Art. 5 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 28/2011 
                  e alla legge regionale n. 23/2015 
 
  1. Alla legge regionale  11  agosto  2011,  n.  28  (Norme  per  la
riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su
opere e costruzioni in zone  sismiche)  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 2: 
      1) al comma 4  la  parola  «provinciali»  e'  sostituita  dalla
parola «regionali» e le parole «tra le  quattro  province  abruzzesi,
composto dai dirigenti  o  da  loro  delegati,  degli  stessi  uffici
provinciali competenti in  materia  sismica»  sono  sostituite  dalle
parole: «(TTC) composto dai dirigenti o da loro delegati degli uffici
competenti in materia sismica, per territorio provinciale o  di  area
vasta»; 
      2) al comma 5 le parole «delle Provincie» sono soppresse; 
    b) all'art. 7: 
      1) al comma 1  la  parola  «Provinciali»  e'  sostituita  dalla
parola «regionali»; 
      2) al comma 5  la  parola  «provinciale»  e'  sostituita  dalla
parola «regionale»; 
    c) all'art. 8: 
      1) al comma 1  la  parola  «Provinciali»  e'  sostituita  dalla
parola «regionali»; 
      2) al comma 2 le parole «La Provincia»  sono  sostituite  dalle
parole: «L'ufficio regionale»; 
      3) al comma 4  la  parola  «provinciali»  e'  sostituita  dalla
parola «regionali»; 
      4) al comma 5  la  parola  «provinciali»  e'  sostituita  dalla
parola «regionali» e la parola «15» e' sostituita dalla parola «30»; 
      5) al  comma  7  le  parole  «e  previa  diffida  all'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione medesima,» sono  soppresse
e le parole «provinciale competente ai sensi  della  presente  legge»
sono sostituite dalle parole: «regionale a valere sui fondi regionali
di cui al comma 1 dell'art. 15»; 
    d)  all'art.  9,  comma  1,  le  parole  «alla  Provincia»   sono
sostituite dalle parole: «all'ufficio regionale»; 
    e) all'art. 10: 
      1) al comma 2 le parole «alla Provincia» sono sostituite  dalle
parole: «all'ufficio regionale»; 
      2) al comma 3  ove  presenti  le  parole  «La  Provincia»  sono
sostituite dalle parole: «L'ufficio regionale»; 
      3) al comma 4 le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle
parole: «dall'ufficio regionale»; 
    f) all'art. 11, comma 2, la parola «assevera» e' sostituita dalle
parole: «ed il direttore dei lavori asseverano»; 
    g)  all'art.  12,  comma  1,  le  parole  «alla  Provincia»  sono
sostituite dalle parole: «all'ufficio regionale»; 
    h) all'art. 14, comma 2, le parole «la Provincia» sono sostituite
dalle parole: «l'ufficio regionale competente»; 
    i) all'art. 15: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli  7  e
13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 e' dovuta,  da
parte dei soggetti  privati  richiedenti,  la  corresponsione  di  un
contributo per la copertura delle spese di istruttoria,  vigilanza  e
controllo,  conservazione  e  consultazione  dei   progetti   e   per
l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2.»; 
      2) al comma 2 le parole «diritti e spese» sono soppresse; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. A seguito dell'attivazione delle  procedure  informatizzate  di
acquisizione delle istanze, le risorse derivanti dal  versamento  del
contributo di cui al comma 1, sono riscosse dalla Regione.»; 
      4) al comma 5 le parole «Le risorse  derivanti  dal  versamento
dei diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1
e delle sanzioni di cui all'art. 16, sono riscosse»  sono  sostituite
dalle parole: «Nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato
di cui al comma 4, il contributo regionale  di  cui  al  comma  1  e'
riscosso»; 
      5) alla lettera a) del comma 5 le parole «Provincia  competente
per territorio e sono vincolate alla copertura» sono sostituite dalle
parole: «Regione e sono vincolate  alla  copertura  delle  spese  per
l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2 e»; 
      6) alla lettera b) del  comma  5  la  parola  «provinciali»  e'
sostituita dalla parola «regionali»; 
      7) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Gli Uffici regionali che esercitano attivita'  di  vigilanza  e
controllo in zona sismica, per le finalita' di cui all'art. 2,  commi
1 e 2, trasmettono al Tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art.
2, comma 4, i dati informatizzati  relativi  alle  pratiche  edilizie
depositate.»; 
    l) all'art. 16: 
      1)  alla  rubrica  le  parole  «Sanzioni  amministrative»  sono
sostituite dalle parole: «Repressione delle violazioni»; 
      2) al comma 1 le parole «che disciplinano gli interventi di cui
all'art. 10, comma 1» sono sostituite dalle parole: «disciplinate dal
titolo III e IV» e la parola «amministrative» e' soppressa; 
      3) al comma 2 sono eliminate le parole  «in  muratura»,  «e  in
legno» e «amministrative»; 
    m) all'art. 19: 
      1) al comma 1 le parole «comunale competente»  sono  sostituite
dalle parole: «regionale competente per territorio»; 
      2) alla lettera a) del comma 4 dopo le parole «per  l'edilizia»
sono aggiunte le parole: «o presso gli uffici competenti  in  materia
sismica»; 
      3) alla lettera b) del comma 4 le  parole  «uffici  provinciali
competenti per territorio»  sono  sostituite  dalle  parole:  «uffici
territorialmente competenti in materia sismica»; 
      4) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente: 
  «5-ter. Alla data di effettivo trasferimento delle funzioni di  cui
all'art. 7, comma 1, punto 3, della legge regionale 12  agosto  1998,
n. 72, tutte le pratiche giacenti o in istruttoria presso gli  uffici
provinciali territoriali, sono trasferite di competenza  agli  uffici
regionali.»; 
      5) il comma 5-quater e' soppresso; 
      6) Il comma 5-quinquies e' soppresso; 
    n) l'art. 21 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 21. - 1. Le entrate regionali di cui al comma 1 dell'art. 15,
sono  contabilizzate  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio regionale in  apposito  stanziamento  di  nuova  istituzione
previsto nel titolo 3, tipologia 500 riguardante le entrate derivanti
dal contributo per le spese di istruttoria di cui all'art. 15. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 15 e all'art. 2, le
entrate di cui al comma 1, quantificate  presuntivamente  per  l'anno
2016  in  euro  1.000.000,00,  sono  destinate  al  finanziamento  di
apposito stanziamento di nuova istituzione nello stato di  previsione
della spesa del bilancio regionale della missione 11,  programma  01,
titolo 1 per la copertura degli oneri derivanti dagli  interventi  di
spesa per l'espletamento delle  funzioni  regionali  di  controllo  e
vigilanza delle costruzioni in zona sismica, nonche' di quelli di cui
al comma 10. 
