Art. 5 Linee guida regionali 1. Le strategie regionali per la promo-commercializzazione turistica sono definite dalle Linee guida triennali. 2. Le Linee guida triennali, di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare ed indicano, in particolare, il quadro di riferimento della promo-commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali. 3. Gli obiettivi delle Linee guida triennali si realizzano annualmente attraverso: a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali nonche' dei progetti tematici trasversali che coinvolgono piu' Destinazioni turistiche, da parte di APT Servizi; b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, da parte delle Destinazioni turistiche; c) il sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche; d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale. 4. La Giunta regionale approva: a) le modalita', le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera a); b) le modalita', le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera b), nonche' i limiti delle quote regionali di finanziamento; c) i criteri, le priorita' ed i limiti per il finanziamento delle attivita' di cui al comma 3, lettera c); d) le modalita', le procedure e i termini relativi ai programmi di cui al comma 3, lettera d).