Art. 11 Disposizioni transitorie 1. Le Pro Loco eventualmente gia' iscritte al Registro regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 34 del 2002 sono iscritte d'ufficio alla sezione di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge, salvo espressa rinuncia da fare pervenire alla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 25 marzo 2016 BONACCINI (Omissis).