Art. 2 Integrazione alla legge regionale n. 17/2001 1. All'art. 8, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale) dopo le parole «sono assegnati due dipendenti ciascuno con qualifica di autista» sono aggiunte le parole «, scelto indifferentemente tra i dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale in possesso del profilo richiesto. Le autorita' aventi diritto (Presidente della Giunta, Presidente del Consiglio, componenti l'esecutivo) scelgono d'intesa e su base fiduciaria, i due dipendenti da assegnare loro, anche sulla base della maggiore vicinanza dei rispettivi domicili. I dipendenti non impiegati per tali finalita' sono destinati ad altri compiti, nell'ambito delle strutture organizzative di appartenenza».