(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 speciale del 7 marzo 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; Art. 1 Integrazione all'art. 18 della legge regionale n. 6/2016 1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 (Autonomia del Consiglio regionale) della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018) e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e' approvato il bilancio del Consiglio regionale di cui al verbale consiliare 16 dicembre 2015, n. 51/3 (Bilancio di previsione del Consiglio regionale esercizio finanziario 2016. Bilancio pluriennale 2016-2018), come modificato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 42 (Interventi a sostegno di giovani gia' ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie), allegato alla presente legge, la cui copertura e' assicurata nell'ambito della missione 1, programma 01, capitolo 11102/01.».