Art. 10 
 
             Modifiche all'art. 24 della legge regionale 
                           n. 21 del 2012 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge  regionale  n.  21  del
2012 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Le Unioni ricomprendenti  comuni  che  abbiano  formalmente
avviato percorsi di fusione ai sensi della legge regionale n. 24  del
1996 o che  ricomprendano  comuni  istituiti  a  seguito  di  fusione
possono beneficiare  dei  finanziamenti  del  programma  di  riordino
territoriale per le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle di
cui all'art. 7, comma 3, primo periodo, indispensabili per  l'accesso
ai contributi, anche qualora i suddetti comuni non partecipino a tali
ulteriori gestioni associate. Tali disposizioni  si  applicano  dalla
data di presentazione dell'istanza di fusione fino  alla  conclusione
del relativo  procedimento  legislativo  e,  in  caso  di  definitiva
approvazione della legge regionale di  fusione,  prosegue  per  tutto
l'anno successivo alla prima elezione degli organi del nuovo comune. 
  4-ter.  Il  Programma  di  riordino  territoriale   puo'   altresi'
prevedere  che  siano  finanziate  le  gestioni  associate  ulteriori
rispetto a quelle obbligatorie di cui  all'art.  7,  comma  3,  primo
periodo, anche qualora il comune derivato da una fusione vi partecipi
conferendo le relative funzioni gradualmente, entro il primo  mandato
dalla sua istituzione. 
  4-quater. Le Unioni ricomprendenti comuni provvisoriamente retti da
un commissario straordinario o da una  commissione  straordinaria  ai
sensi dell'art. 144, comma 1, della legge  18  agosto  2000,  n.  267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  possono
beneficiare dei finanziamenti del programma di riordino  territoriale
per le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle obbligatorie di
cui all'art. 7, comma 3, primo periodo, anche qualora gli stessi  non
partecipino a tali ulteriori gestioni associate.».