Art. 7 Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche all'art. 15 della l.r. 25/1998 1. Il comma 2-bis dell'art. 15 della legge regionale 25/1998 e' sostituito dal seguente: «2-bis. I comuni, le autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti sono tenuti a trasmettere i dati sulla gestione dei rifiuti in loro possesso richiesti dall'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. e dall'ARPAT, necessari all'esercizio delle attivita' istituzionali di tali enti di cui, rispettivamente, alla legge regionale 87/2009 ed alla legge regionale 30/2009 . L'ARPAT al fine di garantire l'acquisizione di un quadro conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla «Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.» i dati relativi al modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale). La trasmissione dei dati avviene in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo I, capo I della legge 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) ed avvalendosi dei flussi informativi in conformita' alle modalita' e agli standard tecnologici previsti dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza).». 2. Al comma 2-ter dell'art. 15 della legge regionale 25/1998 le parole: «ed agli ambiti territoriali ottimali» sono soppresse.