Art. 3 Interpretazione autentica dell'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 40/2010 1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico [e previdenziale] spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) le parole «il consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione per l'espletamento delle proprie funzioni» sono autenticamente interpretate nel senso che l'autorizzazione non e' dovuta nei confronti del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio, dei componenti l'esecutivo se formalmente delegati dal Presidente della Giunta a esercitare specifiche funzioni, nonche' dei componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio se formalmente delegati dal Presidente del Consiglio a sostituirlo nell'esercizio delle sue funzioni.