Art. 15 
 
                          Piani di ambito. 
              Modifiche all'art. 27 della l.r. 25/1998 
 
  1. Il comma  3  dell'art.  27  della  legge  regionale  25/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Il piano adottato e' depositato per trenta  giorni  consecutivi
presso le sedi della autorita' per il servizio di gestione  integrata
dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel  territorio  dell'ambito
ottimale, nonche' sul sito istituzionale dei comuni e della  Regione,
durante i quali chiunque puo' presentare osservazioni.  Dell'avvenuta
adozione e del nome del garante e' data comunicazione su  almeno  due
quotidiani a diffusione locale. Entro lo stesso  termine  la  Regione
puo' prescrivere alla autorita' per il servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani le modifiche necessarie  a  rendere  il  piano  di
ambito  conforme   al   piano   regionale.   I   comuni   trasmettono
tempestivamente alla autorita' per il servizio di gestione  integrata
dei rifiuti urbani le osservazioni ricevute.».