Art. 4 Modifiche alla legge regionale n. 23/2011 1. Dopo il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) sono inseriti i seguenti commi: «7-bis. Al presidente del consiglio di amministrazione dell'ARAP compete una indennita' di carica lorda annua pari al 50% dell'indennita' di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge. Ai consiglieri di Amministrazione dell'ARAP compete una indennita' di carica lorda annua pari al 25% dell'indennita' di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge. 7-ter. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'ARAP compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica piu' elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge. Ai restanti componenti del Collegio dei revisori compete un compenso pari a 2/3 di quello spettante al Presidente, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge. 7-quater. Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ARAP e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge.».