Art. 11 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le Pro Loco eventualmente gia' iscritte al Registro regionale di
cui all'art. 4 della legge regionale n. 34  del  2002  sono  iscritte
d'ufficio alla sezione di cui all'art. 4,  comma  1,  della  presente
legge,  salvo  espressa  rinuncia  da  fare  pervenire  alla   Giunta
regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
 
    Bologna, 25 marzo 2016 
 
                              BONACCINI 
 
(Omissis).