  3. Le risorse derivanti dal contributo  di  cui  all'art.  15,  che
risultano superiori alle spese necessarie  per  l'espletamento  delle
funzioni regionali in  materia  di  riduzione  del  rischio  sismico,
costituiscono economie di spesa. 
  4. Alla spesa necessaria per la realizzazione delle disposizioni di
cui all'art. 19, comma 5-bis, si fa fronte con le risorse  economiche
di cui  all'art.  15  iscritte  nello  stanziamento  dello  stato  di
previsione della spesa del  bilancio  regionale  della  missione  11,
programma 01, titolo 1 di cui al comma 2. 
  5. Per la realizzazione degli studi  di  microzonazione  sismica  i
comuni beneficiari sono tenuti a versare alla Regione  le  «spese  di
istruttoria»  pari  al  5%  del  costo  convenzionale  stabilito  dai
programmi  annuali  attuativi  stimati  per  l'anno  2016   in   euro
60.000,00. 
  6. Le risorse di cui al  comma  5  sono  iscritte  nello  stato  di
previsione delle entrate del bilancio  regionale  nello  stanziamento
gia' previsto nel titolo 3,  tipologia  500  concernente  le  entrate
derivanti dal contributo per l'espletamento delle funzioni  regionali
in materia di riduzione del  rischio  sismico  e  sono  destinate  al
finanziamento  dello  stanziamento  gia'  previsto  nello  stato   di
previsione della spesa della missione 11, programma 01, titolo 1  per
la copertura degli  oneri  relativi  agli  interventi  di  spesa  per
l'espletamento delle funzioni regionali in materia di  riduzione  del
rischio sismico. 
  7. Alla spesa necessaria per la realizzazione  delle  attivita'  di
microzonazione sismica di cui all'art.  5,  comma  4,  si  fa  fronte
secondo le seguenti modalita': 
    a) quanto alla quota di competenza statale attraverso le  risorse
del Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con l'art.
11 del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39  (decreto  Abruzzo)  e
successiva legge di conversione legge 24 giugno 2009, n. 77; 
    b) quanto alla quota di  cofinanziamento  regionale,  pari  ad  €
50.000,00, attraverso le  risorse  di  cui  allo  stanziamento  della
missione 11, programma 01, titolo 1 di cui al comma 6 e alle quote di
cofinanziamento del programma Operativo  regionale  POR-FESR  Abruzzo
(2007-2013) della missione 01, programma 12. 
  8.  Ai  componenti  esterni  del  «Tavolo  tecnico   regionale   di
monitoraggio degli  studi  di  microzonazione  sismica»istituito  con
D.G.R. n. 333/2011 e  per  le  finalita'  di  cui  all'art.  5  della
presente legge e dei tavoli tecnico-scientifici di  cui  all'art.  2,
comma 5, spetta il rimborso spese con le modalita'  di  pagamento  di
cui all'art. 7 della legge regionale n. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme
per  l'organizzazione  e  il  funzionamento  del  Comitato  regionale
tecnico-amministrativo - Sezione lavori pubblici). 
  9. Agli oneri di  cui  al  comma  8  relativi  al  «Tavolo  tecnico
regionale di monitoraggio degli  studi  di  microzonazione  sismica»,
presuntivamente valutati  in  euro  10.000,00,  si  provvede  con  le
entrate regionali di cui al comma 5 del presente articolo. 
  10.  Agli  oneri  di  cui   al   comma   8   relativi   ai   tavoli
tecnico-scientifici, quantificati presuntivamente per l'anno 2016  in
euro 10.000,00, si fa fronte con le  risorse  economiche  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. 
  11. Gli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e dello
stato di previsione della spesa previsti nel presente  articolo  sono
determinati ed iscritti dalle leggi di bilancio. 
  12. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa
possono essere utilizzati solo  previo  accertamento  delle  relative
entrate.». 
  2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1  decorre  dalla
data di effettivo trasferimento delle funzioni in materia di  rischio
sismico stabilita negli accordi di cui agli articoli  8  e  10  della
legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il  riordino
delle funzioni amministrative  delle  Province  in  attuazione  della
legge n. 56/2014). 
  3. Alla legge regionale 22 settembre  2015,  n.  23  (Provvedimenti
relativi alla destinazione del complesso  immobiliare  «Autoporto  di
Castellalto», modifiche alla legge regionale n. 29 novembre 2002,  n.
28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalita' regionale) e  disposizioni
urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza  sugli  interventi
nelle zone sismiche) sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dell'art. 4  le  parole  «15  febbraio  2016»  sono
sostituite dalle parole: «15 marzo 2016»; 
    b) al comma 2 dell'art. 4  le  parole  «15  febbraio  2016»  sono
sostituite dalle parole: «15 marzo 2016».