Art. 7 
 
       Modifiche all'art. 80 della legge regionale n. 18/1983 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 80 della legge regionale 12 aprile 1983, n.
18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio
della Regione Abruzzo) le parole «il corso dei fiumi, torrenti, corsi
d'acqua  iscritti  negli  elenchi  previsti  dal  testo  unico  delle
disposizioni di legge sulle acque ed  impianti  elettrici,  approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,» sono  sostituite  dalle
parole: «i  corsi  d'acqua  riportati  nell'allegato  A  della  legge
regionale n. 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque
e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi  ad  impianti
di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124,
comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e  modifica  alla  legge
regionale n. 5/2015)». 
  2. Al comma 3 dell'art. 80 della legge regionale n.  18/1983,  dopo
le parole «dai piedi esterni degli argini» sono aggiunte le  seguenti
parole: «nonche' dal confine dell'area demaniale qualora piu' esterna
rispetto alle sponde o argini». 
  3. Al comma 3 dell'art. 80 della legge  regionale  n.  18/1983,  il
secondo capoverso e' sostituito dal  seguente  capoverso:  «Lungo  il
corso dei canali artificiali e nei tratti arginati  a  protezione  di
una portata di piena avente tempo di ritorno di almeno 200 anni, tale
limitazione si applica entro  una  fascia  di  metri  venticinque  da
ciascuna sponda o piede esterno dell'argine». 
  4. Al comma 3-bis dell'art. 80 della legge regionale n. 18/1983, le
parole dopo «pericolosita' idraulica,» sono sostituite dalle  parole:
«fatta salva la identificazione della fascia di salvaguardia  di  cui
al comma 3 del presente  articolo  viene  individuata  una  ulteriore
distanza pari a metri venticinque dal  limite  esterno  della  «piena
ordinaria», equivalente al perimetro della  classe  di  pericolosita'
P4, qualora la fascia che ne  risulti  sia  posta  piu'  esternamente
rispetto a quella stabilita dal medesimo comma». 
  5. Al comma 4-bis dell'art. 80 della legge  regionale  n.  18/1983,
dopo la parola «qualora» sono aggiunte  le  seguenti  parole:  «detti
piani non abbiano i requisiti di cui al primo punto del comma 4 e». 
  6. Dopo il comma  4-bis  dell'art.  80  della  legge  regionale  n.
18/1983 e' aggiunto il seguente comma: 
  «4-ter.  Ad  eccezione  dei  canali  artificiali,  la   fascia   di
interdizione stabilita dai commi 3 e 3-bis  e'  ridotta  a  cinquanta
metri nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  a),
b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380  del  6
giugno 2001 per ogni  destinazione  d'uso  ovvero  di  ampliamento  o
completamento  di  esistenti  edificazioni  ad  uso   industriale   o
artigianale nonche' per qualsiasi tipologia di edificazione  lungo  i
corsi d'acqua non riportati nell'allegato A della legge regionale  n.
36/2015».