Art. 7 Sistema dei finanziamenti 1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attivita' turistiche, la Regione provvede al finanziamento di programmi, progetti, iniziative di promo-commercializzazione d'interesse regionale, nonche' di programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale. 2. La Regione, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio, provvede: a) all'attuazione dei progetti di marketing e di digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali di cui all'art. 10, comma 4, da parte di APT Servizi; b) al finanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni turistiche; c) al finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche. 3. La Regione, con le modalita' di cui all'art. 5, comma 4: a) finanzia annualmente la Citta' metropolitana di Bologna e le Province o la Destinazione turistica per l'attuazione del Programma turistico di promozione locale di cui all'art. 6; b) contribuisce alle spese dei Comuni e delle Unioni dei Comuni inseriti nella rete digitale integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'art. 13. 4. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che puo' utilizzare per il finanziamento di progetti speciali o d'iniziative di carattere straordinario, ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.