Art. 16 
 
                          Norma transitoria 
 
  1.  Ai  fini  della  prima  applicazione  della   presente   legge,
l'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 1, si  intende  valida  in
relazione  alla  societa'  APT  Servizi,  gia'  istituita  ai   sensi
dell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 1998. 
  2. Fino alla istituzione delle Aree vaste a finalita' turistica, ai
sensi dell'art. 12,  comma  1,  la  Giunta  regionale  puo'  comunque
procedere alla istituzione delle Destinazioni turistiche  sulla  base
delle proposte dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3. 
  3. Le proposte devono provenire da almeno due Province confinanti e
dai soggetti di cui all'art. 12, comma 3, che intendano aderire  alle
Destinazioni turistiche, purche'  appartenenti  al  territorio  delle
Province  interessate.  La  Citta'  metropolitana  di  Bologna   puo'
formulare la proposta singolarmente o congiuntamente ad  una  o  piu'
Province confinanti. 
  4. Con l'istituzione della Destinazione turistica tutte le funzioni
gia' esercitate sul territorio ad  essa  afferente  dalle  Unioni  di
prodotto, di cui all'art. 13 della legge regionale  n.  7  del  1998,
sono esercitate dalla Destinazione stessa o da APT Servizi  ai  sensi
di quanto previsto dall'art. 10, comma 4. 
  5. Ai seguenti procedimenti relativi alla  concessione  di  risorse
finanziarie, se attivati entro il 31 dicembre 2016, si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1998: 
    a) attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica
di prevalente interesse per i mercati internazionali di  APT  Servizi
srl, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art. 7 comma 2
lettera a), per le attivita' 2016 e 2017; 
    b) attuazione dei Programmi turistici di  Promozione  locale,  ai
sensi dell'art. 5, comma 3, lettera d), dell'art. 6, e  dell'art.  7,
comma 3, lettera a), per le attivita' 2016 e 2017; 
    c) attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di
prevalente  interesse  per  il  mercato  italiano  delle  Unioni   di
prodotto, ai sensi dell'art. 5, comma 3,  lettera  b),  dell'art.  7,
comma 2, lettera b), e dell'art. 13, comma 3, per le attivita' 2016; 
    d) contributi  per  le  spese  dei  Comuni  inseriti  nella  rete
integrata  dei  servizi  di  informazione  turistica   di   interesse
regionale, ai  sensi  dell'art.  7,  comma  3,  lettera  c),  per  le
attivita' 2016; 
    e) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale  per  il
turismo, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera e), per  le  attivita'
2016 e 2017; 
    f) sviluppo di un Sistema  informativo  turistico  regionale,  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), per le attivita' 2016 e 2017; 
    g)  finanziamenti  di  progetti  speciali  o  di  iniziative   di
carattere straordinario ovvero  di  rilevanti  nuove  iniziative,  ai
sensi dell'art. 7, comma 5, per le attivita' 2016 e 2017; 
    h)  sostegno  alle  iniziative  di  promo-commercializzazione   e
commercializzazione  turistica  realizzate  dalle   aggregazioni   di
imprese aderenti alle Unioni di prodotto, ai sensi dell'art. 5, comma
3 lettera c), dell'art. 7, comma 2, lettera c), e dell'art. 13, comma
5, per le attivita' 2016 e 2017. 
  6. Al fine di assicurare al sistema turistico regionale le  risorse
finanziarie per realizzare interventi promozionali, anche a  sostegno
della stagione turistica 2017, le Unioni di  prodotto,  entro  il  31
dicembre 2016,  possono  attuare  progetti  speciali,  proposti  alla
Regione Emilia-Romagna anche ai sensi  dell'art.  15  della  legge  7
giugno  1990  n.  241  (Nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
  7.  I  procedimenti  per  la  concessione  e  la  liquidazione  dei
contributi, riguardanti  domande  presentate  o  programmi  approvati
prima dell'entrata in vigore della  presente  legge  ai  sensi  della
legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo  e
la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della
legge regionale  11  gennaio  1993,  n.  3  (Disciplina  dell'offerta
turistica   della   Regione    Emilia-Romagna.    Programmazione    e
finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge  regionale  6
luglio 1984, n. 38)),  sono  disciplinati  dalle  disposizioni  della
stessa legge regionale, ivi compresa l'attribuzione della competenza,
fino alla loro conclusione. 
  8. Tutti i procedimenti attivati entro il 31 dicembre 2016, in base
alle disposizioni di cui alla legge  regionale  n.  7  del  1998,  si
concludono ai sensi della medesima legge.