Art. 14 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. L'Assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.  A  tal  fine,
con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta  alla  competente
Commissione assembleare una relazione che fornisca  informazioni  sui
seguenti aspetti: 
    a)  caratteristiche,  mercati  raggiunti,  risultati  conseguiti,
criticita' riscontrate nell'ambito dei progetti  di  marketing  e  di
promozione turistica realizzati da APT servizi; 
    b)  caratteristiche,  mercati  raggiunti,  risultati  conseguiti,
criticita' riscontrate nell'ambito dei progetti  di  marketing  e  di
promozione turistica realizzati dalle Destinazioni turistiche; 
    c) implicazioni della programmazione  regionale  e  locale  della
presente  legge  sulla   programmazione   regionale   integrata   dei
trasporti; 
    d)  finanziamenti  accordati  ai  sensi  dell'art.  7,  indicando
altresi' i risultati conseguiti. 
  2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale comunica alla competente Commissione  assembleare
lo  stato  di  attuazione  delle  presente  legge   con   particolare
riferimento al nuovo assetto organizzativo. 
  3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano  per
la migliore valutazione della presente legge.