Art. 13 
 
         Servizi di accoglienza e di informazione turistica 
 
  1. La Regione contribuisce alla gestione  da  parte  dei  Comuni  e
delle Unioni dei Comuni dei servizi di accoglienza turistica  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera a), attraverso i Programmi turistici  di
promozione  locale  e  attraverso  la  realizzazione   di   strumenti
informatici e dei necessari processi di digitalizzazione. 
  2. La Citta' metropolitana di Bologna e le Province  verificano  la
rispondenza dei servizi  di  accoglienza  di  cui  al  comma  1  agli
standard minimi di  qualita'  stabiliti  con  apposito  provvedimento
della  Giunta  regionale,  sentito   il   parere   della   competente
Commissione assembleare. 
  3. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono  essere  inseriti  nella
rete digitale integrata di cui all'art. 2, comma 2,  lettera  a),  ed
essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 7, comma
3, lettera b), qualora, oltre a fornire i servizi  di  accoglienza  a
carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione  delle
informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli  standard  di
qualita' stabiliti dalla Giunta regionale. 
  4. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono gestire i servizi di cui
ai commi 1 e 3 anche in forma aggregata, ovvero in collaborazione con
la  Citta'  metropolitana  di  Bologna  o  le  Province.  La  Regione
incentiva tali aggregazioni secondo criteri  stabiliti  nel  rispetto
delle Linee guida triennali. 
  5. I Comuni e le Unioni dei Comuni  possono  altresi'  affidare  la
gestione di servizi di cui ai commi 1 e 3 in concessione  a  soggetti
pubblici o privati  o  ad  organismi  associativi  a  capitale  misto
pubblico-privato che assicurino il rispetto degli  standard  definiti
dalla Giunta regionale.