Art. 5 Modifiche alla legge regionale n. 28/2011 e alla legge regionale n. 23/2015 1. Alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2: 1) al comma 4 la parola «provinciali» e' sostituita dalla parola «regionali» e le parole «tra le quattro province abruzzesi, composto dai dirigenti o da loro delegati, degli stessi uffici provinciali competenti in materia sismica» sono sostituite dalle parole: «(TTC) composto dai dirigenti o da loro delegati degli uffici competenti in materia sismica, per territorio provinciale o di area vasta»; 2) al comma 5 le parole «delle Provincie» sono soppresse; b) all'art. 7: 1) al comma 1 la parola «Provinciali» e' sostituita dalla parola «regionali»; 2) al comma 5 la parola «provinciale» e' sostituita dalla parola «regionale»; c) all'art. 8: 1) al comma 1 la parola «Provinciali» e' sostituita dalla parola «regionali»; 2) al comma 2 le parole «La Provincia» sono sostituite dalle parole: «L'ufficio regionale»; 3) al comma 4 la parola «provinciali» e' sostituita dalla parola «regionali»; 4) al comma 5 la parola «provinciali» e' sostituita dalla parola «regionali» e la parola «15» e' sostituita dalla parola «30»; 5) al comma 7 le parole «e previa diffida all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione medesima,» sono soppresse e le parole «provinciale competente ai sensi della presente legge» sono sostituite dalle parole: «regionale a valere sui fondi regionali di cui al comma 1 dell'art. 15»; d) all'art. 9, comma 1, le parole «alla Provincia» sono sostituite dalle parole: «all'ufficio regionale»; e) all'art. 10: 1) al comma 2 le parole «alla Provincia» sono sostituite dalle parole: «all'ufficio regionale»; 2) al comma 3 ove presenti le parole «La Provincia» sono sostituite dalle parole: «L'ufficio regionale»; 3) al comma 4 le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle parole: «dall'ufficio regionale»; f) all'art. 11, comma 2, la parola «assevera» e' sostituita dalle parole: «ed il direttore dei lavori asseverano»; g) all'art. 12, comma 1, le parole «alla Provincia» sono sostituite dalle parole: «all'ufficio regionale»; h) all'art. 14, comma 2, le parole «la Provincia» sono sostituite dalle parole: «l'ufficio regionale competente»; i) all'art. 15: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 e' dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria, vigilanza e controllo, conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2.»; 2) al comma 2 le parole «diritti e spese» sono soppresse; 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. A seguito dell'attivazione delle procedure informatizzate di acquisizione delle istanze, le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1, sono riscosse dalla Regione.»; 4) al comma 5 le parole «Le risorse derivanti dal versamento dei diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle sanzioni di cui all'art. 16, sono riscosse» sono sostituite dalle parole: «Nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato di cui al comma 4, il contributo regionale di cui al comma 1 e' riscosso»; 5) alla lettera a) del comma 5 le parole «Provincia competente per territorio e sono vincolate alla copertura» sono sostituite dalle parole: «Regione e sono vincolate alla copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2 e»; 6) alla lettera b) del comma 5 la parola «provinciali» e' sostituita dalla parola «regionali»; 7) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Gli Uffici regionali che esercitano attivita' di vigilanza e controllo in zona sismica, per le finalita' di cui all'art. 2, commi 1 e 2, trasmettono al Tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art. 2, comma 4, i dati informatizzati relativi alle pratiche edilizie depositate.»; l) all'art. 16: 1) alla rubrica le parole «Sanzioni amministrative» sono sostituite dalle parole: «Repressione delle violazioni»; 2) al comma 1 le parole «che disciplinano gli interventi di cui all'art. 10, comma 1» sono sostituite dalle parole: «disciplinate dal titolo III e IV» e la parola «amministrative» e' soppressa; 3) al comma 2 sono eliminate le parole «in muratura», «e in legno» e «amministrative»; m) all'art. 19: 1) al comma 1 le parole «comunale competente» sono sostituite dalle parole: «regionale competente per territorio»; 2) alla lettera a) del comma 4 dopo le parole «per l'edilizia» sono aggiunte le parole: «o presso gli uffici competenti in materia sismica»; 3) alla lettera b) del comma 4 le parole «uffici provinciali competenti per territorio» sono sostituite dalle parole: «uffici territorialmente competenti in materia sismica»; 4) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente: «5-ter. Alla data di effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'art. 7, comma 1, punto 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, tutte le pratiche giacenti o in istruttoria presso gli uffici provinciali territoriali, sono trasferite di competenza agli uffici regionali.»; 5) il comma 5-quater e' soppresso; 6) Il comma 5-quinquies e' soppresso; n) l'art. 21 e' sostituito dal seguente: «Art. 21. - 1. Le entrate regionali di cui al comma 1 dell'art. 15, sono contabilizzate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale in apposito stanziamento di nuova istituzione previsto nel titolo 3, tipologia 500 riguardante le entrate derivanti dal contributo per le spese di istruttoria di cui all'art. 15. