Art. 9 Clausola valutativa 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: a) la diffusione delle convenzioni regolamentate dall'art. 6 e come queste abbiano contribuito al miglioramento dell'attivita' delle Pro Loco, evidenziando le eventuali criticita' riscontrate; b) l'utilizzo dei contributi di cui all'art. 7 destinati alle Pro Loco, alle rappresentanze regionali ed alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, indicando altresi' i risultati conseguiti. 2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.