Art. 10 
 
                             APT Servizi 
 
  1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a promuovere
e partecipare alla costituzione di  una  societa'  a  responsabilita'
limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto  costitutivo
e lo statuto della societa' prevedano che: 
    a) l'oggetto sociale comprenda: 
      1)  la  gestione  e  l'attuazione  dei  progetti  e  dei  piani
regionali  in  materia  di  turismo  sul  mercato  nazionale,  ed  in
particolare la specializzazione nella realizzazione di  progetti  sui
mercati internazionali; 
      2) la  promozione  e  valorizzazione  integrata  delle  risorse
turistico-ambientali, storico-culturali,  dell'artigianato  locale  e
dei prodotti tipici dell'agricoltura; 
      3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione
in materia di turismo; 
      4)  l'attivita'  di  validazione  di  progetti  turistici,   da
realizzarsi sui mercati internazionali; 
      5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione  e  alle
attivita' di realizzazione di programmi e iniziative  in  materia  di
turismo, ambiente, cultura,  artigianato  locale  e  prodotti  tipici
dell'agricoltura; 
      6) la gestione di azioni di marketing  concertate  tra  diversi
settori; 
      7) il coordinamento e  la  fornitura  di  servizi  di  supporto
all'internazionalizzazione delle imprese turistiche; 
    b) la partecipazione della Regione non possa  scendere  sotto  il
50,1 per cento del capitale sociale; 
    c) alla Regione spetti la nomina dell'Amministratore unico ovvero
la nomina di un numero proporzionale alla partecipazione detenuta  di
amministratori, compreso il Presidente, e sindaci revisori; 
    d)  la  maggioranza  degli  utili  di  esercizio  sia   destinata
all'incremento delle risorse per il  finanziamento  dei  progetti  di
promo-commercializzazione turistica; 
    e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel  caso  in
cui i soci di minoranza intendano cedere quote  di  capitale  sociale
detenute; 
    f) l'organismo di gestione sia costituito  da  un  Amministratore
unico qualora la societa' sia totalmente partecipata  dalla  Regione,
oppure, da un Consiglio  di  amministrazione  formato  da  un  numero
massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la
societa'  abbia  un  capitale  superiore  a  2.000.000,00  di   euro,
interamente  versati,  ovvero  abbia  dichiarato,  nei  tre  esercizi
precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo  superiore  a
10.000.000,00 di euro; 
    g) gli incarichi di cui al comma 1 lettera f) sono attribuiti nel
rispetto della normativa per l'inconferibilita'  ed  incompatibilita'
degli incarichi prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190); 
    h) il compenso lordo annuale onnicomprensivo  dell'Amministratore
unico non sia superiore  all'ottanta  per  cento  dell'indennita'  di
carica spettante ad un consigliere regionale, e che il  compenso  del
Presidente del Consiglio di amministrazione, ove  nominato,  non  sia
superiore al sessanta per cento dell'indennita' di  carica  spettante
ad un consigliere regionale; 
    i)  il  compenso  lordo  annuale  onnicomprensivo  spettante   ai
restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore
all'importo di 2.500,00 euro, aumentabili fino al doppio  qualora  si
verifichi  una  delle  condizioni  che  consentono  di  prevedere  un
Consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della  lettera
f). Detto  compenso  annuale  puo'  essere  aggiornato  dalla  Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei  prezzi  al
consumo. Resta salva  la  possibilita'  di  prevedere  una  specifica
indennita' per l'eventuale Amministratore delegato; 
    l) salvo diversa previsione  dell'ordinamento  civile,  anche  in
relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione
contabile sia monocratico. 
  2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualita'  di  socio  e'
assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. 
  3. Il sistema delle Camere di  commercio  dell'Emilia-Romagna  puo'
essere socio di riferimento per la  costituzione  della  societa'  di
servizi qualora scelga, a seguito di uno  specifico  accordo  con  la
Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle
azioni di promo-commercializzazione. 
  4. APT Servizi  svolge  un  ruolo  di  coordinamento  per  prodotti
tematici trasversali che riguardano piu' Destinazioni turistiche,  al
fine di delineare le politiche generali di tali prodotti  trasversali
e definire azioni coordinate, in particolare per i mercati esteri.  I
prodotti tematici trasversali coordinati da APT Servizi sono: 
    a) Appennino e Parchi naturali; 
    b) Terme e Benessere; 
    c) Citta' d'arte; 
    d) Congressi, convegni, eventi; 
    e) Motor valley, Food valley e Wellness valley. 
  5. Ai fini dello sviluppo delle politiche e delle  azioni  relative
ai prodotti tematici trasversali di  cui  al  comma  4,  APT  Servizi
realizza una rete digitale di comunicazione turistica integrata per i
mercati nazionale e internazionale.