Allegato 
 
 
           Regolamento recante norme per le pubblicazioni 
    nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
             Natura e finalita' del Bollettino Ufficiale 
 
    1. Il Bollettino Ufficiale della Regione  Friuli  Venezia  Giulia
(BUR)  e'  lo  strumento  legale  di  conoscenza  delle  leggi,   dei
regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti
ricollegati alle altre forme di  conoscenza  e  pubblicita'  previste
dall'ordinamento vigente. 
    2.  Il  BUR,  redatto  e  pubblicato  in  forma   informatica   e
sottoscritto digitalmente dal Direttore  del  Servizio  Affari  della
Presidenza  e  della  Giunta  quale  Responsabile  di  Redazione  nel
rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo
2005, n.  82  (Codice  dell'Amministrazione  digitale)  e  successive
modifiche, ha valore legale ai sensi  dell'art.  32  della  legge  18
giugno 2009, n.  69  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo
civile). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                            Articolazione 
 
    1. Il BUR e' suddiviso  in  tre  parti  pubblicate  unitariamente
fatta salva, per esigenze organizzative, la possibilita' in  capo  al
Responsabile  della  Redazione  del  BUR,   di   seguito   denominata
Redazione, di stabilire una suddivisione diversa. 
    2. Le singole parti recano i seguenti titoli: 
    a) parte prima: leggi, regolamenti e atti della Regione; 
    b) parte seconda: leggi,  regolamenti,  atti  dello  Stato  e  di
organismi sopranazionali; 
    c) parte terza: gare, avvisi e concorsi. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                  Periodicita' della pubblicazione 
 
    1. La pubblicazione avviene di  norma  con  cadenza  settimanale,
ogni mercoledi'. Nel caso di festivita' la pubblicazione  avviene  il
primo giorno feriale successivo. 
    2. In presenza di provvedimenti di particolare rilevanza, in caso
di urgenza ovvero di necessita', vengono pubblicati supplementi. 
    3. I  supplementi  recano  un  numero  progressivo,  la  data  di
pubblicazione e il riferimento al BUR della settimana. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                     Contenuti della parte prima 
 
    1. Nella parte prima vengono pubblicati: 
    a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni; 
    b) le leggi e i regolamenti regionali; 
    c) i decreti del Presidente della Regione; 
    d) i decreti degli Assessori regionali; 
    e) i decreti dei Direttori centrali e dei dirigenti regionali,  o
loro delegati; 
    f) le deliberazioni della Giunta regionale; 
    g) gli  avvisi  e  le  comunicazioni  ufficiali  delle  Direzioni
centrali; 
    h) le  circolari  esplicative  di  leggi  o  atti  amministrativi
regionali  contenenti  indirizzi  riguardanti,   con   carattere   di
generalita',  amministrazioni  pubbliche,   privati,   categorie   di
soggetti; 
    i) le richieste di referendum regionali e  la  proclamazione  dei
relativi risultati; 
      l) gli atti del Consiglio regionale. 
    1. Gli atti sono pubblicati sulla  base  di  espressa  previsione
legislativa o regolamentare o, in casi particolari,  quando  sussista
una esigenza di pubblica conoscenza dell'atto.  La  pubblicazione  in
tali casi e' motivatamente disposta negli atti stessi. 
    2. La pubblicazione degli atti di cui al comma  1  e'  effettuata
nel testo integrale o per estratto, in conformita' a quanto  previsto
o richiesto. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                    Contenuti della parte seconda 
 
