Art. 4 Funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni 1. Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni e le Unioni dei Comuni: a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale; b) organizzano o compartecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio. 2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni e le Unioni dei Comuni possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio. 3. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale. 4. Ai Comuni e alle Unioni dei Comuni e' conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative: a) alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita'); b) alle agenzie di viaggio e turismo; c) alla comunicazione dei prezzi concernenti attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione; d) al demanio marittimo, ai sensi della legge regionale n. 9 del 2002. 5. I Comuni e le Unioni dei Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di sistema informativo sulla ricettivita', attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive, nonche' per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Province e alla Citta' metropolitana di Bologna previste dalla legge regionale n. 13 del 2015. 6. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale n. 21 del 1984. 7. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono altresi' le funzioni di vigilanza e controllo sulle attivita' professionali di cui alla legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attivita' di animazione e di accompagnamento turistico).