Art. 8 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  legge  per
gli esercizi finanziari 2016-2018,  la  Regione  fa  fronte  con  gli
stanziamenti del bilancio di  previsione  2016-2018  delle  leggi  di
settore coinvolte. Agli oneri derivanti dall'art. 7, per gli esercizi
finanziari 2016-2018 la Regione provvede con le  risorse  di  cui  al
bilancio di previsione nell'ambito degli stanziamenti a valere  sulla
legge  regionale  4  marzo  1998,  n.  7  (Organizzazione   turistica
regionale  -  Interventi  per  la  promozione  e  commercializzazione
turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47,
20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale  abrogazione
della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28), Missione 7 -  Turismo  -
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - e  sulla  legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 34,  Missione  12  -  Diritti  sociali,
politiche  sociali  e  famiglia  -  Programma  8  -  Cooperazione   e
associazionismo. 
  2. La Giunta regionale e' autorizzata  a  provvedere,  con  proprio
atto,  alle  relative  variazioni  di  bilancio  che  si   rendessero
necessarie. 
  3. Per gli esercizi successivi al  2018,  la  Regione  provvede  al
finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei  limiti
degli  stanziamenti  annualmente  autorizzati  ai  sensi  di   quanto
disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001,  n.  40
(Ordinamento  contabile  della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione
delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.  4)  e
dall'art.  38  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.   118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42).