Allegato Regolamento recante norme per le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia (Omissis). Art. 1. Natura e finalita' del Bollettino Ufficiale 1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia (BUR) e' lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicita' previste dall'ordinamento vigente. 2. Il BUR, redatto e pubblicato in forma informatica e sottoscritto digitalmente dal Direttore del Servizio Affari della Presidenza e della Giunta quale Responsabile di Redazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e successive modifiche, ha valore legale ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile). Art. 2. Articolazione 1. Il BUR e' suddiviso in tre parti pubblicate unitariamente fatta salva, per esigenze organizzative, la possibilita' in capo al Responsabile della Redazione del BUR, di seguito denominata Redazione, di stabilire una suddivisione diversa. 2. Le singole parti recano i seguenti titoli: a) parte prima: leggi, regolamenti e atti della Regione; b) parte seconda: leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali; c) parte terza: gare, avvisi e concorsi. Art. 3. Periodicita' della pubblicazione 1. La pubblicazione avviene di norma con cadenza settimanale, ogni mercoledi'. Nel caso di festivita' la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. 2. In presenza di provvedimenti di particolare rilevanza, in caso di urgenza ovvero di necessita', vengono pubblicati supplementi. 3. I supplementi recano un numero progressivo, la data di pubblicazione e il riferimento al BUR della settimana. Art. 4. Contenuti della parte prima 1. Nella parte prima vengono pubblicati: a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni; b) le leggi e i regolamenti regionali; c) i decreti del Presidente della Regione; d) i decreti degli Assessori regionali; e) i decreti dei Direttori centrali e dei dirigenti regionali, o loro delegati; f) le deliberazioni della Giunta regionale; g) gli avvisi e le comunicazioni ufficiali delle Direzioni centrali; h) le circolari esplicative di leggi o atti amministrativi regionali contenenti indirizzi riguardanti, con carattere di generalita', amministrazioni pubbliche, privati, categorie di soggetti; i) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati; l) gli atti del Consiglio regionale. 1. Gli atti sono pubblicati sulla base di espressa previsione legislativa o regolamentare o, in casi particolari, quando sussista una esigenza di pubblica conoscenza dell'atto. La pubblicazione in tali casi e' motivatamente disposta negli atti stessi. 2. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1 e' effettuata nel testo integrale o per estratto, in conformita' a quanto previsto o richiesto. Art. 5. Contenuti della parte seconda 1. Nella parte seconda sono pubblicati: a) gli atti normativi e amministrativi dello Stato e altri atti, avvisi, comunicati, circolari, sempre promananti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, che presentino rilevante interesse regionale; b) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale, i ricorsi aventi ad oggetto leggi statali o leggi della Regione e quelli relativi ai conflitti di attribuzioni coinvolgenti la Regione, nonche' le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimita' di leggi della Regione; c) gli atti di organi sopranazionali su richiesta della Direzione centrale competente. 2. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1 e' disposta dalla Redazione, in forma integrale o per estratto o nella forma del comunicato. Art. 6. Contenuti della parte terza 1. Nella parte terza vengono pubblicati atti, su istanza di soggetti pubblici o privati, quali: a) bandi e avvisi di gara; b) avvisi o comunicati concernenti: 1) statuti di enti locali; 2) strumenti urbanistici; 3) espropri; c) bandi e avvisi di concorsi, graduatorie, sorteggio di commissioni esaminatrici; d) atti di soggetti pubblici e privati la cui pubblicazione e' prevista da disposizioni normative o provvedimenti amministrativi della Regione. 2. La richiesta di pubblicazione degli atti di cui al comma 1 contiene tassativamente l'indicazione della norma o dell'atto amministrativo che la prescrive. 3. Le pubblicazioni non obbligatorie comportano l'applicazione delle tariffe diversificate di cui all'art. 11. Art. 7. «Errata corrige» ed «Avviso di rettifica» 1. Qualora si riscontrino difformita' tra testo inviato per la pubblicazione e testo pubblicato, si provvede a immediata «errata corrige», da inserirsi nel primo BUR utile dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'errore. In tal caso nulla e' dovuto da parte del richiedente. 