Art. 2 
 
            Integrazione alla legge regionale n. 17/2001 
 
  1. All'art. 8, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2001, n.  17
(Disposizioni  per  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
strutture amministrative  di  supporto  agli  organi  elettivi  della
Giunta regionale) dopo  le  parole  «sono  assegnati  due  dipendenti
ciascuno con qualifica di autista» sono aggiunte le parole «,  scelto
indifferentemente tra i  dipendenti  della  Giunta  e  del  Consiglio
regionale in possesso del  profilo  richiesto.  Le  autorita'  aventi
diritto  (Presidente  della   Giunta,   Presidente   del   Consiglio,
componenti l'esecutivo) scelgono d'intesa e su base fiduciaria, i due
dipendenti  da  assegnare  loro,  anche  sulla  base  della  maggiore
vicinanza dei rispettivi domicili. I  dipendenti  non  impiegati  per
tali finalita' sono destinati ad  altri  compiti,  nell'ambito  delle
strutture organizzative di appartenenza».