Art. 7 Bandi per contributi regionali 1. Le Pro Loco e le loro strutture associative, laddove ne possiedano i requisiti, accedono ai contributi destinati alle associazioni di promozione sociale nonche' ad eventuali contributi destinati esclusivamente ad esse, ai sensi dall'art. 9 della legge regionale n. 34 del 2002. 2. La Giunta regionale, per le finalita' di cui all'art. 1, disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalita' della procedura selettiva per la concessione degli ulteriori contributi di cui al comma 1, alle Pro Loco che presentino qualificati programmi relativi alle attivita' di cui all'art. 3. 3. La Giunta regionale puo' erogare contributi alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, di cui all'art. 5, per la realizzazione di progetti di portata interprovinciale. 4. La Giunta regionale puo' altresi' erogare contributi alle strutture associative delle Pro Loco di rilevanza regionale, di cui all'art. 5, per la realizzazione di progetti di portata regionale o interregionale, nonche' per il sostegno a progetti di coordinamento delle Pro Loco e di formazione degli operatori degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti da esse gestiti. 5. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalita' della procedura selettiva per la concessione di contributi di cui ai commi 3 e 4.