    1. Nella parte seconda sono pubblicati: 
    a) gli atti normativi e amministrativi dello Stato e altri  atti,
avvisi,    comunicati,    circolari,    sempre    promananti    dalle
Amministrazioni  centrali  dello  Stato,  che  presentino   rilevante
interesse regionale; 
    b) le sentenze e  le  ordinanze  della  Corte  costituzionale,  i
ricorsi aventi ad oggetto leggi  statali  o  leggi  della  Regione  e
quelli relativi ai conflitti di attribuzioni coinvolgenti la Regione,
nonche'  le  ordinanze  di  organi  giurisdizionali   che   sollevino
questioni di legittimita' di leggi della Regione; 
    c) gli atti di organi sopranazionali su richiesta della Direzione
centrale competente. 
    2. La pubblicazione degli atti di cui  al  comma  1  e'  disposta
dalla Redazione, in forma integrale o per estratto o nella forma  del
comunicato. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                     Contenuti della parte terza 
 
    1. Nella parte terza  vengono  pubblicati  atti,  su  istanza  di
soggetti pubblici o privati, quali: 
    a) bandi e avvisi di gara; 
    b) avvisi o comunicati concernenti: 
    1) statuti di enti locali; 
    2) strumenti urbanistici; 
    3) espropri; 
    c)  bandi  e  avvisi  di  concorsi,  graduatorie,  sorteggio   di
commissioni esaminatrici; 
    d) atti di soggetti pubblici e privati la  cui  pubblicazione  e'
prevista da disposizioni  normative  o  provvedimenti  amministrativi
della Regione. 
    2. La richiesta di pubblicazione degli atti di  cui  al  comma  1
contiene  tassativamente  l'indicazione  della  norma   o   dell'atto
amministrativo che la prescrive. 
    3. Le pubblicazioni non  obbligatorie  comportano  l'applicazione
delle tariffe diversificate di cui all'art. 11. 
 
                               Art. 7. 
 
 
              «Errata corrige» ed «Avviso di rettifica» 
 
    1. Qualora si riscontrino difformita' tra testo  inviato  per  la
pubblicazione e testo pubblicato, si  provvede  a  immediata  «errata
corrige», da inserirsi nel primo BUR utile dal momento  dell'avvenuta
conoscenza dell'errore. In tal caso nulla  e'  dovuto  da  parte  del
richiedente. 
    2. Si provvede altresi' ad appositi «avvisi di  rettifica»  nelle
ipotesi di riscontrate o segnalate difformita' tra testo originale  e
testo trasmesso per la  pubblicazione.  L'avviso  di  rettifica  deve
essere richiesto  dal  soggetto  che  ha  disposto  la  pubblicazione
dell'atto errato, tramite nota scritta indirizzata alla Redazione. In
tal caso, se l'inserzione e' avvenuta a  pagamento,  la  spesa  e'  a
carico del richiedente. 
    3. La correzione e' disposta mediante un comunicato che indica la
parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, disponendo, se
necessario, la ripubblicazione dell'intero atto. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                     Modalita' di pubblicazione 
 
    1. Le richieste di pubblicazione  devono  essere  indirizzate  al
Segretariato generale - Servizio  affari  della  Presidenza  e  della
Giunta - Redazione del Bollettino Ufficiale. 
    2. Gli atti da pubblicare  devono  pervenire  alla  Redazione  in
forma  informatica.  La  richiesta  di  pubblicazione  va   inoltrata
attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet
della Regione (www.regione.fvg.it). 
    3. L'inoltro dell'atto via mail (ufficio.bur@regione.fvg.it) o in
forma cartacea e' ammesso solo in  caso  di  motivata  impossibilita'
organizzativa o tecnica di trasmissione. 
    4. Gli avvisi e i comunicati da  inserire  sono  predisposti  dai
richiedenti nella forma piu' concisa possibile. 
    5. L'atto, compreso l'oggetto, il sunto o l'estratto sono redatti
a cura del soggetto che ne richiede la pubblicazione. 
    6. Gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo,
sono  trasmessi  anche  nella  forma  cartacea   conforme   a   detta
disciplina. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                      Termini di pubblicazione 
 
