Art. 6 
 
                             Convenzioni 
 
  1. I Comuni e le Unioni di Comuni possono consultare  le  Pro  Loco
nella redazione dei programmi  e  dei  progetti  turistici  locali  e
stipulare con esse convenzioni, ai sensi  dell'art.  12  della  legge
regionale n. 34 del 2002, che definiscano i criteri e le modalita': 
    a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali; 
    b) di gestione degli uffici per  l'informazione  e  l'accoglienza
dei turisti; 
    c) di  gestione  delle  attivita'  di  promozione  sociale  verso
soggetti terzi; 
    d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed attrezzature del
Comune, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della legge regionale n.
34 del 2002. 
  2. Al fine di uniformare le caratteristiche ed  i  contenuti  delle
convenzioni di cui al comma 1, le  strutture  associative  delle  Pro
Loco di cui all'art. 5, in accordo fra loro, possono  predisporre  un
modello di convenzione da sottoporre ai Comuni interessati,  i  quali
potranno modificarlo adattandolo alle esigenze territoriali. 
  3. Nel caso che, su uno stesso territorio, si costituisca  piu'  di
una Pro  Loco,  il  Comune  o  l'Unione  di  Comuni,  attraverso  una
valutazione comparativa  delle  loro  caratteristiche,  determina  di
volta in volta quali  Pro  Loco  siano  piu'  idonee  a  svolgere  le
attivita' di pubblico interesse.