Art. 2 Risultato di amministrazione 1. Per effetto di quanto disposto dai commi 692 e 698 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, parte della suddetta quota annua costante di cui al comma 1 e' determinata in relazione alle disposizioni discendenti dai commi 692 e 698 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».