo
insediamento di cui all'art. 10 sono: 
      a) avviare e concludere il PA  entro  i  termini  indicati  nel
provvedimento di concessione di cui all'art. 30, comma 4, fatta salva
la concessione di eventuali proroghe di cui all'art. 34; 
      b) possedere, se non gia'  possedute,  le  adeguate  competenze
professionali, entro il termine indicato all'articolo 11; 
      c)  possedere,  se  non  gia'  posseduta,   la   qualifica   di
agricoltore in attivita' entro il termine stabilito all'art. 8, comma
2 lettera b); 
      d) possedere, se non gia' posseduta, la qualifica IAP entro  il
termine di conclusione del PA; 
      e) fruire dei servizi di formazione o  di  consulenza,  di  cui
alle tipologie di intervento 1.1 o 2.1 del PSR, entro il  termine  di
conclusione del PA; 
      f) non  creare  artificialmente  le  condizioni  richieste  per
l'ottenimento di benefici  previsti,  nonche'  non  presentare  prove
false per ricevere l'aiuto oppure omettere per negligenza di  fornire
le necessarie informazioni; 
      g)  mantenere  i  requisiti  di   ammissibilita',   fino   alla
liquidazione a saldo del premio e degli aiuti; 
      h) realizzare il PA conformemente a quanto  programmato,  fatte
salve le varianti sostanziali autorizzate di cui  all'art.  35  e  le
varianti non sostanziali approvate di cui all'art. 36; 
      i)  rispettare  le  condizioni,  gli  impegni  e  gli  obblighi
collegati  con  l'assegnazione  dei  punteggi  che  hanno  comportato
l'ammissibilita' e il finanziamento del pacchetto giovani; 
      j) garantire  il  mantenimento  della  piena  disponibilita'  e
agibilita' dei  locali  destinati  all'installazione  di  macchinari,
attrezzature o impiantistica; 
      k)rispettare la normativa in materia di aiuti di stato; 
      l) rispettare, per il periodo di cinque anni  a  decorrere  dal
termine dell'ultimo pagamento inerente al pacchetto, quanto  disposto
dall'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013; 
      m) consentire  lo  svolgimento  dei  controlli  previsti  dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale; 
      n) predisporre o aggiornare il fascicolo aziendale prima  della
presentazione della domanda di premio; 
      o)  restituire  all'Organismo  pagatore  gli  eventuali   fondi
indebitamente ricevuti. 
    2. Gli impegni essenziali a carico dell'azienda  neocostituita  o
in cui il giovane si e' insediato sono: 
      a) predisporre o aggiornare il fascicolo aziendale prima  della
presentazione della domanda di aiuto; 
      b) non avere chiesto e non avere  beneficiato  di  alcun  altro
finanziamento pubblico per la medesima operazione finanziata a valere
sui tipo di intervento attivati a pacchetto, nel rispetto del divieto
di cui all'art. 6; 
      c) avviare e concludere le operazioni ammesse  a  finanziamento
entro i termini indicati nel  provvedimento  di  concessione  di  cui
all'art. 30,  comma  3,  fatta  salva  la  concessione  di  eventuali
proroghe di cui all'art. 34; 
      d) non  creare  artificialmente  le  condizioni  richieste  per
l'ottenimento di benefici  previsti,  nonche'  non  presentare  prove
false per ricevere l'aiuto oppure omettere per negligenza di  fornire
le necessarie informazioni; 
      e) mantenere le condizioni previste all'art.  10  per  l'intero
periodo di vincolo di cinque anni a decorrere  dall'ultimo  pagamento
di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013; 
      f)  mantenere  i  requisiti  di   ammissibilita',   fino   alla
liquidazione  a  saldo  del  premio  e  dell'aiuto,  fatta  salva  la
dimensione economica massima di cui all'art. 8, comma 3, lettera  c),
numeri 1), 2) e 3); 
      g) realizzare le operazioni finanziate a valere sulle tipologie
di intervento attivate a pacchetto conformemente  a  quanto  previsto
nella  domanda  di  aiuto,  fatte  salve  le   varianti   sostanziali
autorizzate  di  cui  all'art.  35  e  le  varianti  non  sostanziali
approvate di cui all'art. 36; 
      h)  rispettare  gli  impegni  e  gli  obblighi  collegati   con
l'assegnazione dei punteggi, collegati con  l'operazione  finanziata,
che  hanno  comportato  l'ammissibilita'  e  il   finanziamento   del
pacchetto; 
      i) garantire  il  mantenimento  della  piena  disponibilita'  e
agibilita' dei  locali  destinati  all'installazione  di  macchinari,
attrezzature o impiantistica per l'intero periodo di vincolo  di  cui
alla lettera l); 
      j) garantire, per tutta la durata  del  periodo  di  stabilita'
delle operazioni di cui alla lettera l), la disponibilita'  giuridica
dei beni immobili e mobili oggetto dell'operazione e degli interventi
finanziati, in base alle condizioni del presente regolamento; 
      k) rispettare, la normativa in materia di aiuti di stato; 
      l) rispettare, per il periodo di cinque anni  a  decorrere  dal
termine dell'ultimo pagamento inerente al pacchetto, quanto  disposto
dall'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013; 
      m) consentire  lo  svolgimento  dei  controlli  previsti  dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale; 
      n) non apportare varianti alle operazioni  che  comportino  una
riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione
dell'aiuto, superiore al 30 per cento; 
      o)  restituire  all'Organismo  pagatore  gli  eventuali   fondi
indebitamente ricevuti; 
      p) rispettare, nei casi previsti  dal  decreto  legislativo  n.
163/2006, le norme sugli appalti pubblici e sulle procedure  di  gara
da parte di soggetti privati; 
      q) per le operazioni  relative  alla  tipologia  di  intervento
4.1.2, porre in opera, se non gia' esistenti, i  contatori-misuratori
del consumo d'acqua. 
    3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1  e
2, gli Uffici attuatori revocano il provvedimento di concessione  del
finanziamento disponendo la  decadenza  dall'aiuto  e  provvedono  al
recupero delle somme eventualmente gia' liquidate. 
    4. Con regolamento sono individuate le modalita' di controllo del
rispetto degli impegni  essenziali,  in  attuazione  della  normativa
comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed  esclusioni  degli
aiuti per inadempienze dei  beneficiari  dei  programmi  di  sviluppo
rurale. 
 