    1. Gli atti destinati alla pubblicazione che sono acquisiti dalla
Redazione entro le ore 16.00 del lunedi', sono  pubblicati  entro  il
secondo mercoledi' successivo. 
    2. Le richieste per le quali sono previsti da norme  di  legge  o
regolamentari specifici termini  di  pubblicazione,  devono  indicare
espressamente i predetti termini e pervenire alla Redazione in  tempo
utile per la loro pubblicazione, tenuto conto di quanto disposto  nel
comma 1. 
    3.  Per  pubblicazioni  particolari  o  voluminose  i  tempi   di
pubblicazione sono concordati tra la Redazione ed il soggetto che  ne
fa richiesta. 
    4.  E'  facolta'  della  Redazione  restituire  la  richiesta  di
pubblicazione con motivata comunicazione al richiedente  in  caso  di
mancato rispetto delle modalita' di trasmissione. 
    5. In caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui  all'art.
8 e di cui ai commi 1, 2 e 3, la pubblicazione puo' essere differita. 
    6. L'evidenza  dell'avvenuta  pubblicazione  avviene  secondo  le
seguenti modalita': 
    a) per le richieste pervenute per via telematica,  attraverso  il
portale, lo stato della richiesta e' desumibile dal portale stesso; 
    b) per le richieste pervenute via mail o in  forma  cartacea,  ad
avvenuta pubblicazione copia della pagina contenente l'inserzione  di
cui alla parte terza e' trasmessa a cura della Redazione al  soggetto
richiedente. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                       Costi di pubblicazione 
 
    1. In attuazione dell'art. 11, comma 31, della legge regionale 11
agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio  2011  e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale 21/2007), la pubblicazione nella parte terza e'  effettuata
senza oneri per i richiedenti, anche se privati, per tutti  gli  atti
per i quali la  pubblicazione  stessa  sia  resa  obbligatoria  dalla
normativa vigente e da provvedimenti amministrativi della Regione. 
    2. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il  relativo  costo
e' a carico del  richiedente.  Il  pagamento  e'  effettuato  in  via
posticipata,  con  le  modalita'  e  secondo   le   vigenti   tariffe
specificate sul  sito  web  della  Regione.  Il  Servizio  logistica,
digitalizzazione  e  servizi  generali   della   Direzione   centrale
autonomie locali e coordinamento delle riforme, al quale  compete  la
gestione amministrativo contabile, provvede all'emissione  di  debita
fattura. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                      Determinazione dei prezzi 
 
    1. La Giunta regionale  determina  le  tariffe  delle  inserzioni
nonche' il prezzo di fascicoli e CD contenenti raccolte del  BUR  che
eventualmente dovessero essere richiesti. I prezzi  sono  soggetti  a
revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisi la necessita'. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                             Diffusione 
 
    1. Il BUR e' diffuso in forma elettronica integrale, sottoscritta
con firma digitale a valore legale dal Responsabile della  Redazione,
con libero accesso sul sito web della Regione. 
    2. Copia informatica priva della  firma  digitale  e  quindi  del
valore legale  e'  disponibile  per  una  piu'  facile  ed  immediata
consultazione sul sito web della Regione. 
    3. L'edizione cartacea o su CD del BUR potra' essere richiesta al
Servizio  logistica,  digitalizzazione  e  servizi   generali   della
Direzione centrale autonomie locali  e  coordinamento  delle  riforme
secondo modalita' definite ed approvate con  la  deliberazione  della
Giunta regionale di cui all'art. 11. 
    4. La libera consultazione del BUR  da  parte  dei  cittadini  e'
possibile presso gli Uffici relazione con il pubblico della Regione. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                             Abrogazione 
 
    1. Sono abrogati i decreti del Presidente della Regione  5  marzo
2010, n. 047/Pres. (Regolamento recante norme  per  le  pubblicazioni
nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia  Giulia)  e  14
settembre 2011, n. 0223/Pres. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in  vigore  il  giorno  seguente
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Visto, il Presidente: Serracchiani