Art. 7 Modifiche all'art. 80 della legge regionale n. 18/1983 1. Al comma 3 dell'art. 80 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) le parole «il corso dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,» sono sostituite dalle parole: «i corsi d'acqua riportati nell'allegato A della legge regionale n. 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla legge regionale n. 5/2015)». 2. Al comma 3 dell'art. 80 della legge regionale n. 18/1983, dopo le parole «dai piedi esterni degli argini» sono aggiunte le seguenti parole: «nonche' dal confine dell'area demaniale qualora piu' esterna rispetto alle sponde o argini». 3. Al comma 3 dell'art. 80 della legge regionale n. 18/1983, il secondo capoverso e' sostituito dal seguente capoverso: «Lungo il corso dei canali artificiali e nei tratti arginati a protezione di una portata di piena avente tempo di ritorno di almeno 200 anni, tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque da ciascuna sponda o piede esterno dell'argine». 4. Al comma 3-bis dell'art. 80 della legge regionale n. 18/1983, le parole dopo «pericolosita' idraulica,» sono sostituite dalle parole: «fatta salva la identificazione della fascia di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo viene individuata una ulteriore distanza pari a metri venticinque dal limite esterno della «piena ordinaria», equivalente al perimetro della classe di pericolosita' P4, qualora la fascia che ne risulti sia posta piu' esternamente rispetto a quella stabilita dal medesimo comma». 5. Al comma 4-bis dell'art. 80 della legge regionale n. 18/1983, dopo la parola «qualora» sono aggiunte le seguenti parole: «detti piani non abbiano i requisiti di cui al primo punto del comma 4 e». 6. Dopo il comma 4-bis dell'art. 80 della legge regionale n. 18/1983 e' aggiunto il seguente comma: «4-ter. Ad eccezione dei canali artificiali, la fascia di interdizione stabilita dai commi 3 e 3-bis e' ridotta a cinquanta metri nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 per ogni destinazione d'uso ovvero di ampliamento o completamento di esistenti edificazioni ad uso industriale o artigianale nonche' per qualsiasi tipologia di edificazione lungo i corsi d'acqua non riportati nell'allegato A della legge regionale n. 36/2015».