Art. 12 
 
                    Ambiti territoriali ottimali 
 
  1. I comuni interessati a presentare  proposte  di  ridelimitazione
degli ambiti territoriali ottimali cui  appartengono  possono,  anche
nell'anno 2016 e alle condizioni ed in base alla  disciplina  dettata
dall'art. 6-bis  (Modifica  degli  ambiti  territoriali  ottimali  di
maggiori dimensioni), commi 1 e 2, della legge regionale  n.  21  del
2012, presentare proprie proposte entro il 30 ottobre 2016. 
  2. Le proposte presentate entro  il  termine  di  cui  al  comma  1
saranno valutate dalla giunta regionale che, in caso di accoglimento,
previo parere del consiglio delle  autonomie  locali,  provvedera'  a
modificare ed integrare il Programma di riordino  territoriale  entro
il 31 dicembre 2016 con apposita deliberazione, con efficacia dal  1°
gennaio 2017. 
  3. Nel caso in cui, per effetto dell'approvazione di una  legge  di
fusione di  comuni,  l'ambito  territoriale  di  un  comune  venga  a
coincidere con un ambito territoriale ottimale, delimitato  ai  sensi
dell'art. 7 della legge  regionale  n.  21  del  2012,  tale  comune,
indipendentemente dalle sue dimensioni, e' esentato per  cinque  anni
dall'obbligo di aderire ad altro ambito territoriale ottimale,  salvo
che non ne faccia espressamente richiesta ai sensi del suddetto  art.
7, comma 2. 
  4. Nel caso di cui al comma 3, se l'ambito territoriale del  comune
nato da fusione coincide anche con quello di  un'unione  montana,  il
comune continua a svolgere  le  funzioni  gia'  conferite  all'unione
montana e accede ai contributi e benefici per  legge  riservati  alle
unioni montane.