Art. 11 
 
             Modifiche all'art. 25 della legge regionale 
                           n. 21 del 2012 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 25 della legge  regionale  n.  21  del
2012 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Al  fine  di  promuovere  la  coincidenza  dell'Unione  col
proprio ambito territoriale ottimale nel caso  in  cui  difetti  solo
l'adesione  di  fino  a  tre  comuni,  il   programma   di   riordino
territoriale puo' consentire a tali comuni, qualora aderiscano  tutti
all'Unione, ferma  restando  la  necessita'  del  conferimento  delle
funzioni indispensabili ai fini dell'accesso ai contributi  ai  sensi
dell'art. 24,  comma  2,  di  conferire  le  ulteriori  funzioni  con
gradualita' stabilendo che, per i primi tre  anni,  all'Unione  siano
finanziate le ulteriori gestioni  associate,  anche  se  tali  comuni
aderiti successivamente non vi partecipino, o effettuino conferimenti
privi del requisito della integralita'.».