Art. 5 
 
                        Linee guida regionali 
 
  1.  Le  strategie  regionali   per   la   promo-commercializzazione
turistica sono definite dalle Linee guida triennali. 
  2. Le Linee guida triennali, di cui  al  comma  1,  sono  approvate
dalla  Giunta  regionale,  sentito   il   parere   della   competente
Commissione assembleare ed indicano, in  particolare,  il  quadro  di
riferimento della promo-commercializzazione  turistica  in  Italia  e
all'estero, nel quale si collocano  gli  obiettivi  degli  interventi
regionali. 
  3.  Gli  obiettivi  delle  Linee  guida  triennali  si   realizzano
annualmente attraverso: 
    a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica,
in particolare per i  mercati  internazionali  nonche'  dei  progetti
tematici trasversali che coinvolgono piu' Destinazioni turistiche, da
parte di APT Servizi; 
    b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica,
in particolare per il mercato italiano, da parte  delle  Destinazioni
turistiche; 
    c)  il  sostegno  alle  iniziative  di  promo-commercializzazione
turistica realizzate dalle imprese, in  forma  singola  o  associata,
aventi  i  requisiti  fissati  dalla  Giunta  regionale,  sentite  le
Destinazioni turistiche; 
    d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale. 
  4. La Giunta regionale approva: 
    a) le modalita', le procedure e i termini relativi ai progetti di
cui al comma 3, lettera a); 
    b) le modalita', le procedure e i termini relativi ai progetti di
cui al comma 3, lettera b), nonche' i limiti delle quote regionali di
finanziamento; 
    c) i criteri, le priorita' ed i limiti per il finanziamento delle
attivita' di cui al comma 3, lettera c); 
    d) le modalita', le procedure e i termini relativi  ai  programmi
di cui al comma 3, lettera d).