Art. 9 
 
                          Entrata in vigore 
 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Abruzzo in versione telematica (BURAT). 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
    L'Aquila, 4 marzo 2016 
 
                              D'ALFONSO 
 
  (Omissis).