Art. 3 
 
           Funzioni della Citta' metropolitana di Bologna 
                          e delle Province 
 
  1.  Alla  Citta'  metropolitana  di  Bologna  e  alle  Province  e'
conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative: 
    a) alla definizione di  proposte  ai  fini  della  programmazione
della promozione turistica locale, ai sensi dell'art. 6,  comprensiva
delle  eventuali  iniziative  di  promozione  e  valorizzazione   dei
territori per le Destinazioni turistiche; 
    b) alle professioni turistiche ai sensi delle normative vigenti; 
    c) al coordinamento delle attivita' di accoglienza,  informazione
locale e assistenza ai turisti. 
  2. La Citta' metropolitana di Bologna e  le  Province  svolgono  le
attivita'  amministrative  connesse   al   Programma   turistico   di
promozione locale, ivi  compresa  l'erogazione  dei  fondi  assegnati
dalla Regione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a). 
  3. Nell'esercizio delle funzioni conferite la Citta'  metropolitana
di Bologna e  le  Province  svolgono  le  attivita'  di  vigilanza  e
controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative  ai  sensi
della  legge  regionale   28   aprile   1984,   n.   21   (Disciplina
dell'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   di   competenza
regionale).