                              Art. 45. 
 
                          Impegni accessori 
 
    1.  Gli  impegni  accessori  a  carico  del  giovane   al   primo
insediamento di cui all'art. 10 e dell'azienda neo  costituita  o  in
cui il giovane si insedia sono: 
      a)  chiedere  preventivamente  l'autorizzazione  all'esecuzione
delle varianti sostanziali di cui all'art. 35; 
      b)  chiedere   l'approvazione   di   eventuali   varianti   non
sostanziali, di cui all'art. 36; 
      c) trasmettere la  documentazione  richiesta  entro  i  termini
fissati dal competente  Ufficio  attuatore  o  dal  provvedimento  di
concessione di cui all'art. 30, comma 3, fatta salva  la  concessione
di eventuali proroghe di cui all'art. 34; 
      d) trasmettere, in relazione a  quanto  previsto  all'art.  19,
comma 1, lettere d), numero 1) e g), numero 2), al competente Ufficio
attuatore ogni anno e per tutta la durata del periodo di  vincolo  di
cui all'art. 71 del regolamento  (UE)  1303/2013  i  consumi  d'acqua
effettivi dell'impianto irriguo; 
      e) trasmettere, in relazione a  quanto  previsto  all'art.  19,
comma 1, lettera d), numero 2), al competente Ufficio attuatore  ogni
anno e per tutta la durata del periodo di vincolo di cui all'art.  71
del  regolamento  (UE)  1303/2013   i   consumi   d'acqua   effettivi
dell'azienda agricola; 
      f) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione  e  di
comunicazione, in conformita' a quanto  stabilito  dall'allegato  III
del regolamento  di  esecuzione  (UE)  808/2014,  ed  in  particolare
durante l'attuazione dell'operazione: 
        1)  riportare  per  ogni  operazione  finanziata,   l'emblema
dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul  sito
ufficiale dell'Unione, unitamente alla seguente indicazione del ruolo
dell'Unione: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  l'Europa
investe nelle zone rurali; 
        2)  fornire  sul  sito  web   per   uso   professionale   del
beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell'operazione che
consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito  web  e  il
sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del
sostegno, compresi finalita' e risultati, con l'evidenza del sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione; 
        3) collocare, per le operazioni il cui  aiuto  supera  10.000
euro, almeno un poster con informazione sull'operazione che  evidenzi
il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione  europea,  in  un  luogo
facilmente visibile al pubblico; esporre, per le  operazioni  il  cui
aiuto supera  50.000  euro,  una  targa  contenente  indicazioni  sul
progetto, che evidenzi il sostegno finanziario  ricevuto  dall'Unione
europea; 
        4)  esporre,  per   le   operazioni   di   finanziamento   in
infrastrutture o opere di costruzione, il cui  aiuto  supera  500.000
euro, in un luogo facilmente  visibile  al  pubblico,  un  cartellone
temporaneo  di  dimensioni  rilevanti,  che  evidenzi   il   sostegno
finanziario dell'Unione europea e, entro tre mesi dal  completamento,
una targa  permanente  o  un  cartellone  pubblicitario  di  notevoli
dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico, che  indichi
il nome e il principale obiettivo dell'operazione e metta in evidenza
il sostegno finanziario dell'Unione europea; 
      g)  mantenere  aggiornato  il  fascicolo  aziendale  fino  alla
liquidazione a saldo degli aiuti concessi; 
      h) conservare separatamente tutta  la  documentazione  relativa
agli interventi finanziati; 
      i) iscrivere la documentazione attestante i costi sostenuti nei
registri contabili secondo i principi contabili vigenti; 
      j) rendere disponibili e trasmettere entro le scadenze  fissate
dall'Autorita' di gestione, anche mediante  l'utilizzo  di  strumenti
informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio  e
valutazione sull'avanzamento del programma; 
      k) comunicare all'ufficio attuatore le cause di forza  maggiore
e le circostanze eccezionali entro il termine indicato all'art. 49. 
    2.  In  caso  di  mancato  rispetto   degli   impegni   accessori
individuati ai sensi del  comma  1,  gli  uffici  attuatori  revocano
parzialmente  il  provvedimento  di  concessione  del   finanziamento
disponendo la riduzione  delle  somme  concesse  e  provvedendo,  ove
necessario, al recupero delle somme eventualmente gia' liquidate. 
    3. Con regolamento sono individuate le modalita' di controllo del
rispetto degli impegni accessori, nonche' le percentuali di riduzione
degli aiuti concessi, in  attuazione  della  normativa  nazionale  in
materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per  inadempienze  dei
beneficiari dei programmi di sviluppo rurale. 
 
