Art. 7 
 
                   Bandi per contributi regionali 
 
  1. Le  Pro  Loco  e  le  loro  strutture  associative,  laddove  ne
possiedano  i  requisiti,  accedono  ai  contributi  destinati   alle
associazioni di promozione sociale nonche'  ad  eventuali  contributi
destinati esclusivamente ad esse, ai sensi dall'art.  9  della  legge
regionale n. 34 del 2002. 
  2. La Giunta  regionale,  per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1,
disciplina con proprio provvedimento i criteri e le  modalita'  della
procedura selettiva per la concessione degli ulteriori contributi  di
cui al comma 1, alle Pro Loco che  presentino  qualificati  programmi
relativi alle attivita' di cui all'art. 3. 
  3. La Giunta regionale puo' erogare contributi  alle  articolazioni
provinciali delle  strutture  associative  delle  Pro  Loco,  di  cui
all'art.  5,  per   la   realizzazione   di   progetti   di   portata
interprovinciale. 
  4. La  Giunta  regionale  puo'  altresi'  erogare  contributi  alle
strutture associative delle Pro Loco di rilevanza regionale,  di  cui
all'art. 5, per la realizzazione di progetti di portata  regionale  o
interregionale, nonche' per il sostegno a progetti  di  coordinamento
delle Pro Loco e di  formazione  degli  operatori  degli  uffici  per
l'informazione e l'accoglienza dei turisti da esse gestiti. 
  5. La Giunta  regionale  disciplina  con  proprio  provvedimento  i
criteri e le modalita' della procedura selettiva per  la  concessione
di contributi di cui ai commi 3 e 4.