Art. 15 Piani di ambito. Modifiche all'art. 27 della l.r. 25/1998 1. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 25/1998 e' sostituito dal seguente: «3. Il piano adottato e' depositato per trenta giorni consecutivi presso le sedi della autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel territorio dell'ambito ottimale, nonche' sul sito istituzionale dei comuni e della Regione, durante i quali chiunque puo' presentare osservazioni. Dell'avvenuta adozione e del nome del garante e' data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale. Entro lo stesso termine la Regione puo' prescrivere alla autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le modifiche necessarie a rendere il piano di ambito conforme al piano regionale. I comuni trasmettono tempestivamente alla autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le osservazioni ricevute.».