                              Art. 46. 
 
                     Ritiro di domande di aiuto, 
                    di pagamento e dichiarazioni 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  paragrafo  1,  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 809/2014, una domanda di aiuto o di pagamento  o  una
dichiarazione puo' essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi
momento. 
    2. Il beneficiario presenta la  domanda  di  ritiro,  in  formato
elettronico sul SIAN. 
    3. L'Ufficio attuatore prende atto,  con  proprio  provvedimento,
del ritiro della domanda. 
    4.  Ai  sensi  dell'art.  3,  paragrafo  2,  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 809/2014, non e' ammesso il ritiro della  domanda  di
aiuto, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario e' gia'
stato informato: 
      a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui
al comma 1; 
      b) che e' soggetto a controllo in loco; 
      c) che dal controllo  in  loco  effettuato  sono  emerse  delle
inadempienze imputabili al beneficiario. 
    5.  Ai  sensi  dell'art.  3,  paragrafo  3,  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 809/2014, il ritiro della domanda di cui al  comma  1
riporta il beneficiario nella situazione  in  cui  si  trovava  prima
della presentazione della domanda ritirata. 
 
                              Art. 47. 
 
                            Errori palesi 
 
    1. Ai sensi  dell'art.  4  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi  forniti
dal beneficiario possono essere  corretti  e  adeguati  in  qualsiasi
momento dopo  essere  stati  presentati  in  casi  di  errori  palesi
riconosciuti dall'autorita' competente sulla base di una  valutazione
complessiva del caso particolare  e  purche'  il  beneficiario  abbia
agito in buona fede. 
    2. Sono riconosciuti errori palesi quelli: 
      a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle
domande o dei suoi allegati, la cui  evidenza  scaturisce  dall'esame
della documentazione presentata; 
      b)  che  possono  essere  individuati  agevolmente  durante  un
controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di
cui alla lettera a)  anche  sulla  base  di  atti,  elenchi  o  altra
documentazione in possesso dell'Ufficio  attuatore  o  dell'Organismo
pagatore. 
    3.  Sono  da  ritenersi  errori  palesi  quelli   derivanti,   in
particolare da: 
      a) errori di compilazione della domanda conseguenti a  campi  o
caselle non riempiti o informazioni mancanti; 
      b)   verifiche   di   coerenza   che   rilevino    informazioni
contraddittorie. 
    4. Non sono considerati errori palesi, in particolare: 
      a) l'errata o mancata indicazione del CUAA o della partita IVA,
ove prevista; 
      b) l'aggiornamento del fascicolo aziendale; 
      c) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei  dati
necessari ai fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di
ammissibilita' del beneficiario o dell'operazione; 
      d) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei  dati
necessari ai fini valutazione dei criteri di selezione e di priorita'
e per l'attribuzione dei relativi punteggi; 
      e) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda; 
      f) il mancato inserimento del possesso di superfici o  capi  il
cui titolo, all'atto  della  presentazione  della  domanda,  nrisulta
scaduto; 
      g) la richiesta di  aiuto  su  beni  risultanti  dal  fascicolo
aziendale  non  aggiornato   erroneamente   ancora   in   carico   al
beneficiario; 
      h) gli errori reiterati dal beneficiario  per  colpa,  commessi
anche in annate diverse. 
 
