Art. 4 
 
            Funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni 
 
  1. Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni  compete  la  valorizzazione
dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito  di  tali
funzioni i Comuni e le Unioni dei Comuni: 
    a)   assicurano   i   servizi   turistici   di   base    relativi
all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti
e l'informazione a carattere locale; 
    b)   organizzano   o   compartecipano   a    manifestazioni    di
intrattenimento  o  altre  iniziative  di  animazione  e   promozione
turistica di interesse locale. A tal  fine  possono  avvalersi  anche
delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i  Comuni  e  le  Unioni  dei  Comuni
possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi
sul territorio. 
  3. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono  far  parte  della  rete
integrata  di  servizi  di  informazione   turistica   di   interesse
regionale. 
  4. Ai Comuni e alle Unioni  dei  Comuni  e'  conferito  l'esercizio
delle funzioni amministrative relative: 
    a) alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio
2004,  n.  16   (Disciplina   delle   strutture   ricettive   dirette
all'ospitalita'); 
    b) alle agenzie di viaggio e turismo; 
    c) alla comunicazione dei prezzi concernenti attivita' turistiche
ad uso pubblico gestite in regime di concessione; 
    d) al demanio marittimo, ai sensi della legge regionale n. 9  del
2002. 
  5. I Comuni e le Unioni dei Comuni collaborano per  lo  svolgimento
delle funzioni regionali in  materia  di  sistema  informativo  sulla
ricettivita',  attrezzature,  dotazioni  e  servizi  delle  strutture
ricettive,  nonche'  per  la  vigilanza  e  controllo  nelle  materie
delegate  alle  Province  e  alla  Citta'  metropolitana  di  Bologna
previste dalla legge regionale n. 13 del 2015. 
  6. I Comuni  e  le  Unioni  dei  Comuni  svolgono  le  funzioni  di
vigilanza  e  controllo  nelle  materie  di  propria  competenza   ed
applicano le relative sanzioni amministrative ai  sensi  della  legge
regionale n. 21 del 1984. 
  7. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono altresi' le funzioni di
vigilanza e controllo sulle attivita' professionali di cui alla legge
regionale 1° febbraio 2000, n.  4  (Norme  per  la  disciplina  delle
attivita' di animazione e di accompagnamento turistico).