Art. 6 Convenzioni 1. I Comuni e le Unioni di Comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 34 del 2002, che definiscano i criteri e le modalita': a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali; b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti; c) di gestione delle attivita' di promozione sociale verso soggetti terzi; d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed attrezzature del Comune, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della legge regionale n. 34 del 2002. 2. Al fine di uniformare le caratteristiche ed i contenuti delle convenzioni di cui al comma 1, le strutture associative delle Pro Loco di cui all'art. 5, in accordo fra loro, possono predisporre un modello di convenzione da sottoporre ai Comuni interessati, i quali potranno modificarlo adattandolo alle esigenze territoriali. 3. Nel caso che, su uno stesso territorio, si costituisca piu' di una Pro Loco, il Comune o l'Unione di Comuni, attraverso una valutazione comparativa delle loro caratteristiche, determina di volta in volta quali Pro Loco siano piu' idonee a svolgere le attivita' di pubblico interesse.