Art. 9 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. L'Assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.  A  tal  fine,
con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione
assembleare una relazione  che  fornisca  informazioni  sui  seguenti
aspetti: 
    a) la diffusione delle convenzioni regolamentate  dall'art.  6  e
come queste abbiano contribuito al miglioramento dell'attivita' delle
Pro Loco, evidenziando le eventuali criticita' riscontrate; 
    b) l'utilizzo dei contributi di cui all'art. 7 destinati alle Pro
Loco, alle rappresentanze regionali ed alle articolazioni provinciali
delle strutture associative delle  Pro  Loco,  indicando  altresi'  i
risultati conseguiti. 
  2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano  per
la migliore valutazione della presente legge.