Art. 2 
 
                    Risultato di amministrazione 
 
  1. Per effetto di quanto disposto dai commi 692 e 698  dell'art.  1
della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  all'art.  1  della  legge
regionale  30  settembre  2015,  n.  21  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e' aggiunto il seguente comma: 
  «1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario  2016,  parte  della
suddetta quota annua costante di cui al comma  1  e'  determinata  in
relazione alle disposizioni discendenti dai commi 692 e 698 dell'art.
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».