Art. 7 
 
                      Sistema dei finanziamenti 
 
  1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attivita' turistiche, la
Regione provvede al finanziamento di programmi, progetti,  iniziative
di  promo-commercializzazione  d'interesse  regionale,   nonche'   di
programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale. 
  2. La Regione, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo  previsti
nel bilancio, provvede: 
    a) all'attuazione dei progetti di marketing e di digitalizzazione
della  promozione   turistica,   in   particolare   per   i   mercati
internazionali, e dei progetti tematici trasversali di  cui  all'art.
10, comma 4, da parte di APT Servizi; 
    b) al  finanziamento  dei  progetti  di  marketing  e  promozione
turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni
turistiche; 
    c) al finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione
turistica realizzate dalle imprese, in  forma  singola  o  associata,
aventi  i  requisiti  fissati  dalla  Giunta  regionale,  sentite  le
Destinazioni turistiche. 
  3. La Regione, con le modalita' di cui all'art. 5, comma 4: 
    a) finanzia annualmente la Citta' metropolitana di Bologna  e  le
Province o la Destinazione turistica per l'attuazione  del  Programma
turistico di promozione locale di cui all'art. 6; 
    b) contribuisce alle spese dei Comuni e delle Unioni  dei  Comuni
inseriti nella rete  digitale  integrata  di  servizi  d'informazione
turistica d'interesse regionale di cui all'art. 13. 
  4. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse  che  puo'
utilizzare per il finanziamento di progetti speciali  o  d'iniziative
di carattere  straordinario,  ovvero  di  nuove  iniziative  ritenute
meritevoli dell'intervento regionale.