Art. 3 Funzioni della Citta' metropolitana di Bologna e delle Province 1. Alla Citta' metropolitana di Bologna e alle Province e' conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative: a) alla definizione di proposte ai fini della programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'art. 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori per le Destinazioni turistiche; b) alle professioni turistiche ai sensi delle normative vigenti; c) al coordinamento delle attivita' di accoglienza, informazione locale e assistenza ai turisti. 2. La Citta' metropolitana di Bologna e le Province svolgono le attivita' amministrative connesse al Programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a). 3. Nell'esercizio delle funzioni conferite la Citta' metropolitana di Bologna e le Province svolgono le attivita' di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).