2. Si provvede altresi' ad appositi «avvisi di rettifica» nelle ipotesi di riscontrate o segnalate difformita' tra testo originale e testo trasmesso per la pubblicazione. L'avviso di rettifica deve essere richiesto dal soggetto che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato, tramite nota scritta indirizzata alla Redazione. In tal caso, se l'inserzione e' avvenuta a pagamento, la spesa e' a carico del richiedente. 3. La correzione e' disposta mediante un comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell'intero atto. Art. 8. Modalita' di pubblicazione 1. Le richieste di pubblicazione devono essere indirizzate al Segretariato generale - Servizio affari della Presidenza e della Giunta - Redazione del Bollettino Ufficiale. 2. Gli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione in forma informatica. La richiesta di pubblicazione va inoltrata attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione (www.regione.fvg.it). 3. L'inoltro dell'atto via mail (ufficio.bur@regione.fvg.it) o in forma cartacea e' ammesso solo in caso di motivata impossibilita' organizzativa o tecnica di trasmissione. 4. Gli avvisi e i comunicati da inserire sono predisposti dai richiedenti nella forma piu' concisa possibile. 5. L'atto, compreso l'oggetto, il sunto o l'estratto sono redatti a cura del soggetto che ne richiede la pubblicazione. 6. Gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, sono trasmessi anche nella forma cartacea conforme a detta disciplina. Art. 9. Termini di pubblicazione 1. Gli atti destinati alla pubblicazione che sono acquisiti dalla Redazione entro le ore 16.00 del lunedi', sono pubblicati entro il secondo mercoledi' successivo. 2. Le richieste per le quali sono previsti da norme di legge o regolamentari specifici termini di pubblicazione, devono indicare espressamente i predetti termini e pervenire alla Redazione in tempo utile per la loro pubblicazione, tenuto conto di quanto disposto nel comma 1. 3. Per pubblicazioni particolari o voluminose i tempi di pubblicazione sono concordati tra la Redazione ed il soggetto che ne fa richiesta. 4. E' facolta' della Redazione restituire la richiesta di pubblicazione con motivata comunicazione al richiedente in caso di mancato rispetto delle modalita' di trasmissione. 5. In caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui all'art. 8 e di cui ai commi 1, 2 e 3, la pubblicazione puo' essere differita. 6. L'evidenza dell'avvenuta pubblicazione avviene secondo le seguenti modalita': a) per le richieste pervenute per via telematica, attraverso il portale, lo stato della richiesta e' desumibile dal portale stesso; b) per le richieste pervenute via mail o in forma cartacea, ad avvenuta pubblicazione copia della pagina contenente l'inserzione di cui alla parte terza e' trasmessa a cura della Redazione al soggetto richiedente. Art. 10. Costi di pubblicazione 1. In attuazione dell'art. 11, comma 31, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), la pubblicazione nella parte terza e' effettuata senza oneri per i richiedenti, anche se privati, per tutti gli atti per i quali la pubblicazione stessa sia resa obbligatoria dalla normativa vigente e da provvedimenti amministrativi della Regione. 2. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il relativo costo e' a carico del richiedente. Il pagamento e' effettuato in via posticipata, con le modalita' e secondo le vigenti tariffe specificate sul sito web della Regione. Il Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, al quale compete la gestione amministrativo contabile, provvede all'emissione di debita fattura. Art. 11. Determinazione dei prezzi 1. La Giunta regionale determina le tariffe delle inserzioni nonche' il prezzo di fascicoli e CD contenenti raccolte del BUR che eventualmente dovessero essere richiesti. I prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisi la necessita'. Art. 12. Diffusione 1. Il BUR e' diffuso in forma elettronica integrale, sottoscritta con firma digitale a valore legale dal Responsabile della Redazione, con libero accesso sul sito web della Regione. 2. Copia informatica priva della firma digitale e quindi del valore legale e' disponibile per una piu' facile ed immediata consultazione sul sito web della Regione. 3. L'edizione cartacea o su CD del BUR potra' essere richiesta al Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme secondo modalita' definite ed approvate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11. 4. La libera consultazione del BUR da parte dei cittadini e' possibile presso gli Uffici relazione con il pubblico della Regione. Art. 13. Abrogazione 1. Sono abrogati i decreti del Presidente della Regione 5 marzo 2010, n. 047/Pres. (Regolamento recante norme per le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia) e 14 settembre 2011, n. 0223/Pres. Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani