Art. 3 
 
          Interpretazione autentica dell'art. 14, comma 1, 
                  della legge regionale n. 40/2010 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 10 agosto 2010, n.
40  (Testo  unico  delle   norme   sul   trattamento   economico   [e
previdenziale] spettante  ai  consiglieri  regionali  e  sulle  spese
generali di  funzionamento  dei  gruppi  consiliari)  le  parole  «il
consigliere che, debitamente autorizzato, si  reca  in  missione  per
l'espletamento   delle   proprie   funzioni»   sono    autenticamente
interpretate  nel  senso  che  l'autorizzazione  non  e'  dovuta  nei
confronti del Presidente della Giunta, del Presidente del  Consiglio,
dei componenti l'esecutivo se  formalmente  delegati  dal  Presidente
della Giunta a esercitare specifiche funzioni, nonche' dei componenti
l'Ufficio di presidenza del Consiglio  se  formalmente  delegati  dal
Presidente del  Consiglio  a  sostituirlo  nell'esercizio  delle  sue
funzioni.