Art. 10 APT Servizi 1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una societa' a responsabilita' limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della societa' prevedano che: a) l'oggetto sociale comprenda: 1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali; 2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura; 3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo; 4) l'attivita' di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali; 5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attivita' di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura; 6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori; 7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche; b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1 per cento del capitale sociale; c) alla Regione spetti la nomina dell'Amministratore unico ovvero la nomina di un numero proporzionale alla partecipazione detenuta di amministratori, compreso il Presidente, e sindaci revisori; d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promo-commercializzazione turistica; e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute; f) l'organismo di gestione sia costituito da un Amministratore unico qualora la societa' sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un Consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la societa' abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro; g) gli incarichi di cui al comma 1 lettera f) sono attribuiti nel rispetto della normativa per l'inconferibilita' ed incompatibilita' degli incarichi prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); h) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'Amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un consigliere regionale, e che il compenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un consigliere regionale; i) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di 2.500,00 euro, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un Consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera f). Detto compenso annuale puo' essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Resta salva la possibilita' di prevedere una specifica indennita' per l'eventuale Amministratore delegato; l) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico. 2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualita' di socio e' assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. 3. Il sistema delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna puo' essere socio di riferimento per la costituzione della societa' di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promo-commercializzazione. 4. APT Servizi svolge un ruolo di coordinamento per prodotti tematici trasversali che riguardano piu' Destinazioni turistiche, al fine di delineare le politiche generali di tali prodotti trasversali e definire azioni coordinate, in particolare per i mercati esteri. I prodotti tematici trasversali coordinati da APT Servizi sono: a) Appennino e Parchi naturali; b) Terme e Benessere; c) Citta' d'arte; d) Congressi, convegni, eventi; e) Motor valley, Food valley e Wellness valley. 5. Ai fini dello sviluppo delle politiche e delle azioni relative ai prodotti tematici trasversali di cui al comma 4, APT Servizi realizza una rete digitale di comunicazione turistica integrata per i mercati nazionale e internazionale.