Art. 16 Norma transitoria 1. Ai fini della prima applicazione della presente legge, l'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 1, si intende valida in relazione alla societa' APT Servizi, gia' istituita ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 1998. 2. Fino alla istituzione delle Aree vaste a finalita' turistica, ai sensi dell'art. 12, comma 1, la Giunta regionale puo' comunque procedere alla istituzione delle Destinazioni turistiche sulla base delle proposte dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3. 3. Le proposte devono provenire da almeno due Province confinanti e dai soggetti di cui all'art. 12, comma 3, che intendano aderire alle Destinazioni turistiche, purche' appartenenti al territorio delle Province interessate. La Citta' metropolitana di Bologna puo' formulare la proposta singolarmente o congiuntamente ad una o piu' Province confinanti. 4. Con l'istituzione della Destinazione turistica tutte le funzioni gia' esercitate sul territorio ad essa afferente dalle Unioni di prodotto, di cui all'art. 13 della legge regionale n. 7 del 1998, sono esercitate dalla Destinazione stessa o da APT Servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 4. 5. Ai seguenti procedimenti relativi alla concessione di risorse finanziarie, se attivati entro il 31 dicembre 2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1998: a) attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi srl, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art. 7 comma 2 lettera a), per le attivita' 2016 e 2017; b) attuazione dei Programmi turistici di Promozione locale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera d), dell'art. 6, e dell'art. 7, comma 3, lettera a), per le attivita' 2016 e 2017; c) attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle Unioni di prodotto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), dell'art. 7, comma 2, lettera b), e dell'art. 13, comma 3, per le attivita' 2016; d) contributi per le spese dei Comuni inseriti nella rete integrata dei servizi di informazione turistica di interesse regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera c), per le attivita' 2016; e) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale per il turismo, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera e), per le attivita' 2016 e 2017; f) sviluppo di un Sistema informativo turistico regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), per le attivita' 2016 e 2017; g) finanziamenti di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di rilevanti nuove iniziative, ai sensi dell'art. 7, comma 5, per le attivita' 2016 e 2017; h) sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di prodotto, ai sensi dell'art. 5, comma 3 lettera c), dell'art. 7, comma 2, lettera c), e dell'art. 13, comma 5, per le attivita' 2016 e 2017. 6. Al fine di assicurare al sistema turistico regionale le risorse finanziarie per realizzare interventi promozionali, anche a sostegno della stagione turistica 2017, le Unioni di prodotto, entro il 31 dicembre 2016, possono attuare progetti speciali, proposti alla Regione Emilia-Romagna anche ai sensi dell'art. 15 della legge 7 giugno 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 7. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi, riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38)), sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale, ivi compresa l'attribuzione della competenza, fino alla loro conclusione. 8. Tutti i procedimenti attivati entro il 31 dicembre 2016, in base alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1998, si concludono ai sensi della medesima legge.