(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
                della Regione Abruzzo n. 38 speciale 
                          del 7 marzo 2016) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge  e  ne  dispone  la  pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo; 
                               Art. 1 
 
      Integrazione all'art. 18 della legge regionale n. 6/2016 
 
   1.  Dopo  il  comma  1  dell'art.  18  (Autonomia  del   Consiglio
regionale) della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6  (Bilancio  di
previsione pluriennale 2016-2018) e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Ai sensi dell'art. 3-bis della  legge  regionale  9  maggio
2001,  n.  18  (Consiglio   regionale   dell'Abruzzo,   autonomia   e
organizzazione) e' approvato il bilancio del Consiglio  regionale  di
cui al verbale consiliare 16 dicembre  2015,  n.  51/3  (Bilancio  di
previsione  del  Consiglio  regionale  esercizio  finanziario   2016.
Bilancio pluriennale 2016-2018), come modificato ai sensi dell'art. 8
della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 42 (Interventi a  sostegno
di giovani gia'  ospiti  di  strutture  di  accoglienza  e  ulteriori
disposizioni finanziarie),  allegato  alla  presente  legge,  la  cui
copertura e' assicurata nell'ambito della missione 1,  programma  01,
capitolo 11102/01.».