Art. 4 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 23/2011 
 
  1. Dopo il comma 7 dell'art. 1  della  legge  regionale  29  luglio
2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di  aree  produttive)
sono inseriti i seguenti commi: 
  «7-bis. Al presidente del consiglio  di  amministrazione  dell'ARAP
compete  una  indennita'  di  carica  lorda   annua   pari   al   50%
dell'indennita' di carica  spettante  ai  consiglieri  regionali,  al
netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti  a  carico
dell'ARAP da disposizioni di legge. Ai consiglieri di Amministrazione
dell'ARAP compete una indennita' di carica lorda annua  pari  al  25%
dell'indennita' di carica  spettante  ai  consiglieri  regionali,  al
netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti  a  carico
dell'ARAP da disposizioni di legge. 
  7-ter. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti  dell'ARAP
compete un  compenso  lordo  annuo  determinato  in  misura  pari  al
compenso  massimo  spettante,  secondo  la  disciplina  statale,   ai
revisori  dei  conti  dei  comuni  e  delle   province   in   ragione
dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica piu'  elevata,
decurtato del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria   e   di   competitivita'   economica)   convertito   con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e
dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni
di legge. Ai restanti componenti del Collegio dei revisori compete un
compenso pari a 2/3 di  quello  spettante  al  Presidente,  al  netto
dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico  dell'ARAP  da
disposizioni di legge. 
  7-quater. Ai  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  di
controllo dell'ARAP  e'  riconosciuto  il  rimborso  delle  spese  di
viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita  in  apposito
regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge.».