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 15 e all'art. 2, le entrate di cui al comma 1, quantificate presuntivamente per l'anno 2016 in euro 1.000.000,00, sono destinate al finanziamento di apposito stanziamento di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale della missione 11, programma 01, titolo 1 per la copertura degli oneri derivanti dagli interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali di controllo e vigilanza delle costruzioni in zona sismica, nonche' di quelli di cui al comma 10. 3. Le risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 15, che risultano superiori alle spese necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico, costituiscono economie di spesa. 4. Alla spesa necessaria per la realizzazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5-bis, si fa fronte con le risorse economiche di cui all'art. 15 iscritte nello stanziamento dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale della missione 11, programma 01, titolo 1 di cui al comma 2. 5. Per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica i comuni beneficiari sono tenuti a versare alla Regione le «spese di istruttoria» pari al 5% del costo convenzionale stabilito dai programmi annuali attuativi stimati per l'anno 2016 in euro 60.000,00. 6. Le risorse di cui al comma 5 sono iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale nello stanziamento gia' previsto nel titolo 3, tipologia 500 concernente le entrate derivanti dal contributo per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico e sono destinate al finanziamento dello stanziamento gia' previsto nello stato di previsione della spesa della missione 11, programma 01, titolo 1 per la copertura degli oneri relativi agli interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico. 7. Alla spesa necessaria per la realizzazione delle attivita' di microzonazione sismica di cui all'art. 5, comma 4, si fa fronte secondo le seguenti modalita': a) quanto alla quota di competenza statale attraverso le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con l'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (decreto Abruzzo) e successiva legge di conversione legge 24 giugno 2009, n. 77; b) quanto alla quota di cofinanziamento regionale, pari ad € 50.000,00, attraverso le risorse di cui allo stanziamento della missione 11, programma 01, titolo 1 di cui al comma 6 e alle quote di cofinanziamento del programma Operativo regionale POR-FESR Abruzzo (2007-2013) della missione 01, programma 12. 8. Ai componenti esterni del «Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di microzonazione sismica»istituito con D.G.R. n. 333/2011 e per le finalita' di cui all'art. 5 della presente legge e dei tavoli tecnico-scientifici di cui all'art. 2, comma 5, spetta il rimborso spese con le modalita' di pagamento di cui all'art. 7 della legge regionale n. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale tecnico-amministrativo - Sezione lavori pubblici). 9. Agli oneri di cui al comma 8 relativi al «Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di microzonazione sismica», presuntivamente valutati in euro 10.000,00, si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5 del presente articolo. 10. Agli oneri di cui al comma 8 relativi ai tavoli tecnico-scientifici, quantificati presuntivamente per l'anno 2016 in euro 10.000,00, si fa fronte con le risorse economiche di cui al comma 1 del presente articolo. 11. Gli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa previsti nel presente articolo sono determinati ed iscritti dalle leggi di bilancio. 12. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa possono essere utilizzati solo previo accertamento delle relative entrate.». 2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni in materia di rischio sismico stabilita negli accordi di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014). 3. Alla legge regionale 22 settembre 2015, n. 23 (Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare «Autoporto di Castellalto», modifiche alla legge regionale n. 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalita' regionale) e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche) sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'art. 4 le parole «15 febbraio 2016» sono sostituite dalle parole: «15 marzo 2016»; b) al comma 2 dell'art. 4 le parole «15 febbraio 2016» sono sostituite dalle parole: «15 marzo 2016».