                              Art. 48. 
 
                          Revoca dell'aiuto 
 
    1. L'ufficio attuatore revoca, entro il termine di trenta  giorni
dall'accertamento  dell'evento,  il  provvedimento   di   concessione
dell'aiuto  nel  caso  di  mancato  rispetto  di  uno  degli  impegni
essenziali di cui all'art. 44. 
    2. L'ufficio attuatore revoca parzialmente, entro  trenta  giorni
dall'accertamento  dell'evento,  il  provvedimento   di   concessione
dell'aiuto  nel  caso  di  mancato  rispetto  di  uno  degli  impegni
accessori di cui all'art. 45. 
    3.  L'ufficio  attuatore  comunica,  entro  quindici  giorni  dal
provvedimento di cui ai commi 1 e 2 al beneficiario e alla  struttura
responsabile,  la  revoca  del   provvedimento   di   concessione   e
l'eventuale rideterminazione dell'aiuto nei casi di cui al  comma  2.
Gli  importi  indebitamente  percepiti  sono  recuperati   ai   sensi
dell'art. 7 del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  809/2014,  nel
rispetto delle indicazioni fornite  dall'Organismo  pagatore  e,  per
quanto non previsto, ai sensi degli articoli  49  e  50  della  legge
regionale 7/2000. 
    4.  L'ufficio  attuatore  provvede,  provvede,  se  sussistono  i
presupposti: 
      a) alla modifica della graduatoria; 
      b) all'utilizzo, previo parere  della  struttura  responsabile,
delle  eventuali  economie  per  lo  scorrimento  delle  domande   di
pacchetto ammesse ma non finanziate; 
      c) alla pubblicazione della graduatoria  secondo  le  procedure
indicate all'art. 30, comma 2, lettera i). 
 
                              Art. 49. 
 
                       Cause di forza maggiore 
                      e circostanze eccezionali 
 
    1. Ai sensi  dell'art.  2,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
1306/2013 si  considerano  cause  di  forza  maggiore  e  circostanze
eccezionali i seguenti casi: 
      a) il decesso del beneficiario; 
      b)   l'incapacita'   professionale   di   lunga   durata    del
beneficiario; 
      c)  una  calamita'  naturale  grave  che  colpisce   seriamente
l'azienda; 
      d) la distruzione fortuita  dei  fabbricati  aziendali  adibiti
all'allevamento; 
      e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalita' o una
parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del
beneficiario; 
      f) l'esproprio della  totalita'  o  di  una  parte  consistente
dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto  alla  data
di presentazione della domanda. 
      g) circostanze eccezionali,  impreviste  o  imprevedibili,  non
imputabili al beneficiario, purche' adeguatamente documentate. 
    2. Il beneficiario o il suo rappresentante  comunica  all'ufficio
attuatore i casi di forza  maggiore  e  le  circostanze  eccezionali,
allegando  la  relativa   documentazione,   entro   quindici   giorni
lavorativi dalla data in cui e' in condizione di farlo. 
    3. Con riferimento  alle  fattispecie  di  cui  al  comma  1,  il
rimborso  dell'aiuto  concesso  e   l'applicazione   delle   sanzioni
amministrative sono disciplinati dall'art.  4  del  regolamento  (UE)
640/2014. 
 
                              Art. 50. 
 
