Art. 11 
 
                 Rapporti tra Regione e APT Servizi 
 
  1. I rapporti tra Regione ed  APT  Servizi  sono  regolati  da  una
apposita convenzione di durata  poliennale,  approvata  dalla  Giunta
regionale, che disciplina: 
    a) le modalita' e le procedure di trasferimento  all'APT  Servizi
dei finanziamenti relativi alla realizzazione  dei  progetti  di  cui
all'art. 5, comma 3, lettera  a),  e  alle  altre  attivita'  che  la
societa' e' chiamata a svolgere per conto della Regione; 
    b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di
risultato delle attivita' svolte dall'APT  Servizi  per  conto  della
Regione; 
    c) le verifiche che la Regione puo' svolgere, in corso d'opera ed
a consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti di  cui  all'art.
5, comma 3, lettera a). 
  2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma  1  del
presente  articolo,  stipula  altresi'  appositi  contratti  con  APT
Servizi per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 3,
lettera a), e delle altre attivita' commissionate alla societa'. 
  3. APT Servizi svolge, con  cadenza  annuale,  una  relazione  alla
competente Commissione assembleare sull'attivita' svolta.