Art. 11 Rapporti tra Regione e APT Servizi 1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina: a) le modalita' e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), e alle altre attivita' che la societa' e' chiamata a svolgere per conto della Regione; b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attivita' svolte dall'APT Servizi per conto della Regione; c) le verifiche che la Regione puo' svolgere, in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera a). 2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, stipula altresi' appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), e delle altre attivita' commissionate alla societa'. 3. APT Servizi svolge, con cadenza annuale, una relazione alla competente Commissione assembleare sull'attivita' svolta.