                          Controlli ex post 
 
    1. Ai sensi dell'art.  52  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
809/2014, l'organismo pagatore o l'eventuale  soggetto  dallo  stesso
delegato effettua i controlli ex  post  per  verificare  il  rispetto
degli impegni, di  cui  agli  articoli  44  e  45,  per  i  quali  il
beneficiario  e'  tenuto  al  rispetto  anche  dopo  la  liquidazione
dell'aiuto. 
 
                              CAPO VII 
 
                         Disposizioni finali 
 
                              Art. 51. 
 
                       Disposizione di rinvio 
 
    1. Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento si applicano la normativa europea in materia di  sostegno
allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) 1303/2013  e
1305/2013,  i  regolamenti  comunitari  delegati  attuativi,  il  PSR
2014-2020,  la  legge  regionale  7/2000  e  il  decreto  legislativo
163/2006. 
 
                              Art. 52. 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Il regolamento (CE)  1698/2005  continua  ad  applicarsi  agli
interventi  realizzati  nell'ambito  del  PSR  2007-2013   ai   sensi
dell'art. 88 del regolamento (UE) 1305/2013. 
    2. Per l'anno 2016 il giovane, in qualita'  di  amministratore  e
legale  rappresentante  dell'azienda  in  cui  si  e'   insediato   o
neocostituita, presenta dalla data di entrata in vigore del  presente
regolamento e fino al 30 giugno 2016,  prorogabile  con  decreto  del
direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul  Bollettino
Ufficiale della Regione, la domanda di pacchetto, secondo  una  delle
seguenti modalita': 
      a) compila, sottoscrive e  trasmette,  esclusivamente  mediante
posta         elettronica          certificata          all'indirizzo
agricoltura@certregione.fvg.it, la domanda semplificata di pacchetto,
redatta a pena di inammissibilita'  utilizzando  il  modello  di  cui
all'allegato F; entro il termine sopra indicato riproduce la  domanda
semplificata di pacchetto  in  formato  elettronico  sul  SIAN  e  la
presenta, corredata della documentazione di cui all'art. 28,  secondo
una delle modalita' indicate all'art. 27, comma 1), lettere a) e b); 
      b) compila, sottoscrive e trasmette  la  domanda  di  pacchetto
direttamente  in  formato  elettronico  su  SIAN  secondo  una  delle
modalita' indicate all'art. 27, comma 1, lettere a) e b). 
    3. La domanda semplificata di  pacchetto,  di  cui  al  comma  2,
lettera a) contiene: 
      a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa  ai
sensi dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
445/2000, attestante il  possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  al
premio e all'aiuto; 
      b) l'attivazione  dei  tipo  di  intervento  4.1.1  o  4.1.2  o
entrambi con l'indicazione dei costi presunti totali; 
      c) l'adesione  obbligatoria  ai  servizi  di  formazione  o  di
consulenza di cui alla tipologia di intervento 1.1 del PSR,  relativa
al sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione  di
competenze, o alla tipologia di intervento 2.1 del PSR,  relativa  ai
servizi di consulenza rivolti agli operatori  agricoli,  forestali  e
alle piccole e medie imprese; 
      d) gli interventi previsti  per  l'attuazione  del  PA  di  cui
all'art. 12. 
    4. Nel caso di cui al comma 2, lettera a) la mancata riproduzione
della  domanda  a  pacchetto  in  formato  elettronico  su   SIAN   e
presentazione della stessa, corredata della documentazione richiesta,
entro il termine previsto comporta l'inammissibilita' della domanda a
pacchetto. 
    5. Per l'anno 2016, in deroga a  quanto  disposto  dall'art.  10,
comma 7, la domanda di pacchetto, di cui  al  comma  2,  puo'  essere
presentata anche da giovani che hanno iniziato l'insediamento  dal  1
gennaio 2015 ed  entro  i  quindici  mesi  precedenti  alla  data  di
presentazione della domanda. 
    6. L'ammissibilita' delle domande  di  pacchetto  presentate  dai
giovani di cui al comma 5 e' condizionata all'approvazione, da  parte
della Commissione europea secondo le procedure previste dall'art. 11,
paragrafo 1, lettera b)  del  regolamento  (UE)  1305/2013,  del  PSR
modificato con l'introduzione della deroga di cui al comma 5. 
 
                              Art. 53. 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Il trattamento dei dati  personali  avviene  nel  rispetto  di
quanto previsto all'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 
 
                              Art. 54. 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi  e  ai  regolamenti
contenuto nel presente regolamento si  intende  effettuato  al  testo
vigente dei medesimi,  comprensivo  delle  modifiche  e  integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 55. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
(Omissis). 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani